Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 14 febbraio 2017, n. 3696/C

Startup innovative e PMI innovative. Limiti delle verifiche in capo agli uffici riceventi

 

Sono pervenuti frequenti quesiti alle scriventi direzioni generali tendenti a far chiarezza nell’ambito dei controlli che la legge (art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 - d’ora innanzi "DL 179/2012", e art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, d’ora innanzi "DL 3/2015") rimette agli uffici del registro delle imprese, in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle startup e alle PMI innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di startup innovativa e PMI innovativa (verifiche dinamiche).

Da quanto precede appare evidente che la presente circolare attiene tanto alle startup costituite tramite atto pubblico, quanto a quelle costituite tramite la speciale previsione di cui all’articolo 4, comma 10 bis del DL 3/2015, quanto alle PMI innovative.

Benché le discipline su startup e PMI innovative richiamate abbiano notevoli punti di contatto, presentano tuttavia delle differenze non trascurabili sotto il profilo che qui interessa e, pertanto, sono trattate separatamente.

In taluni passaggi della seguente circolare si citano pareri precedentemente rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di startup e PMI innovative. Le tabelle sinottiche presentate nella III parte di questa circolare recano una rappresentazione schematica di tali pareri, per ciascuno dei quali viene indicato il corrispondente requisito tra quelli previsti dall’art. 25, comma 2 del DL 179/2012 e dall’art. 4, comma 1, del DL 3/2015. Nelle tabelle sono altresì indicati sinteticamente i tipi di controllo in carico a codesti uffici.

 

I PARTE: STARTUP INNOVATIVE

 

Verifiche preventive (in entrata)

 

Ai fini dell’analisi condotta con la presente circolare è necessario distinguere due tipi di verifica, chiaramente indicati dalla norma, ancorché entrambi concorrenti al medesimo risultato dell’iscrizione in sezione speciale della società.

I due momenti sono chiaramente scanditi rispettivamente dai commi 2 e 12 dell’articolo 25. La prima disposizione individua infatti gli elementi genetici perfezionanti la fattispecie, la cui assenza esclude la esistenza ontologica della startup. La seconda disposizione, a portata decisamente formale-procedurale, indica gli elementi che devono essere "comunicati" dalla società ai fini dell’iscrizione della stessa in sezione speciale. Appare di tutta evidenza che, anche topograficamente, la disposizione di cui al comma 2 si pone come presupposto propedeutico della disposizione di cui al comma 12.

Pertanto la verifica dei requisiti di cui al comma 2 precede necessariamente quella subordinata di cui al comma 12.

Se l’articolo 25 è chiaro nella definizione dei controlli di cui al comma 12, affermando che "La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:", restringendo l’ambito della verifica alla mera presentazione del modello debitamente compilato, è altrettanto evidente che affinché la società sia "automaticamente iscritta alla sezione speciale" deve verificarsi che si tratti effettivamente di un’impresa dotata dei requisiti di startup innovativa di cui all’art. 25, comma 2.

Il comma 2 dell’articolo 25 in modo molto esplicito reca infatti che "Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali...". Appare pertanto evidente il nesso causale che lega la definizione della società quale startup, con la sua iscrivibilità (alle condizioni di cui al comma 12) in sezione speciale.

Procedendo pertanto seguendo l’ordine indicato dal comma 2 dell’articolo 25, si può indicare quanto segue, con riferimento alle verifiche in capo a codesti uffici.

Il primo requisito indicato è che la startup sia «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».

È evidente che la verifica della fattispecie sopra riportata è di totale competenza di codesti uffici, i quali non avranno difficoltà a rilevare il tipo societario, mediante accesso al registro delle imprese. Per le società comunitarie o dello SEE, si rinvia a quanto più avanti precisato. Per quanto riguarda il requisito negativo della mancata quotazione, ove ritenuto opportuno, potrà essere verificato tramite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Il secondo requisito «è costituita da non più di sessanta mesi», il Ministero si è già più volte espresso, affermando che per costituzione si intende la data di costituzione della società e non già l’inizio dell’attività o l’iscrizione al registro delle imprese. Ovviamente la norma fa riferimento alle società già esistenti, in quanto quelle di nuova costituzione, avvenuta sia per atto pubblico che con la nuova modalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 d’attuazione dell’articolo 4, comma 10 bis del DL 3/2015, incarnano per definizione il concetto di startup, ovvero d’impresa in fase d’avvio. Anche in questo caso la verifica del requisito avviene tramite il registro delle imprese.

Il terzo requisito, secondo cui la società «è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia», merita un approfondimento. La norma consente che una società, costituita secondo una giurisdizione di uno dei Paesi dell’Unione o dello SEE, e che sia stabilita principalmente in un Paese differente dall’Italia, possa godere del regime di startup innovativa tracciato dalla normativa italiana. Le condizioni che la disciplina pone sono però quelle di avere una sede produttiva o filiale in Italia. L’accertamento di queste ultime ricade ovviamente nella totale giurisdizione domestica, pertanto codesti uffici, consultando il registro delle imprese, potranno verificare l’esistenza della sede secondaria o dell’unità locale. Invero la disciplina sulle startup utilizza una terminologia neutra che, almeno per le "sedi produttive", può rientrare tanto nella ipotesi della sede secondaria quanto in quella di unità locale di impresa "estera". Più complesso è il concetto di "filiale", che trova però puntuale riscontro nella direttiva 89/666/CE, cd. "XI direttiva", che, tra i considerando, rileva che "la costituzione di una filiale, è una delle possibilità che attualmente sono accordate ad una società per esercitare il diritto di stabilimento in un altro Stato membro" e che "l'incidenza economica e sociale di una succursale può essere paragonabile a quella di una filiale, di modo che esiste un interesse pubblico per una pubblicità della società presso la succursale; che per disciplinare tale pubblicità è opportuno far ricorso alla procedura già adottata per le società di capitali all'interno della Comunità". Detta direttiva stabilisce le procedure necessarie alla pubblicità delle succursali in ambito comunitario e deve essere letta alla luce della direttiva 2002/17/UE (interoperabilità dei registri delle imprese), che troverà definitiva implementazione, attraverso il B.R.I.S. (business registers interconnection system) a partire dal giugno del 2017. Tramite il B.R.I.S. sarà possibile, per codesti uffici, risalire, dalla succursale, alla cd. casa madre, rilevando per la medesima gli elementi necessari richiesti dall’art. 25 del DL 179/2012. Per ciò che attiene infine ai tipi societari dei Paesi UE e SEE, e quindi per quanto attiene alla coerenza con l’impianto dell’art. 25, comma 2, sopra descritto, oltre che rinviare ai siti unionali, sarà sufficiente la verifica dell’articolo 1 della direttiva 101/2009/CE e prossimamente, la tabella FORME delle specifiche tecniche approvate da questo Ministero.

Il requisito previsto dalla lettera c) del comma 2, «a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro» è oggetto di valutazione da parte di codesti uffici, ovviamente non per le startup di nuova costituzione per atto a pubblico o a norma del DM 17 febbraio 2016, partendo dai dati di bilancio (in formato XBRL) depositati presso codesti registri, chiaramente indicato come prima voce, secondo quanto recato dalla IV direttiva, del conto economico.

Il successivo requisito «non distribuisce, e non ha distribuito, utili», anch’esso ovviamente applicabile alle sole società già esistenti, trova chiara riferibilità di verifica nel verbale assembleare di approvazione del bilancio d’esercizio.

Il requisito che maggiormente ha richiamato l’attenzione di codeste Camere è quello di cui alla lettera f) «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».

Si deve preliminarmente osservare che codesti uffici sono chiamati a verificare l’oggetto sociale, ovviamente con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, in linea con i principi ermeneutici ordinari, richiedendosi però una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo.

Questa valutazione in termini di coerenza deve essere ispirata da un approccio teleologico, memore cioè delle finalità complessive della normativa, che notoriamente mira a favorire l’imprenditoria innovativa e a creare condizioni sistemiche abilitanti per questo fenomeno. Da un punto di vista procedurale, pertanto, codesti uffici sono chiamati ad adottare un approccio olistico, basato cioè sulla valutazione di una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale.

Detti criteri possono essere come di seguito evidenziati.

1. Il requisito "documentabile" sull’innovazione di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), selezionato dalla startup innovativa in fase di autocertificazione. La valutazione che codesti uffici condurranno deve fondarsi su un criterio complessivo di coerenza dell’oggetto sociale in relazione al requisito di cui alla lettera h). È infatti evidente che qualora la startup individui il requisito della privativa industriale (o del software originale), che per espressa disposizione di legge devono essere "direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa", emerge in re ipsa che l’oggetto sociale, comunque descritto, se pertinente rispetto alla forma di tutela della proprietà intellettuale indicata, è chiaramente orientato alla innovazione. Parimenti, ove il requisito alternativo prescelto, di cui alla predetta lettera h), sia quello riguardante la soglia qualificata di spese in ricerca e sviluppo, anche in questo caso si ravvisa ictu oculi che l’oggetto è palesemente indirizzato verso l’innovazione in senso tecnologico. A maggior ragione, ove la società indichi più requisiti documentabili (la norma per le startup ne impone almeno uno, ma non esclude che possano essere indicati anche tutti e tre), la verifica sull’oggetto sociale risulta ridimensionata.

2. La descrizione dell’attività fornita mediante il codice C32, sempre in fase di autocertificazione. È opportuno segnalare che il codice sopra richiamato traduce in linguaggio informatico la previsione della lettera d) del comma 12 "breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo". Il legislatore utilizza il termine "attività", in senso proprio, come implementazione fattuale e oggettiva dell’astratta declaratoria dell’oggetto sociale. Si tratta pertanto di un elemento utile a valutare l’oggetto sociale in concreto, per definirne la sua innovatività ad alto valore tecnologico. Rappresenta inoltre un utile strumento per far risaltare la "prevalenza" della parte innovativa ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale, in conformità a quanto prevede la lettera f) del comma 2, dell’articolo 25.

3. Il sito web, se disponibile. Anche questo indicatore può permettere all’interprete di cogliere in modo intuitivo se si è al cospetto di un’impresa che fonda il proprio vantaggio competitivo sull’innovazione.

4. In assenza di un sito web, o qualora i precedenti punti evidenziati non dipanino sufficientemente il dubbio, codesti uffici potranno richiedere direttamente alla società un presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. Infatti, è prassi diffusa tra le startup dotarsi di documenti descrittivi della proposta di business da presentare a potenziali investitori o partner industriali. Ovviamente anche tale verifica sarà limitata ai soli elementi necessari a maturare un convincimento relativo alla coerenza dell’oggetto sociale, nella lettura olistica sopra evidenziata, con quanto previsto dalla norma, senza alcun giudizio sul merito dell’attività intrapresa.

5. Ulteriore elemento sintomatico è rappresentato dall’essere impresa ospitata fisicamente presso un incubatore certificato, ai sensi dell’art. 25, commi 5 e 7 del DL 179/2012. Anche questo elemento evidenzia credibilità e garanzia della riferibilità della società alla disciplina in parola, fondata sul concetto di innovazione tecnologica.

Tuttavia qualora i canoni ermeneutici sopra richiamati, che nella logica olistica fin qui descritta devono essere integralmente esperiti, non consentano a codesti uffici di maturare un convincimento finale, la fattispecie può continuare a essere sottoposta alla valutazione degli uffici ministeriali, alla casella informativa startup@mise.gov.it e alla e-mail dedicata pareri.startup@mise.gov.it.

La lettera h) individua i tre requisiti alternativi di cui almeno uno dev’essere necessariamente posseduto dalla società per poter essere definita startup innovativa. A titolo preliminare occorre rilevare che nel caso di startup costituite a norma del DM 17 febbraio 2016, stante la contestualità tra il consolidamento della costituzione e l’iscrizione in sezione speciale, o costituite per atto pubblico laddove si rilevi la contestualità citata, i requisiti presentati assumono in tutti i casi la sostanza di una "dichiarazione di intenti". Ciò è testuale, con riferimento a qualsiasi modalità di costituzione, nel caso del requisito delle spese in ricerca e sviluppo, affermando la norma che «In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa». Nondimeno, anche nella fattispecie di cui al n. 2 della predetta lettera h), è evidente che il personale impiegato non può ancora afferire a un soggetto persona giuridica non ancora esistente. Stesso vale anche nell’ultima fattispecie (privativa o software originale). Se tuttavia per la ipotesi del personale soccorre l’indicazione che verrà inserita nella autocertificazione di cui al comma 12, nel caso delle privative, si dovrà prevedere che la costituenda impresa sia titolare o licenziataria, a condizione dell’avvenuta iscrizione definitiva in sezione ordinaria. L’iscrizione comporterà il verificarsi dell’evento condizionante e quindi il perfezionamento della fattispecie in capo alla startup innovativa.

Venendo all’analisi delle verifiche in capo a codesti uffici, con riferimento a tutte le startup innovative comunque costituite, e procedendo partitamente, si deve rilevare quanto segue.

6 Il requisito n. 1), percentuale delle spese in ricerca e sviluppo, sarà oggetto di verifica e valutazione da parte degli uffici, come già da tempo chiarito dallo scrivente: «Resta fermo tuttavia che nell’ambito delle verifiche formali in carico all’Ente camerale sicuramente rientrano quelle relative al rapporto percentuale delle spese di ricerca e sviluppo a, ovviamente nei limiti della documentazione in mano alla Camera stessa (che nell’ipotesi è anche depositaria del bilancio e delle relative note e relazioni), senza tuttavia che sia condotta un’analisi ispettiva, che chiaramente non compete né è possibile alla Camera stessa».

Con riferimento al requisito n. 2) (percentuale di dipendenti "qualificati"), l’analisi condotta da codesti uffici deve essere di carattere sostanziale (riferibilità cioè alla declaratoria della norma), quantitativa (verifica della rispondenza della percentuale) e qualitativa (verifica della rispondenza della percentuale alle specializzazioni del personale). In merito alla prima verifica (sostanziale), si richiama quanto già da tempo affermato e reiterato dalla scrivente «La norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo". Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore. Tuttavia la locuzione "collaboratore a qualsiasi titolo" non può scindersi dall’altra "impiego"». In merito alla seconda verifica (quantitativa), l’ufficio deve controllare che nell’apposito campo informativo compilato dall’impresa siano stati descritti i titoli accademici più elevati conseguiti dai membri del team, facendo emergere con chiarezza il conseguimento della percentuale abilitante, anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalla società nell’autocertificazione di cui al comma 12, nella parte in cui detto comma richiede "l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili". Con riferimento alla terza verifica l’ufficio è chiamato, nei limiti e secondo i principi stabiliti dall’articolo 71 del DPR 445 del 2000, a riscontrare l’autenticità delle dichiarazioni rese dall’impresa.

Con riferimento al requisito n. 3), infine, gli uffici provvederanno, sempre alle condizioni stabilite dal predetto articolo 71, tramite accesso alla banca dati dell’Ufficio italiano brevetti e marchi e allo speciale registro tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE), per i programmi software originali. Appare evidente che a monte di tale verifica, l’ufficio dovrà assicurarsi che, come espressamente richiesto dalla norma, la privativa o il software originale siano "direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa".

Per concludere sui controlli propedeutici all’iscrizione in sezione speciale, si deve richiamare la specifica previsione di cui al comma 4 dell’articolo 25, relativa alle startup innovative a vocazione sociale (di seguito SIAVS). Si richiama a tal uopo la necessità di verifica formale della presenza del Documento di Descrizione di Impatto Sociale secondo quanto previsto dalla guida dedicata. Per questo tipo particolare di startup innovative, la norma richiede altresì che le SIAVS operino specificatamente in uno dei settori indicati dall’art. all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (disciplina in materia di imprese sociali). Occorre pertanto contemperare il profilo innovativo ad alto valore tecnologico dell’oggetto sociale (comune a tutte le startup), con quello ulteriore e specifico del riferimento ai settori previsti dal richiamato art. 2, comma 1, del decreto legislativo 155. In particolare si rileva che l’art. 25, comma 4, del DL 179/2012 reca: "Ai fini del presente decreto, sono startup innovative a vocazione sociale le startup innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155". Si rileva, a tal uopo, che non sussistono ostacoli all’indicazione, in oggetto, per la tipologia di società in esame, di altre attività oltre a quelle imprescindibili ai fini dell’inquadramento nella disciplina in parola, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la formulazione adottata nella norma in ultimo richiamata ("operano in via esclusiva nei settori") non fa un esplicito riferimento all’oggetto sociale (come fa, ad esempio, l’art. 25, comma 2, del DL 179/2012 relativamente alle startup innovative);

2) detta formulazione sembra, piuttosto, rinviare a un concetto "fattuale" di attività (cioè all’attività concretamente svolta - dato economico-amministrativo -);

3) il ridetto comma 4 dell’art. 25 cit. specifica che, comunque, le SIAVS "sono startup innovative di cui al comma 2": esse sono, cioè, innanzitutto startup innovative, alle quali si applicano quindi in primo luogo tutti i requisiti di cui all’art. 25, comma 2, lettere dalla "a" alla "h", "f" inclusa, che recita: "ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".

 

Verifiche dinamiche (in itinere)

 

La prima verifica in capo a codesti uffici è quella della perdita fisiologica dei requisiti per decorso del termine massimo fissato dalla norma. Il 18 dicembre 2017 si esaurirà lo speciale regime previsto per le società già esistenti alla data di entrata in vigore della norma, di cui all’art. 25, comma 3 del DL 179/2012 (per dettagli, vedasi la circolare 16/E emessa l’11 giugno 2014 dall’Agenzia delle Entrate); pertanto a partire da detta data le cancellazioni dalla sezione speciale non prevedranno più scaglioni preformati, ma saranno regolate sulla data di iscrizione della società in sezione speciale. Si tratta ovviamente di verifiche automatizzabili, in quanto trovano fonte diretta ed esclusiva nei dati in possesso di codeste Camere. Si rammenta che il Ministero si è più volte espresso nei termini di assicurare un‘opzione di continuità di iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese riservate alle startup e alle PMI innovative, ricorrendone ovviamente i requisiti, invitando codeste Camere a ricordare, con ragionevole anticipo rispetto alla scadenza, alle startup la possibilità di migrare senza soluzione di continuità da un regime agevolativo all’altro avvalendosi della modalità semplificata rappresentata dal codice 070 della modulistica d’impresa (v. pag. 6 della Guida dedicata).

Altra verifica dinamica è quella relativa alla dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti, prevista dal comma 15 del ridetto articolo 25. È solo il caso di richiamare la rilevanza che il legislatore ha affidato alla "conferma" dei requisiti, la cui assenza comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi e cioè la cancellazione dalla sezione speciale. Ne consegue pertanto che gli uffici sono chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di "conferma".

Si tratta evidentemente dei medesimi requisiti sopra analizzati, fermo restando che taluni di essi si danno per assodati (è il caso del tipo societario, che salvo ipotesi abbastanza accademiche di trasformazione regressiva, non è soggetto a modifiche, stante soprattutto il regime ultra-agevolato delle startup in materia di perdite). Alcuni devono invece essere riverificati volta per volta: è il caso della quotazione, della distribuzione degli utili, del valore annuale della produzione, e, per le startup innovative a vocazione sociale, del deposito del Documento di Descrizione di Impatto Sociale. Per tutte queste ipotesi si rinvia, per il contenuto delle verifiche in capo a codesti uffici, a quanto evidenziato con riferimento ai controlli preventivi. Occorre soffermarsi in particolare sul mantenimento dei requisiti alternativi di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), ricordando che questo Ministero si è già espresso nel senso che sia possibile variare il requisito prescelto, purché ne sussista sempre almeno uno.

Evidentemente mentre il requisito n. 3) (privative e software) è sostanzialmente inalterabile (salvo casi eccezionali, quali, a titolo riepilogativo e non tassativo, la scadenza della licenza, la mancata accettazione della registrazione, la cessione dei diritti sulla privativa), per gli altri due requisiti l’analisi implica un maggiore livello di complessità. Con riferimento al requisito 2) (personale), devono essere condotte le medesime verifiche sopra richiamate in sede di controllo preventivo. Con riferimento al requisito 1) (spese in ricerca e sviluppo), sono possibili due casi: l’impresa al momento dell’iscrizione in sezione speciale aveva già depositato un bilancio d’esercizio; l’impresa al momento dell’iscrizione non aveva ancora presentato il primo bilancio d’esercizio (è il caso delle newco, siano esse costituite per atto pubblico o a norma del DM 17 febbraio 2016). Nel primo caso la verifica, che verrà condotta sempre tramite i documenti contabili di bilancio, riguarderà il mantenimento del requisito, già accertato in fase di iscrizione. Nella seconda ipotesi, a detta verifica, si affiancherà anche quella di ex post evaluation della dichiarazione d’intenti, richiamata espressamente dalla norma: «in assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa», purché naturalmente, l’impresa nel frattempo non abbia selezionato un altro requisito alternativo, sul quale a quel punto si concentrerebbe la verifica.

Con riferimento all’adempimento di cui al comma 14 dell’articolo 25, "aggiornamento semestrale", si invitano codeste Camere, in una logica di cooperazione proattiva tra impresa, Camera e Amministrazione centrale, ad allertare le startup, con ragionevole anticipo, della necessità di provvedervi, considerata la rilevanza che detto aggiornamento delle notizie riveste ai fini dell’orientamento delle policy in materia.

 

II PARTE: PMI INNOVATIVE.

 

Verifiche preventive (in entrata)

 

Per ciò che concerne il primo requisito, vale a dire la forma giuridica dell’impresa, si rinvia a quanto sopra evidenziato per le startup, tenuto conto della sovrapposizione delle discipline.

Tuttavia la disciplina delle PMI, dopo aver individuato il tipo societario - società di capitali, costituite anche in forma cooperativa -, lo relaziona, dal punto di vista dimensionale, alla previsione di cui alla raccomandazione comunitaria 2003/361/CE. Tale disciplina afferma che «La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR». I criteri che concorrono a perfezionare la fattispecie della PMI, rilevante ai nostri fini, sono pertanto due: uno fisso (il numero dei dipendenti inferiore a 250) e uno alternativo (fatturato non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro). La verifica preventiva in capo a codesti uffici verterà pertanto su questi indicatori, direttamente desumibili dai dati in possesso di codeste Camere o in via diretta (fatturato e totale di bilancio) o in via indiretta (numero degli addetti). Nel caso di dubbio circa lo status di PMI ai sensi della normativa europea, i soggetti abilitati possono rivolgersi alla "Commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive" istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il successivo criterio della residenza della PMI è totalmente replicativo di quello relativo alle startup, alla cui trattazione settoriale si rinvia.

Il requisito della presentazione del bilancio certificato appare esclusivo delle PMI innovative. Su tale criterio il Ministero si è ampiamente espresso, come desumibile dai molteplici pareri disponibili nella III parte di questa circolare. I controlli che codesti uffici sono chiamati a compiere in sede di iscrizione della società in sezione speciale consistono nella verifica della presenza di un bilancio certificato depositato al registro delle imprese con riferimento all’ultimo esercizio sociale chiuso al momento dell’iscrizione della società in sezione speciale. Se la società fosse già soggetta jure proprio all’obbligo di certificazione del bilancio, l’ufficio dovrà verificare che detta certificazione sia stata resa secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 39 del 2010 (cd. "revisione legale"). Ove invece, come nella maggioranza dei casi, la società non sia tenuta jure proprio alla revisione di bilancio, la certificazione sarà resa nelle forme della cd. "certificazione volontaria", quindi con atto aggiuntivo, successivo alla approvazione del bilancio, reso da un revisore su incarico dato dagli amministratori; detta certificazione resa extra ordinem e fuori bilancio ovviamente non è soggetta ad approvazione da parte dell’assemblea. La certificazione dovrà in ogni caso essere depositata antecedentemente alla richiesta d’iscrizione in sezione speciale.

Il successivo requisito dispone per le PMI che «le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato». Nonostante appaia molto meno restrittivo rispetto al parallelo requisito negativo imposto alle startup, la qualità e sostanza dei riscontri in capo a codeste Camere è il medesimo, rinviandosi a quanto più sopra evidenziato con riferimento al sito CONSOB.

Il requisito della mancata iscrizione della società nella sezione speciale delle startup innovative è ovviamente verificabile da codesti uffici tramite interrogazione della banca dati del registro delle imprese.

I requisiti positivi sono i medesimi previsti per le startup, con due differenze. La prima è che nelle PMI innovative i requisiti restano alternativi, ma necessariamente devono essere almeno due, a fronte di una riduzione dei coefficienti nel caso delle spese di ricerca e sviluppo e di personale addetto. La seconda differenza, più strutturale, si ricollega alla necessaria attività della società precedente all’iscrizione in sezione speciale. La norma infatti presuppone, come sopra richiamato, l’esistenza di un bilancio approvato (e certificato), e proprio da questo bilancio (e dalla nota integrativa) è possibile verificare la rispondenza del requisito delle spese in ricerca e sviluppo, come meglio analizzato in tema di startup innovative, cui si rinvia. Si rinvia integralmente anche per gli altri due requisiti co-alternativi a quanto evidenziato in materia di startup innovative.

 

Verifiche dinamiche (in itinere)

 

La prima verifica dinamica è quella relativa alla dichiarazione di mantenimento dei requisiti, prevista dal comma 6 dell’articolo 4 del DL 3/2015. Non può che richiamarsi, quanto sopra affermato in merito alla ratio della norma, dalla quale deriva che l’assenza della dichiarazione di conferma dei requisiti comporta gli stessi effetti della perdita dei medesimi e cioè la cancellazione dalla sezione speciale. Ne consegue pertanto che gli uffici sono chiamati a riscontrare la coerenza delle dichiarazioni contenute nell’atto di "conferma".

Si tratta evidentemente dei medesimi requisiti sopra analizzati. La mancanza di un termine fisiologico di perdita dei requisiti comporta che la verifica della dichiarazione di conferma deve essere approfondita, innanzitutto con riferimento al principale elemento contraddistinguente la fattispecie, vale a dire la permanenza dei requisiti di cui alla raccomandazione europea, e a quelli tipicamente dinamici, come la assenza della quotazione.

Per ciò che concerne i requisiti co-alternativi, vale quanto rilevato in materia di startup.

Merita invece un richiamo la verifica annuale della esistenza di una certificazione di bilancio, che a regime, cioè una volta iscritta la PMI in sezione speciale, diventa una certificazione legale, soggetta cioè a tutti i requisiti previsti dal richiamato decreto legislativo n. 39 del 2010, sia in tema di nomina del revisore, che di approvazione da parte dell’assemblea della relazione di revisione, in uno con il bilancio e di deposito della stessa contestualmente al bilancio stesso.

La sanzione, come già osservato con riferimento alle startup, riconnessa alla perdita dei requisiti o al mancato deposito della dichiarazione, alla prima assimilato, è la cancellazione dalla sezione speciale, con la conseguente perdita del regime agevolato riconnesso. Ciò premesso è necessario osservare quanto segue, con riferimento sia alle startup che alle PMI innovative, stante la sostanziale sovrapposizione delle norme. La sanzione della cancellazione consegue al mancato deposito della dichiarazione di conferma (oltre che alla perdita dei requisiti). La fattispecie sanziona pertanto il comportamento omissivo pieno da parte dell’obbligato. Ne consegue che in caso di "ravvedimento operoso" da parte dell’obbligato, ultra dies, ma pur sempre anticipando l’avvio del procedimento di cancellazione da parte dell’ufficio, la fattispecie di cui al comma 16 dell’articolo 25 del DL 179/2012 (per le startup) e comma 7 dell’articolo 4 del DL 3/2015 (per le PMI innovative) non risulta perfezionata e pertanto codesti uffici non avvieranno il procedimento di cancellazione, ferma restando l’applicazione della sanzione pecuniaria per ritardato adempimento di un obbligo previsto dalla legge.

Con riferimento all’adempimento di cui al comma 4 dell’articolo 4, del predetto DL 3/2015, cd. "aggiornamento annuale", si invitano codeste Camere, in una logica di cooperazione proattiva tra impresa, Camera e Amministrazione centrale, ad allertare le PMI innovative, con ragionevole anticipo, della necessità di provvedervi.

Benché la finalità dell’adempimento di cui al comma 14 del DL 179/2012 (per le startup) e comma 4 dell’articolo 4 del DL 3/2015 (per le PMI innovative) sia, come più volte affermato, "market oriented" e funzionale alle policy di settore, appare inevitabile l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2630 del Codice civile, in caso di ritardo od omissione dell’adempimento, risultando chiaro l’obbligo e il tempo dell’adempimento stesso. Si richiama pertanto, vista la finalità ultima più volte richiamata della disposizione, la collaborazione di codeste Camere nel preavvisare le startup e le PMI innovative, prima della scadenza, della necessità di procedere nei termini all’adempimento in parola.

 

III PARTE: TABELLE SINOTTICHE SUI PARERI RILASCIATI DAL MISE IN TEMA DI STARTUP E PMI INNOVATIVE, E SULLE TEMPISTICHE DELLE RELATIVE VERIFICHE DA PARTE DELLE CCIAA

 

SOMMARIO

STARTUP INNOVATIVE

1. Verifiche preventive

2. Verifiche dinamiche

2.a. A intervalli fissi

2.b. A scorrimento

3. Pareri sugli adempimenti informativi

4. Pareri a carattere generale

PMI INNOVATIVE

5. Verifiche preventive

6. Verifiche dinamiche, a intervalli fissi

 

Tabelle