Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26107

Tributi - Avviso di accertamento - Motivazione - Per relationem a PVC - Obbligo di allegazione - Solo per gli atti non conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente

 

Ritenuto in fatto

 

S.F.G., nella sua qualità di erede universale di D.C.C., ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Toscana, n. 95/25/2017 dep. il 17.01.2017, che in controversia su impugnazione degli avvisi di accertamento relativi a IRPEF, IRAP e IVA anni dal 2004 al 2007 - emessi a seguito di PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato la mancata tenuta di contabilità fiscale in presenza di attività imprenditoriale di e.commerce su piattaforma E. E. sarl - ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate limitatamente agli anni 2005 e 2006.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente deposita memoria

 

Considerato in diritto

 

Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto motivati gli atti impositivi relativi agli anni 2005 e 2006, nonostante la mancata allegazione della documentazione, richiamata solo per relationem nel P.V.C, ma non allegata a quest’ultimo.

Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata e dagli stralci degli atti impugnati riportati in ricorso, risulta che al processo verbale di contestazione era stato allegato l'elenco delle operazioni trasmesso in file da E.E. sarl, e quindi riprodotto in uno schema redatto dalla Guardia di Finanza, con il dettaglio di ciascuna di esse (data, oggetto, importo, acquirente), mettendo così il contribuente in condizione di contestare - ma ciò la CTR ha accertato che non abbia fatto, essendosi limitato a negare genericamente di svolgere attività imprenditoriale - in modo specifico le singole operazioni.

Va pertanto confermato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. 15327/2014

; cfr. n. 9323 del 11/04/2017, n. 28060 del 24/11/2017).

Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio della ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ricorrono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115/2002.