Prassi - INPS - Circolare 30 dicembre 2016, n. 231

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 20161

 

SOMMARIO: Variazione allo 0,1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017.

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

Variazione allo 0,1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è stata fissata allo 0,1 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

 

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (NOTA 1).

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

La misura dello 0,1%, di cui al Decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2017.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

In relazione a ciò la misura dell’interesse dello 0,1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2017.

 

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Note:

(1) Circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002

 

Allegato 1

(MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Decreto 07 dicembre 2016)

 

Allegato 2

 

Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990 5%
16.12.1990 - 31.12.1996 10%
01.01.1997 - 31.12.1998 5%
01.01.1999 - 31.12.2000 2,5%
01.01.2001 - 31.12.2001 3,5%
01.01.2002 - 31.12.2003 3%
01.01.2004 - 31.12.2007 2,5%
01.01.2008 - 31.12.2009 3%
01.01.2010 - 31.12.2010 1%
01.01.2011 - 31.12.2011 1,5%
01.01.2012 - 31.12.2013 2,5%
01.01.2014 - 31.12.2014 1%
01.01.2015 - 31.12.2015 0,5%
01.01.2016 - 31.12.2016 0,2%
01.01.2017 0,1%