Legislazione - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 28 luglio 2017

Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale

 

Art. 1

Statuto della Fondazione Italia sociale

 

1. E' approvato lo statuto della Fondazione Italia sociale nel testo allegato al presente decreto.

2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

STATUTO DELLA «FONDAZIONE ITALIA SOCIALE»

 

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

 

1. E' istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 106 del 2016 una Fondazione denominata «Fondazione Italia Sociale» (di seguito la «Fondazione»).

2. La Fondazione è una persona giuridica privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale». La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale, e ha durata illimitata.

3. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

4. La Fondazione ha sede legale a Milano. Nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della Fondazione, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, di supporto alla Fondazione stessa.

 

Art. 2

Scopo e ambito di attività

 

1. La Fondazione ha lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, ai sensi della legge n. 106 del 2016, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico.

2. La Fondazione opera, altresì, per la promozione e la diffusione della fiducia nel valore degli investimenti sociali, con gli enti del Terzo settore, sia mediante il sostegno ad attività di ricerca, formazione e sviluppo di buone pratiche (anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università), sia nel compito di predisporre gli strumenti e le modalità di verifica dei risultati raggiunti, e degli impatti sociali ed occupazionali effettivamente prodotti.

3. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà porre in essere le seguenti attività:

a. investire in progetti anche imprenditoriali degli enti di Terzo settore in grado di rispondere a bisogni sociali diffusi (anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico) e ad alto impatto occupazionale, con strumenti di partecipazione, prestito e garanzia;

b. promuovere, anche in cooperazione con uno o più soggetti intermediari, la costituzione di fondi per l'investimento sociale, e/o partecipare in fondi costituiti da soggetti terzi e destinati a organizzazioni del Terzo settore;

c. investire in strumenti di finanza sociale - quali ad esempio strumenti di microcredito e obbligazioni sociali (social bond) - mirati in particolare al consolidamento e alla crescita di organizzazioni esistenti o alla nascita di nuove imprese innovative nel settore sociale;

d. acquistare beni immobili o ricevere in comodato beni immobili privati ovvero, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge, pubblici, da utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o da destinare all'utilizzo per finalità sociali da parte di organizzazioni del Terzo settore;

e. sostenere, avvalendosi di intermediari autorizzati, prestiti a soggetti del Terzo settore erogati da finanziatori al fine di contenere gli oneri per interessi;

f. promuovere la cultura dell'imprenditorialità sociale attraverso l'organizzazione di iniziative, convegni e seminari, la stampa di materiali didattici e informativi e l'utilizzo delle tecnologie digitali;

g. svolgere attività funzionali alla creazione ed allo sviluppo delle organizzazioni del Terzo settore, in particolare offrendo alle stesse direttamente o tramite soggetti terzi servizi di consulenza, capacity building e tutoraggio;

h. promuovere la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare a favore dei progetti e delle iniziative della Fondazione anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding, nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni;

i. attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;

l. promuovere iniziative per la ricognizione e l'analisi dei bisogni sociali al fine di ottimizzare le proprie attività a sostegno degli enti del Terzo settore.

4. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

a. compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

b. stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

c. stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

d. svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

e. ricevere donazioni di natura immobiliare;

f. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

g. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di imprese sociali, come definite dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, società, anche benefit, cooperative e reti, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

h. promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e alle finalità della Fondazione.

 

Art. 3

Patrimonio

 

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da una dotazione iniziale pari a un milione di euro conferita dallo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016.

2. Il patrimonio è composto:

a. dal Fondo di dotazione costituito da euro 100.000 conferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016;

b. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione deliberata dal Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;

c. da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da delibera del Comitato di Gestione ad incremento del patrimonio;

d. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi con delibera del comitato di gestione, destinata a incrementare il patrimonio;

e. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

f. dal Fondo di gestione costituito:

1. dalla dotazione inziale dello Stato pari a euro 900.000 conferiti ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016;

2. dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati;

3. dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio destinate a finalità diverse dall'incremento del Fondo di Dotazione per delibera del Comitato di Gestione;

4. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;

5. dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

6. da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente dal Fondatore o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.

3. La Fondazione potrà altresì acquisire da altri enti e gestire fondi aventi destinazioni specifiche, purché di carattere non speculativo e coerenti con le finalità sociali della Fondazione medesima, che dovranno essere oggetto di gestioni separate mediante la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Art. 4

Vigilanza

 

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958.

 

Art. 5

Partecipanti

 

1. Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Comitato di Gestione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti aventi sia natura non lucrativa (Partecipanti non profit) sia lucrativa (Partecipanti for profit), che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Comitato di Gestione.

2. I requisiti di ammissione, i diritti, gli obblighi e le modalità di concreta partecipazione dei Partecipanti alla vita e all'attività della Fondazione, potranno essere oggetto di un apposito regolamento deliberato dal Comitato di Gestione e approvato dal Ministero vigilante.

3. Il Comitato di Gestione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, nonché per le ragioni di seguito elencate in via tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

4. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

 

Art. 6

Organi

 

1. Sono organi della Fondazione:

a. il Collegio dei Partecipanti;

b. il Comitato di Gestione;

c. il Presidente e il Vice Presidente;

d. il Segretario generale;

e. l'Organo di Revisione.

 

Art. 7

Collegio dei Partecipanti

 

1. Il Collegio dei Partecipanti è costituito dai Partecipanti nominati ai sensi dell'art. 5. Il Presidente lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Comitato di Gestione, un quinto dei Partecipanti o l'Organo di Revisione, e almeno una volta l'anno.

2. Il Collegio dei Partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

3. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

4. Il Collegio dei Partecipanti svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Comitato di Gestione.

5. Alle riunioni del Collegio dei Partecipanti possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Comitato di Gestione e il Segretario generale.

6. Il verbale delle riunioni del Collegio è redatto dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato di Gestione non abbia provveduto alla nomina del Segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale della Fondazione.

 

Art. 8

Comitato di Gestione

 

1. La Fondazione è amministrata da un Comitato di Gestione (di seguito «Comitato») composto 10 membri, di cui:

a) tre consiglieri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultimo ricopre di diritto la carica di Presidente della Fondazione;

b) un consigliere designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore;

c) sei consiglieri nominati dal Collegio dei Partecipanti, che siano espressione sia dei Partecipanti non profit sia dei Partecipanti for profit, con le modalità definite in un successivo regolamento adottato dal Comitato di Gestione.

2. I membri del Comitato sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi dell'imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell'accademia o delle attività filantropiche, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso nella prima adunanza disponibile.

3. I componenti del Comitato di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro vigilante. Tutti i componenti del Comitato restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati una sola volta.

4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalità indicate nel presente articolo.

6. Nel caso in cui il Collegio dei Partecipanti non provveda alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il Comitato di Gestione provvederà mediante cooptazione alla nomina dei nuovi consiglieri. I consiglieri così nominati cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti.

 

Art. 9

Competenze del Comitato di Gestione

 

1. Al Comitato di Gestione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Comitato, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a. assicura l'eccellenza della Fondazione;

b. sovrintende all'attività della Fondazione;

c. redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

d. delibera la partecipazione a progetti, fondi, investimenti, e altre attività tipiche dell'attività della Fondazione;

e. redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;

f. redige e trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione;

g. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;

h. decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione;

i. definisce la struttura operativa della Fondazione, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità;

l. amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

m. nomina, tra i propri membri, il Vice Presidente della Fondazione;

n. nomina il Segretario generale;

o. sottoscrive contratti di qualsiasi natura;

p. delibera, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Ministero vigilante e il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, eventuali modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q. delibera, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio dei Partecipanti, in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, ai sensi delle norme del codice civile;

r. approva il regolamento interno recante la predeterminazione dei criteri e delle modalità alle quali la Fondazione è tenuta ad attenersi nel caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nonché i regolamenti interni di cui il Comitato di Gestione ritenga opportuno dotarsi;

s. delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.

2. Il Comitato può delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente, ai suoi componenti, o al Segretario generale.

 

Art. 10

Funzionamento del Comitato di Gestione

 

1. Il Comitato di Gestione si riunisce di norma presso la sede della Fondazione.

2. Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. Il Comitato di Gestione delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In ogni caso, le sedute del Comitato di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

4. Le sedute del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

5. Delle sedute del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta.

Il Segretario generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Comitato di Gestione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Comitato stesso.

6. Il Comitato di Gestione può riunirsi anche mediante il ricorso a modalità telematiche, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d. che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della seduta quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

 

Art. 11

Presidente

 

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale.

2. Il Presidente esercita i poteri che il Comitato di Gestione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

 

Art. 12

Segretario generale

 

1. Il Segretario generale è nominato dal Comitato di Gestione tra i suoi membri o anche all'esterno, tra persone che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione e che abbiano gli stessi requisiti previsti dall'art. 8, comma 2. Resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e in ogni caso decade con il Comitato di gestione che l'ha nominato.

2. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato di Gestione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Comitato di Gestione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Comitato di Gestione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Comitato di Gestione volti al conseguimento degli scopi della Fondazione.

4. Il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Comitato di Gestione.

5. Provvede, previa autorizzazione del Comitato di Gestione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità delle norme di legge.

 

Art. 13

Organo di Revisione

 

1. L'Organo di Revisione è collegiale.

2. E' composto da tre membri effettivi e tre supplenti. I membri effettivi dell'Organo di Revisione sono nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali come segue:

un membro designato dal Ministero vigilante;

due membri designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I tre membri supplenti, nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, sono designati, rispettivamente, dal Ministero vigilante, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'art. 2399 del codice civile.

3. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministero vigilante.

4. L'Organo di Revisione è incaricato del controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa.

5. I membri dell'Organo di Revisione restano in carica per due esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio e possono essere confermati per una sola volta. I membri dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione.

6. Alle riunioni dell'Organo di Revisione, se collegiale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del presente statuto, in quanto compatibili.

 

Art. 14

Gratuità delle cariche

 

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per il Segretario generale e per gli eventuali Consiglieri delegati, ai sensi dell'art. 9 comma 2, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Comitato di Gestione all'atto della nomina.

2. Ai membri dell'Organo di Revisione può essere riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della Fondazione e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 15

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

 

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Segretario generale trasmette il bilancio preventivo all'Organo di Revisione che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre, il Comitato di gestione delibera e approva il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo è trasmesso dal Presidente, dopo la sua approvazione, al Ministro vigilante. Entro il 15 aprile, il Segretario generale trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente all'Organo di Revisione che lo esamina entro i dieci giorni successivi. Entro il 30 aprile, il Comitato di Gestione delibera e approva il conto consuntivo. Il conto consuntivo è trasmesso dal Presidente, dopo la sua approvazione, al Ministro vigilante. Il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione entro dieci giorni dall'approvazione.

2. Nella redazione del bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di società di capitali.

La Fondazione nel bilancio sociale dovrà dare conto dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

3. E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e successivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 16

Scioglimento

 

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dal codice civile.  Lo scioglimento è deliberato dal Comitato di Gestione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere non vincolante del Collegio dei Partecipanti e previo parere vincolante del Ministero vigilante.

2. Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Comitato di Gestione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di Revisione.

3. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, la Fondazione verserà allo Stato il contributo iniziale ricevuto ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 106 del 2016 e, in subordine, devolverà il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Comitato di Gestione, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 17

Trasformazione

 

1. E' esclusa la trasformazione ai sensi dell'art. 2500-octies del codice civile.

 

Art. 18

Norme finali e clausola di rinvio

 

1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge n. 106 del 2016.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni, la legge n. 106 del 2016 e le altre norme di legge vigenti in materia.

 

Art. 19

Norma transitoria

 

1. In sede di prima attuazione:

a) il Comitato di Gestione è composto inizialmente da tre membri designati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Esso compie, a norma del presente statuto, ogni atto necessario ai fini dell'avvio dell'operatività della Fondazione;

b) i Partecipanti sono nominati dai membri del Comitato di Gestione di cui alla lettera a), d'intesa tra di loro.

2. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e il Collegio dei partecipanti, entro tre mesi dalla propria costituzione, provvederanno rispettivamente a designare e a nominare i consiglieri di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), del presente Statuto, i quali scadranno unitamente ai membri inizialmente designati ai sensi del presente articolo.

3. I componenti del Comitato di Gestione designati sulla base del comma 1 e il componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati ai sensi dell'art. 8, comma 3.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 settembre 2017, n. 211.