Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2017, n. 6676

Tributi - IRPEF - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento

 

Ritenuto in fatto

 

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell'Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa, per IRPEF e addizionale regionale dell’anno 2000, nei confronti di A.L.D., a seguito della definitività del prodromico avviso di accertamento, non impugnato.

Il giudice a quo, premesso che la contribuente aveva mantenuto la residenza in Milano, trasferendo soltanto temporaneamente la propria dimora, ha ritenuto che la notifica dell’atto presupposto doveva considerarsi invalida, in quanto il messo, non avendo trovato la contribuente nel luogo di residenza, prima di procedere all’affissione dell’atto presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, avrebbe dovuto espletare i necessari accertamenti anagrafici.

2. La contribuente resiste con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 cod. proc. civ., sostenendo che il messo notificatore, recatosi nel domicilio fiscale della contribuente in Milano, via (...), e verificato che la stessa si era trasferita in luogo non identificato, legittimamente, ai sensi della prima delle norme citate, aveva proceduto al deposito di copia dell’atto nella casa comunale e all’affissione dell’avviso del deposito nell’albo del comune stesso, senza spedizione di raccomandata.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale la notificazione degli avvisi e degli atti tributari va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va eseguita secondo la disciplina di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, ma a tale accertamento il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il detto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune (tra altre, Cass. nn. 14030/2011, 16696 del 2013, 24260 del 2014, 8630 del 2015).

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.