Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 09 maggio 2017, n. 58/E

Istituzione del codice tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, si istituisce il seguente codice tributo:

- "9035" denominato "Articolo 54-bis Versamento IVA mensile/trimestrale - IMPOSTA".

Il suddetto codice è utilizzabile nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.

In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale il codice istituito è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma "AAAA") reperibili all’interno della stessa comunicazione.