Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20883

Tributi - Tassa automobilistica - Accertamento - Riscossione - Cartelle di pagamento - Notifica - Termine di prescrizione

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 4094/10/2015, depositata il 15 luglio 2015, non notificata, nel pronunciare, sull’appello proposto avverso la sentenza di primo grado della CTP di Roma nei confronti della Regione Lazio e di Equitalia Sud S.p.A. dal sig. A.D.B., pur ritenendo ammissibile l’originario ricorso del contribuente, col quale si era eccepita la nullità della sottostante cartella di pagamento, relativa a tassa automobilistica per l’anno 2000, per difetto di notifica della cartella ed intervenuta prescrizione, lo rigettò nel merito, ritenendo che nella fattispecie in esame dovesse trovare applicazione l’ordinaria prescrizione decennale, termine non ancora decorso. Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2967 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2953 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui, afferendo la pretesa impositiva all’anno 2000, non ne è stata dichiarata l’eccepita prescrizione, stante l’applicabilità in materia del termine triennale di cui all’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953/1982, convertito con modificazioni, dalla l. n. 53/1983, modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 2/1986, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 60/1986.

Il motivo è da ritenersi manifestamente fondato.

Posto che, come si rileva dall’esposizione in ricorso dei fatti di causa, la cartella prodromica all’intimazione di pagamento, dopo un primo vano tentativo di notifica nel 2007, è stata notificata, per mezzo di notifica consolare, al destinatario, solo in data 7 maggio 2010 nella sede dell’Ambasciata d’Italia in Zagabria, ove mai fosse stato pure notificato nei termini dall’ente impositore (Regione Lazio) il relativo avviso di accertamento, al momento della notifica della cartella il termine triennale di prescrizione risulta in ogni decorso.

Non può, infatti, trovare applicazione, nella fattispecie in esame, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 17 novembre 2016, n. 23397), l’art. 2953 c.c., che prevede l’applicabilità del termine decennale di prescrizione, laddove il titolo della pretesa sia costituita da sentenza passata in giudicato e non anche da atto amministrativo divenuto definitivo per effetto di mancata impugnazione nei termini.

Resta dunque applicabile la diversa prescrizione breve prevista dalla sopra indicata normativa di riferimento in tema di tassa automobilistica.

Quanto sopra determina l’accoglimento del ricorso, restando assorbito il secondo motivo, con il quale il contribuente ha dedotto il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della notifica consolare.

In accoglimento del ricorso va dunque cassata la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del ricorrente.

L’intervento, a composizione sul punto di contrasto, della succitata pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio di legittimità, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.