Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 febbraio 2018, n. 2971

Licenziamento per soppressione del posto di lavoro - Diversi motivi nella memoria di costituzione in giudizio - Condotta del ricorrente - Domanda riconvenzionale di risarcimento del danno fondata sulla condotta infedele del dipendente - Sentenza d'appello conferma la sentenza di primo grado per le stesse ragioni inerenti a questioni di fatto - Vizio di motivazione non deducibile in sede di legittimità

Fatti di causa

Con ricorso depositato in data 20.6.2011 al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere G.M., già dipendente della società F. SERVICE srl, impugnava il licenziamento intimatogli in data 24.5.2009; la società convenuta agiva in via riconvenzionale per il risarcimento del danno derivatole dalla condotta inadempiente del M., che aveva gettato discredito sulla datrice di lavoro producendo un calo di commesse. Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 31.1.2014 (nr. 396/2014), accoglieva la domanda principale, riconoscendo al lavoratore la tutela obbligatoria.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12 maggio-30 giugno 2015 (nr. 4087/2015), rigettava l'appello della società nonché l'appello incidentale con cui il lavoratore chiedeva applicarsi la tutela reale.

La Corte territoriale osservava che nella comunicazione del licenziamento si indicava una ragione oggettiva del recesso ovvero la soppressione del posto di lavoro; nella memoria di costituzione in giudizio, invece, la società aveva posto a giustificazione del licenziamento la condotta del ricorrente (la sua litigiosità, l'atteggiamento ostruzionistico sul lavoro, il compimento di atti diretti a gettare discredito sulla impresa, la divulgazione di notizie negative circa il suo andamento economico).

Come già rilevato dal primo giudice, vi era stato dunque un mutamento in giudizio delle ragioni giustificative del recesso, che, per come allegate in causa, avevano natura ontologicamente disciplinare; per contro nulla era stato dedotto circa la riorganizzazione aziendale indicata nella lettera di licenziamento.

Doveva essere parimenti condivisa la valutazione del primo giudice quanto alla domanda risarcitoria, giacchè nella memoria difensiva della società mancava ogni allegazione di circostanze specifiche descrittive del comportamento del dipendente e del danno concretamente cagionato alla azienda, danno quantificato nella domanda riconvenzionale in modo apodittico.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società F. SERVICE srl, articolato in tre motivi, ciascuno distinto in due paragrafi.

G.M. è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod. proc.civ.— omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ovvero delle circostanze attestanti il giustificato motivo oggettivo del licenziamento (paragrafo 1A) nonché erronea ed omessa applicazione degli articoli 3 legge 604/1966, 112 e 115 cod. proc. civ. (paragrafo 1 B).

Il motivo denunzia l'omesso esame delle circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova (dal numero 30 al numero 42 della memoria difensiva, trascritti nell'attuale ricorso) idonee a dimostrare la esigenza organizzativa a fondamento del licenziamento, consistente nel calo dell'unica commessa in corso, prodotto dalla condotta del M., con conseguente necessità di ridurre il numero degli addetti.

Il licenziamento era dovuto al motivo oggettivo della riduzione della commessa di lavoro mentre la sola domanda riconvenzionale di risarcimento del danno era fondata sulla condotta infedele del dipendente. Tale esigenza obiettiva era documentata dal libro matricola, prodotto in causa, da cui risultava che dopo il licenziamento non erano state operate nuove assunzioni e che nell'anno 2009 erano stati licenziati altri due dipendenti con le medesime mansioni (signori V.I. e L.B.), uno dei quali (il B.) nella stessa data del M..

Provata la effettività della soppressione della posizione lavorativa, con la produzione del libro matricola, restavano insindacabili le ragioni imprenditoriali a fondamento di tale determinazione.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod. proc. civ. - omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, consistente nelle circostanze a sostegno della domanda riconvenzionale (paragrafo 2A) nonché violazione ed omessa applicazione dell'articolo 1218 cod. civ. (paragrafo 2B).

La ricorrente ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per ritenuto difetto di allegazione specifica del comportamento inadempiente del lavoratore e del danno derivatone.

Ha assunto di avere svolto puntali allegazioni nella memoria di costituzione, ai capitoli dal numero 1 al numero 30, in questa sede trascritti ( in particolare, quanto alla condotta inadempiente, nei capitoli dal numero 11 al numero 21 e, quanto al danno, nei capitoli 22, 25, 26).

La domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere accolta, in applicazione dell'articolo 1218 cod.civ., sulla base dei fatti allegati .

3. Con il terzo motivo la società ha impugnato la sentenza — ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— per omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ovvero delle circostanze articolate nei capitoli della prova testimoniale, reiterata nel grado di appello (paragrafo 3A) nonché per violazione ed omessa applicazione dell'articolo 244 cod. proc. civ. (paragrafo 3B).

La ricorrente ha dedotto di avere articolato la prova testimoniale per capitoli separati e specifici, come richiesto dall'articolo 244 cod. proc. civ. ed ha censurato la sentenza per avere dichiarato, confermando la valutazione del primo giudice, la inammissibilità della prova per mancanza di allegazione di circostanze specifiche descrittive della condotta del M. e del danno derivatone.

I capitoli di prova non ammessi avrebbero dimostrato, nell'assunto della società ricorrente, tanto la esigenza di riduzione del personale e la impossibilità di un utile reimpiego del dipendente che il buon fondamento della domanda risarcitoria.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità quanto alla deduzione del vizio di cui all'articolo 360 nr.5 cod. proc. civ.

Nella fattispecie di causa trova applicazione ratione temporis l'articolo 348 ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ. (il ricorso in appello è stato depositato in epoca successiva all'11 settembre 2012) , a tenore del quale il vizio di motivazione non è deducibile in sede di legittimità allorquando la sentenza d'appello abbia confermato la sentenza di primo grado per le stesse ragioni inerenti a questioni di fatto.

Nella presente vicenda tanto il Tribunale che il Collegio di appello hanno espresso analoghe valutazioni in punto di fatto sia quanto alla mancata allegazione in giudizio da parte del datore di lavoro delle circostanze oggettive dichiarate nella lettera di licenziamento che quanto alla mancata specificazione nella domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale della condotta inadempiente del lavoratore e del danno in concreto derivatone.

In particolare, in punto di legittimità del licenziamento, il giudice del merito ha formulato un giudizio di irrilevanza delle circostanze allegate nella memoria difensiva e nelle richieste istruttorie ad assolvere all'onere probatorio a carico del datore di lavoro. Tale giudizio, conforme nei due gradi, resta incensurabile in questa sede.

Quanto alla domanda risarcitoria, in entrambi i gradi è stata ritenuta la genericità dei capitoli di prova; trattasi, analogamente, di un giudizio insindacabile in questa sede di legittimità.

Le censure articolate nei tre motivi di ricorso in punto di violazione di norme di diritto (paragrafi 1B, 2B, 3B) non colgono nel segno; la società ricorrente solo formalmente denunzia un vizio di violazione di legge ma nella sostanza si duole del concreto apprezzamento dei fatti da essa allegati in causa, in termini di irrilevanza quanto al licenziamento e di genericità quanto alla domanda riconvenzionale.

Nulla per le spese, per la mancata costituzione dell'intimato.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.