Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20822

Tributi - Riscossione - Imposte ipotecarie e catastali - Oneri fiscali - Attività del mandatario con rappresentanza

 

Atteso che

 

- La controversia riguarda la pretesa del concessionario della riscossione G.L. s.p.a. (poi Equitalia Polis s.p.a., infine Equitalia Sud s.p.a.) di ottenere il rimborso in esenzione degli oneri fiscali di visure ipotecarie e catastali effettuate per suo conto nel periodo ottobre 2005/agosto 2006 da propri mandatari e submandatari con rappresentanza; l'Agenzia del territorio ha rifiutato il rimborso in base alla stretta interpretazione della norma di esenzione ex art. 47 bis d.P.R. 602/1973 ed Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso la sentenza che ha respinto il suo appello contro il rigetto dell'impugnazione del rifiuto.

- Il ricorso denuncia violazione degli artt. 1704 e 1388 cod. civ., art. 47 bis d.P.R. 602/1973, art. 83 d.l. 112/2008, artt. 2, 3 e 17 d.lgs. 112/1999, d.m. 21 novembre 2000, per aver il giudice d'appello negato l'esenzione al concessionario sol perché operante tramite mandatari.

- Il ricorso è fondato: seppur testualmente riferita soltanto «ai concessionari» (art. 47 bis d.P.R. 602/1973, testo vigente ratione temporis), la previsione di gratuità del rilascio delle visure ipotecarie e catastali si applica anche all'attività del mandatario con rappresentanza, in quanto pur sempre riferibile al mandante in virtù dei principi, sicché la modifica normativa che ha esteso la gratuità «ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati» (art. 83, comma 23 ter, d.l. 112/2008, conv. I. 133/2008) ha una funzione meramente interpretativa (Cass. 18 maggio 2012, n. 7876, Rv. 622444; Cass. 6 giugno 2012, n. 9112, Rv. 622944; Cass. 5 marzo 2013, n. 5471, Rv. 625689).

- Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione del rifiuto di rimborso; tuttavia, la sopravvenienza e il consolidamento dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità nel corso della lite impone di compensare le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e - decidendo nel merito - accoglie l'impugnazione del rifiuto di rimborso; dichiara compensate le spese processuali di ogni fase e grado.