Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2017, n. 12319

Tributi - IRPEF - Cessione suolo edificabile - Valore del terreno rettificato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale - Determinazione plusvalenza tassabile - Esclusione

 

Fatti di causa

 

1. M. e M.C. ricorrono con tre motivi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 5/5/2010 depositata il 26 gennaio 2010, con la quale la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno - in controversia concernente impugnazione degli avvisi di accertamento per Irpef in relazione alla plusvalenza realizzata pro quota con la cessione di suolo edificabile, calcolata prendendo in considerazione il valore accertato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale - rigettava l'appello dei contribuenti, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso introduttivo.

La C.T.R., in particolare, confermava la legittimità dell'atto impositivo nella parte in cui prende a riferimento il valore del terreno rettificato ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, considerandolo definitivamente accertato, anche ai fini per cui è causa, a seguito della definizione della lite relativa a detta diversa imposta per l'adesione da parte dell'acquirente del bene al condono ex art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289, e degli artt. 81 e 82 (ora 67 e 68) t.u.i.r.,, in relazione all'art. 360, comma primo num. 3, cod. proc. civ., per avere la C.T.R. attribuito rilievo, ai fini della determinazione del valore del terreno ceduto e del conseguente calcolo della plusvalenza tassabile, alla definizione agevolata ex art. 16 legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui si è avvalsa la società acquirente con riferimento alla lite da essa proposta in ordine alle applicate imposte di registro, ipotecaria e catastale, postulando in capo essi, venditori e coobbligati, la facoltà e l'onere di opporsi al condono e proseguire la lite e in mancanza la definitività dell'accertato valore del bene anche ai fini di un diverso tributo.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici d'appello ritenuto non più controvertibile il valore del bene ceduto ai fini dell'imposta in questione per effetto dell'intervenuto condono relativo alla diversa imposta di registro, omettendo l'esame delle numerose e circostanziate contestazioni al riguardo mosse.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano infine violazione e falsa applicazione degli artt. 82 (ora 68) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere ritenuto idonea a fondare la presunzione di maggior plusvalenza tassabile la differenza tra il valore accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e il corrispettivo indicato nell'atto traslativo.

4. Il primo e il terzo motivo — congiuntamente esaminabili in quanto diretti a denunciare come illegittima la determinazione della base imponibile sulla base del valore separatamente determinato dall'ufficio ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale — sono fondati.

Indipendentemente dagli argomenti al riguardo spesi in ricorso, l'illegittimità di tale criterio, ai fini che occupano, discende dallo ius superveniens rappresentato dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, il quale all'art. 5 comma 3 prevede che «gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5 - bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347».

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, alla stregua di interpretazione cui si intende dare continuità, la norma è da ritenersi applicabile anche ai giudizi in corso atteso l'intento interpretativo chiaramente espresso dal legislatore e considerato che, come affermato tra le altre da Corte Cost. n. 246 del 1992, il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative.

Peraltro, anche ove volesse porsi in dubbio che la norma in esame sia effettivamente interpretativa, è certo che se il riferimento alla interpretazione da attribuire a norme precedenti non serve per ciò solo ad attribuire ad una norma carattere interpretativo (ove tale carattere essa non abbia effettivamente), tuttavia testimonia l'intento del legislatore di attribuire ad essa il carattere retroattivo che è proprio della norma interpretativa, intento che nella specie trova ulteriore conferma nel comma 4 del citato art. 5, laddove si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma nulla si prevede per i commi 2 e 3 (disposizioni formulate come norme interpretative): circostanza, questa, che contribuisce a togliere ogni dubbio circa l'intento del legislatore di attribuire carattere retroattivo alle previsioni dei suddetti commi (così, in motivazione, Cass., 15/04/2016, n. 7488; v. anche Cass. 10/02/2017, n. 3590).

5. L'accoglimento dei detti motivi assorbe e rende ultroneo l'esame del secondo.

La sentenza impugnata va cassata. Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con l'accoglimento del ricorso introduttivo proposto dai contribuenti — ciò in quanto, come si ricava chiaramente dalla sentenza impugnata, gli avvisi de quibus, traggono esclusivo fondamento dal valore definitivamente accertato nel modo detto ai fini dell'imposta di registro.

6. Considerato che l'esito della causa discende dall'applicazione di norma che, ancorché dichiaratamente interpretativa, ha indubbia portata innovativa del quadro giurisprudenziale preesistente (invero, consolidato da oltre un decennio nel senso di ritenere l'Amministrazione finanziaria legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza di cessione di un terreno edificabile sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, salva per il contribuente la facoltà e l'onere della prova contraria: v. e pluribus Cass., nn. 13823/2014; 14571/2013; 5070/2011, 22793/2010; 4057/2007), si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza; decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese dell'intero giudizio.