Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 19 aprile 2017, n. 9801

Tributi - Accertamento - IRAP - Attività di trasporto pubblico locale - Contributi erogati

 

Rilevato che

 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’ Ufficio, è stata affermata, per quanto ancora qui rileva, l’illegittimità dell’avviso di accertamento di maggiore IRAP per l’anno 1999, emesso nei confronti della S. s.r.l., esercente attività di trasporto pubblico locale, in ragione della ritenuta erronea esclusione dall’imponibile dei contributi ricevuti dalla Regione Siciliana a copertura dei disavanzi di esercizio;

il giudice d’appello ha ritenuto che l’imponibilità di tali contributi è prevista dalla legge con decorrenza dall’1 gennaio 2003;

la contribuente ha resistito con controricorso;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall’art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

 

Considerato che

 

con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata insistendo nella tesi secondo la quale "nell’anno 1999 concorrevano alla determinazione della base imponibile dell’IRAP - ai sensi dell’art. 11, terzo comma, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 3, comma 2-quinquies, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - i contributi erogati alle società esercenti attività di trasporto pubblico per ripianare le perdite di esercizio";

il ricorso è fondato;

in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di IRAP, l’art. 3, comma 2-quinquies, del d.l. 24 settembre 2002, n. 209 (introdotto dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 265), nell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell'imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506), la quale è stata invece fornita dall'art. 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale: ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati - prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni - alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31/12/2002 (Cass., Sez. un., n. 21749 del 2009; nonché, tra altre, Cass. nn. 4838 del 2007, 13155, 13160 e 14415 del 2010, 7671 del 2012, 4057 e 4539 del 2015, 15571 del 2016);

resta ferma, peraltro, l’esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi erogati a norma di legge "correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione": ma si è, tuttavia, più volte chiarito che deve certamente escludersi che possa darsi rilevanza ad una correlazione che non sia specificamente e immediatamente rilevabile e sia ricavata indirettamente mediante operazioni di proporzionalità tra contributi percepiti e costi (Cass. n. 4838 del 2007, cit.), occorrendo, invece, che la legge regionale prescriva una specifica destinazione dei contributi alla copertura di componenti negativi non deducibili (quali le spese per il personale), che preveda, cioè, che il contributo sia, anche solo in parte, precisamente vincolato a tale funzione (Cass. n. 13155 del 2010, cit., e, in senso negativo proprio riguardo alla Regione Siciliana, Cass. n. 14415 del 2010, cit.);

va, poi, dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 5, comma 3, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla contribuente per violazione del principio di ragionevolezza in relazione alla sua efficacia retroattiva (in quanto norma di interpretazione autentica), come già affermato da Cass., Sez. un., n. 21749 del 2009, cit., sulla base del rilievo che tale norma si è limitata ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, come una delle possibili letture del testo originario;

è, infine, inammissibile la richiesta della società di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa (artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10 della legge n. 212 del 2000), poiché risulta formulata per la prima volta in questa sede, mentre essa, secondo i principi generali del processo tributario, deve essere avanzata sin dal ricorso introduttivo (Cass. nn. 24060 del 2014, 15294 del 2015, 14402 del 2016);

in conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

le spese dell’intero giudizio vanno compensate, in considerazione dell’epoca in cui la giurisprudenza sopra citata si è formata e consolidata.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.