Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25160

Tributi - Accertamento sintetico del reddito - Redditometro - Beni indice di maggiore capacità contributiva - Redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte idonei a giustificarne il possesso - Prova documentale

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti di V.M. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso ex art. 38 d.p.r. n. 600/73 portante irap, irpef ed altro per I' anno di imposta 2007 - aveva, rigettandone l'appello, confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva annullato l'atto impositivo, ritenendo che il contribuente avesse fornito la prova della disponibilità, nell'anno oggetto di accertamento, di redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte idonei a giustificare il possesso dei beni indice.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. L'unico motivo, prospettante violazione di legge, è fondato alla luce dei principi espressi da Cass. n. 8995/2014 (richiamata dalle successive n.ri 17664/14 e 25104/2014) che ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973: <<A norma dell’art. 38, comma sesto d.p.r. n. 600 del 1973, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione". La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate al fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente">>.

3. La sentenza impugnata, pur richiamando una delle suddette pronunce non ha poi applicato alla fattispecie il principio di diritto enunciato, laddove nessun accertamento ha compiuto in ordine alla dimostrazione da parte del contribuente sulla permanenza di disponibilità finanziaria, accertata per l'anno 2006, anche nell'anno oggetto di accertamento (2007). Né tale lacuna, involgente un accertamento in fatto, può essere colmata da questa Corte sulla base delle circostanze di fatto e della documentazione inammissibilmente prodotta dal contribuente in sede di memoria e sulle quali la sentenza impugnata tace.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche spese del giudizio di legittimità.