Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 febbraio 2017, n. 3758

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in cassazione - Difetto di autosufficienza - Inammissibilità

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2042/35/15, depositata il 7 aprile 2015, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto nei confronti della società S. di P.A. & C S.n.c. (di seguito società) da Equitalia Sud S.p.A., nel contraddittorio anche con l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale Ufficio controlli di Roma 2, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva invece accolto il ricorso proposto dalla contribuente, per il tramite dell’asserita conoscenza avutane da estratto di ruolo non notificato, avverso quattro cartelle di pagamento per IVA ed IRAP relative agli anni d’imposta dal 2002 al 2005, delle quali la contribuente aveva lamentato l’omessa notifica.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con l’unico motivo la ricorrente cumula due diversi ordini di censure, l’una per violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 145 c.p.c. in relazione agli artt. 4 e 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, l’altra per omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, da ritenersi entrambe inammissibili.

Quanto alla prima, assumendosi che il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata è afferente ad una fattispecie nella quale la notifica delle cartelle in oggetto sarebbe affetta da nullità assoluta, era onere di parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riprodurre il contenuto delle relate al fine di porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto (cfr. Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6136; Cass. sez. 1, 20 luglio 2015, n. 15137; Cass. sez. 5, 28 gennaio 2010, n. 1818).

Non avendo la censura ottemperato al requisito innanzi ricordato, essa è inammissibile per difetto di autosufficienza, senza che a ciò si possa supplire, attraverso il parziale riferimento alla pronuncia di primo grado, quanto all’esame del contenuto delle medesime.

La seconda è del pari inammissibile, essendo prospettata in relazione al tenore dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. nella sua formulazione previgente a quella introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni, in L. n. 134/2012, quest’ultima applicabile, ratione temporis, al presente giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’agente della riscossione e si liquidano come da dispositivo.

Nulla va statuito quanto alle spese nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate, non avendo quest’ultima svolto difese.

Va dato atto, infine della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente Equitalia Sud S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori, se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.