Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Decreto ministeriale 05 settembre 2018

Adozione di nuove disposizioni attuative in tema di criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno

 

Art. 1

Disposizioni per la razionale applicazione dei criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni

 

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014 in ordine alla definizione di artista primario e comprimario nel settore musicale e nel settore delle opere cinematografiche o assimilate, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nonché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevono entro trenta giorni, decorrenti dalla data di prima utilizzazione dell'opera, dal produttore o suo avente causa, anche attraverso le associazioni di categoria, l'elenco dei fonogrammi, opere cinematografiche o assimilate da esso prodotte o distribuite, con l'indicazione e la qualificazione di primario e comprimario, degli artisti interpreti o esecutori che vi hanno preso parte.

2. Per le opere prodotte antecedentemente alla data del presente decreto, l'obbligo di comunicazione è assolto entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta formulata da ciascun organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente.

3. In caso di erronea o mancata comunicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica le sanzioni di cui all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on-line nel mercato interno, secondo le modalità previste dall'art. 6 del regolamento approvato con delibera n. 396/17/CONS.

 

Art. 2

Criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti  ed esecutori per diritti connessi al diritto d'autore di cui alla  legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni

 

1. Al fine di garantire l'effettiva riscossione da parte degli artisti del compenso dovuto dagli utilizzatori, nei casi in cui i compensi inerenti il medesimo fonogramma o la medesima opera cinematografica o assimilata siano dovuti ad aventi diritto appartenenti a diversi organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, concludono accordi sulle condizioni, modalità e criteri di ripartizione dei compensi dovuti ai rispettivi mandanti.

2. In difetto degli accordi di cui al comma 1, le condizioni, modalità e criteri di ripartizione dei compensi dovuti sono stabiliti con la procedura di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, riservano a ciascun artista interprete o esecutore comprimario non meno di un quinto del compenso riconosciuto a ciascun artista primario. La quota complessivamente riconosciuta a tutti gli artisti interpreti o esecutori comprimari non può superare il cinquanta percento dell'importo dovuto alla totalità degli artisti interpreti o esecutori primari e comprimari.

4. Ai fini di quanto previsto all'art. 40 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, gli accordi di cui al comma 1, ovvero l'esito delle procedure di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, sono notificati dai soggetti legittimati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e da questa resi accessibili, nonché pubblicati sul sito di ciascun organismo di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

 

Art. 3

Modalità di ripartizione dei compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi

 

1. I produttori di fonogrammi corrispondono, senza ritardo e, comunque, entro sei mesi, il cinquanta per cento del compenso loro attribuito, ai sensi dell'art. 71-octies, comma 1, della Legge sul diritto d'autore, per apparecchi e supporti di registrazione audio, agli artisti interpreti o esecutori per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore cui hanno conferito mandato.

2. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) versa la quota di cui all'art. 71-septies della Legge sul diritto d'autore, per gli apparecchi e i supporti di registrazione video spettante agli artisti interpreti o esecutori agli organismi di gestione collettiva ed alle entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore cui hanno conferito mandato. Il cinquanta per cento di tale quota è utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 71-octies, comma 3, della Legge sul diritto d'autore.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti a ciascuno dei soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, ivi indicati, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio e per il settore video, all'ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, come certificati dall'organo di revisione contabile, diversi da quelli derivanti da riproduzione privata ad uso personale, nel corso dell'anno di attribuzione e in base al principio contabile della competenza. Ai fini della corretta attribuzione dei compensi, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dovranno trasmettere la certificazione dell'organo di revisione contabile alla S.I.A.E., entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dell'ammontare dei diritti amministrati certificati.

 

Art. 4

Disposizioni transitorie e finali

 

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A decorrere da tale data le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014, incompatibili con il presente decreto, sono inapplicabili. 

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presente decreto ha efficacia fino alla eventuale revisione triennale, è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2018, n. 243.