Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Decreto ministeriale 05 settembre 2018

Definizione dei criteri e delle modalità delle forme di esenzione o di riduzione ai sensi dell'articolo 45, comma 2-bis e comma 2-ter, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno

 

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di esenzione o di riduzione di cui all'art. 15-bis, comma 2-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché i meccanismi volti ad assicurare il rispetto delle condizioni che legittimano l'applicazione di tale disposizione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti indicati all'art. 15-bis, commi 2-bis e 2-ter, e non riguardano l'ambito dei diritti connessi al diritto d'autore.

 

Art. 2

Spettacoli dal vivo allestiti in luoghi con capienza massima di cento persone

 

1. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo allestiti senza fini di lucro, in locali al chiuso, o in aree con capienza massima non superiore a cento spettatori è riconosciuta una riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 20% sul totale dovuto, indipendentemente dal numero di biglietti emessi.

 

Art. 3

Rappresentazione di opere di giovani esordienti al di sotto dei trentacinque anni

 

1. Agli organizzatori di spettacoli dal vivo aventi come unico oggetto rappresentazioni di opere prime di giovani esordienti, è riconosciuta una riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore pari al 30% sul totale dovuto, ove trattasi di prima rappresentazione assoluta dell'opera. Ai fini del presente decreto, per esordienti si intendono i giovani autori di età inferiore a trentacinque anni, al momento della data fissata per la rappresentazione, la cui opera sia per la prima volta rappresentata dinanzi ad un pubblico presente e che siano titolari dell'intera quota dei diritti d'autore su tale opera.

2. Qualora gli spettacoli di cui al comma 1 vengano organizzati all'interno degli istituti e dei luoghi della cultura, appartenenti a soggetti pubblici, di cui all'art. 101, comma 1, e comma 2, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere rappresentate e senza scopo di lucro, è riconosciuta l'esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore, ferma restando la necessità da parte degli organizzatori di espletare gli adempimenti previsti nel successivo art. 5, comma 1, del presente decreto.

 

Art. 4

Requisiti oggettivi

 

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 2: a) al comma 1, il numero di manifestazioni complessivamente considerate su base nazionale nell'arco di un anno solare, anche se riferite ad autori od opere diverse, non può essere superiore a venti, con riferimento alla S.I.A.E. e a ciascuno degli altri organismi di gestione collettiva; b) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debbono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dal pubblico presente, entro i limiti di capienza di cui all'art. 2, comma 1.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 3:

a) il numero di manifestazioni, complessivamente considerate su base nazionale nell'arco di un anno solare, anche se riferite ad autori od opere diverse, non può essere superiore, con riferimento alla S.I.A.E. e a ciascuno degli altri organismi di gestione collettiva, a venti per le riduzioni di cui al comma 1, e a venti per le esenzioni di cui al comma 2;

b) le rappresentazioni debbono consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possono essere fissate, riprodotte, trasmesse o comunicate al pubblico in maniera da consentire la fruizione da parte di soggetti diversi dal pubblico presente;

c) l'assenza di scopo di lucro di cui al comma 2 di detto articolo.

A tal fine:

1) l'accesso alle manifestazioni di cui all'art. 3, comma 2, deve essere gratuito;

2) i luoghi della cultura dovranno prevedere un accesso ovvero un percorso dedicato diverso dal consueto ingresso, laddove quest'ultimo sia a pagamento;

3) è richiesta altresì l'assenza di sponsorizzazioni, nonché di pubblicità che non siano strettamente attinenti alle attività di promozione culturale e di valorizzazione delle opere rappresentate.

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili tra loro.

4. Agli spettacoli dal vivo oggetto del presente decreto si applica la normativa vigente in materia di pubblica sicurezza e di tutela dell'incolumità delle persone ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

 

Art. 5

Verifiche e controlli

 

1. Gli organizzatori di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, che intendano avvalersi dei benefici previsti all'art. 15-bis, comma 2-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, debbono far pervenire alla S.I.A.E. o all'organismo di gestione collettiva competente, individuati anche attraverso le modalità previste dall'art. 27 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con anticipo di almeno quarantacinque giorni dalla data di svolgimento della manifestazione:

a) il programma dettagliato della manifestazione;

b) l'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'organizzatore o dal legale rappresentante dell'ente organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto, per ciascuna delle fattispecie, dei requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'autore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il fatto che trattasi della sua prima opera e che ricorrono tutti i requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del presente decreto.

2. La S.I.A.E. o altro organismo di gestione collettiva individuato, acquisita la documentazione di cui al comma 1, procede, entro quindici giorni, al rilascio dei permessi secondo le disposizioni vigenti, motivando l'eventuale ritardo ovvero il diniego del permesso ed effettuando ogni opportuno controllo consentito dalla normativa ad esso applicabile ed in base ai dati disponibili all'atto del rilascio del permesso.

3. Nel caso in cui dai controlli effettuati emerga la mancanza dei requisiti richiesti per ottenere la riduzione o l'esenzione, i soggetti responsabili decadono dai benefici previsti, ivi incluso quanto disposto dal successivo art. 6, fatte salve le ulteriori responsabilità civili e penali derivanti dalla legge.

 

Art. 6

Remunerazione dei titolari dei diritti

 

1. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 l'organismo di gestione collettiva che ha provveduto al rilascio dei permessi, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunera in forma compensativa i titolari dei diritti, in ragione della riduzione o esenzione riconosciuta. In particolare, nelle ipotesi di cui all'art. 3, la S.I.A.E. può ricorrere alle modalità previste dall'art. 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto compatibili.

 

Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Ai fini dell'applicazione dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) la S.I.A.E. e gli altri organismi di gestione collettiva curano l'annotazione dei dati in un apposito registro accessibile ai soggetti indicati nell'art. 15-bis, commi 2-bis e 2-ter.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e può essere sottoposto a revisione triennale.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2018, n. 243.