Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 luglio 2016, n. 13711

IRPEF - Annullamento dell’avviso di accertamento - art. 38 Dpr 600/73

 

Fatto e diritto

 

La contribuente B.P. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia depositata il 11 dicembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ne aveva respinto il ricorso avente ad oggetto l’annullamento dell’avviso di accertamento ex art. 38 Dpr 600/73 relativo ed IRPEF dell’anno 2007.

La CTR affermava che la contribuente aveva omesso di assolvere all’onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati nell’avviso di accertamento.

Da qui la ritualità dell’atto impositivo.

L’Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 370 cpc.

La contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia l’erronea applicazione dell’art. 38 comma 4 Dpr 600/73, ex art. 360 n.3) cpc, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo , in relazione alla produzione in giudizio della sentenza n. 735/2014 della CTP di Pavia, che aveva annullato l’accertamento emesso nei confronti della ricorrente per l’anno 2008, quale "gemello" di quello relativo all’anno 2007 ed oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Il motivo è inammissibile, in quanto , nei termini in cui è formulato, si risolve nell’ omessa valutazione da parte della CTR della sentenza prodotta dal contribuente.

Orbene premesso che non risulta provata la rituale produzione in giudizio della sentenza , né che la stessa sia stato oggetto di discussione tra le parti, né, soprattutto, che essa sia passata in giudicato, il motivo concerne non già l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto del n. 5) comma 1 dell’art. 360 codice di rito, lamentando che la CTR non abbia valutato in modo adeguato la rilevanza della sentenza della CTP, relativa ad anno d’imposta successivo a quello oggetto del presente giudizio.

In particolare, non risultando né provato, né invero dedotto, il passaggio in giudicato della sentenza della CTP, non appare sussistente il carattere di definitività dell’accertamento giudiziale contenuto nella sentenza medesima - relativo all’anno d’imposta successivo a quello per cui è causa ( 2008) - e quindi la decisività dello stesso.

Orbene, come le sezioni unite di questa Corte hanno già affermato , nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ’’fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",  testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

Sotto altro profilo si rileva che l’art. 348 ter comma 5 cpc, applicabile alla presente controversia in quanto il giudizio di appello risulta introdotto in data successiva all’11 settembre 2012, esclude che possa essere impugnata ex art. 360 n.5) la sentenza di appello " che conferma la sentenza di primo grado".

Nel caso di specie, la decisione della CTR, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, risulta averne pienamente condiviso la valutazione dei fatti, aderendo dunque alla ricostruzione compiuta dal giudice di prime cure, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360 n.5) cpc.

Con il secondo, terzo e quarto motivo si denunzia, ex art. 360 n.3) cpc la violazione ed errata applicazione dell’art. 38 commi 4 e 6 Dpr 600/73, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 DM Ministero Finanze 10.9.1992, e dell’art. 1 DM 24 dicembre 2012, nonché l’omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n.4) e 5) cpc, costituito dalla disponibilità reddituali esenti, riserve e risparmi in capo alla ricorrente (secondo motivo), ai reali costi di gestione dell’imbarcazione ( terzo motivo) e l’effettiva disponibilità dell’imbarcazione in capo al coniuge della contribuente (quarto motivo) .

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, appaiono per un verso infondati, avuto riguardo alla censura di violazione di legge, per altro inammissibili in relazione al vizio di cui all’art. 360 n.5) cpc.

Il vizio di violazione di legge non appare ravvisabile.

Ed invero questa Corte, nel chiarire la portata della disposizione di cui all’art. 38 Dpr 600/73, ha affermato che l’accertamento del reddito con metodo sintetico impone al contribuente l’onere di dimostrare , attraverso "idonea documentazione", che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta.

La norma, dunque, prevede qualcosa in più della prova della mera disponibilità di ulteriori redditi richiedendo espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015).

Orbene, nel caso di specie la CTR fatto buon governo dei principi su richiamati, in quanto ha affermato che, a fronte della corretta applicazione dei criteri di determinazione del reddito su base induttiva, di cui al DM 10.9.1992, da parte dell’Ufficio, la contribuente non aveva adeguatamente provato le eccezioni relative alla effettiva disponibilità dei beni posti a fondamento dell’accertamento sintetico.

Va invece ribadita, in presenza di c.d. "doppia conforme", l'inammissibilità del vizio di cui al n.5) dell’art. 360 cpc, sollevato in tutti i motivi, in relazione a diversi elementi fattuali, che la CTR ha ritenuto inidonei a superare la determinazione, in via sintetica, del reddito della contribuente.

Poiché l’Agenzia non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.