Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 gennaio 2017, n. 562

Accertamento fiscale - Accertamento illegittimo senza verbale della Guardia di Finanza - Accertamento effettuato a seguito di una verifica fiscale verso terzi - Illegittimo se il processo verbale non è allegato

 

Svolgimento del processo

 

1. C.M., artista del gruppo musicale "N.P.C.", impugnava con distinti atti tre avvisi di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate che, per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, aveva accertato maggior redditi rispetto a quelli dichiarati a titolo di lavoro autonomo ed erogati dall'Agenzia "T.T.A." s.r.l.

2. Con sentenza del 20\11\2006 la CTP di Salerno rigettava i tre ricorsi riuniti.

3. A seguito di appello, la CTR di Salerno riformava la pronuncia di primo grado annullando gli accertamenti.

Osservava la Commissione che l'Agenzia delle Entrate non aveva provato il rispetto dell'art. 7 del d.lgs. 212 del 2000, laddove è previsto che se la motivazione di un atto rinvia ad un altro, quest'ultimo deve essere allegato. Infatti agli avvisi di accertamento non risultava essere stato allegato il PVC della Guardia di Finanza redatto in danno della predetta agenzia artistica.

Nel merito, inoltre, l'Agenzia delle Entrate non aveva fornito alcuna prova documentale della erogazione in favore del C. di compensi in "nero" (assegni, bonifici od altro) e pertanto l'accertamento era stato basato su mere presunzioni.

4. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, lamentando:

4.1. La violazione e falsa applicazione dell'art. 7 d.lgs. 212 del 2000, laddove la CTR non aveva tenuto conto che l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato viene meno se a detto atto abbia partecipato la parte interessata. Nel caso in esame il C. aveva partecipato all'atto, sottoscrivendo il PVC in ogni pagina, rilasciando anche dichiarazioni finali.

4.2. La violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. 600 del 1973 e l'omessa motivazione su punti decisivi, laddove la CTR non aveva dato conto in sentenza e valutato il rinvenimento presso l'Agenzia artistica di documentazione extracontabile (schede di concerti, riepiloghi contabili di prima nota, annotazioni di entrata ed uscita di cassa) che integrava una contabilità in nero determinate gravi indizi di evasione, con onere della prova invertito.

Chiedeva pertanto che la sentenza impugnata fosse cassata.

5. Propone controricorso il C. evidenziando:

5.1. La inammissibilità del ricorso quanto al primo motivo, per non avere formulato la ricorrente un chiaro quesito di diritto.

5.2. La infondatezza del medesimo primo motivo, considerato che il PVC a cui aveva partecipato il C. era quello della G. di F. di Salerno redatto nei suoi confronti, ma non quello da cui era scaturita l'indagine e, cioè, quello della G.di F. di Roma a carico della "T.T.A.". In ogni caso il ricorrente non aveva indicato specifici vizi motivazionali.

Chiede pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed, in subordine, il rigetto.

 

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso dell'Ufficio è infondato e deve essere rigettato.

2. Quanto al primo motivo va ricordato che lo Statuto del Contribuente (legge 212 del 2000) all'art. 7, nel disciplinare la chiarezza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, stabilisce che questi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Stabilisce inoltre che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto (per relationem), questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Nel caso in esame l'accertamento a carico del C. traeva spunto da un PVC della Guardia di Finanza a carico della "T.T.A." di Roma.

L'Ufficio ricorrente ha ritenuto che non fosse necessaria l'allegazione di tale atto all'avviso di accertamento, perché al verbale aveva partecipato anche il C..

Tale affermazione, come correttamente osservato in controricorso ed indicato in sentenza, è errata. Infatti il C. ha partecipato al verbale redatto dalla G. di F. di Salerno a suo carico in data 21\10\2004, ma non a quello presupposto, in danno della citata "T.T.A.", redatto invece dal Nucleo di Polizia Tributaria di Roma e nel quale il C. non ha avuto alcuna parte.

Pertanto sussiste la violazione del citato art. 7 come rilevato dal CTR di Salerno.

3. In ordine alla circostanza allegata dall'Ufficio ricorrente relativa alla prova dell'evasione, la censura è formulata in modo generico e priva di autosufficienza. Invero nuovamente l'Agenzia delle Entrate fa riferimento a documentazione extracontabile della citata società romana, con valenza indiziaria nei suoi confronti, ma non indica specifici documenti da cui trarre la prova della percezione di compensi in nero da parte del C. (assegni, bonifici od altro).

Sul punto le doglienza formulate invitano in modo generico ad una rilettura del merito della vicenda non consentita in questa sede a fronte di una motivazione della sentenza impugnata coerente e logica.

Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 3.200,00 di cui € 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.