Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 dicembre 2016, n. 26551

Tributi - IVA - Credito - Rimborso - Dichiarazione annuale - Assenza modello VR - Irrilevanza

 

Fatti di causa

 

Su ricorso di T. D., la Commissione Tributaria Provinciale di Varese annullava il rifiuto del rimborso da lui chiesto per l'annualità IVA del 2004.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice sulla tempestività dell'istanza di rimborso.

L'Agenzia ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

Il contribuente resta intimato.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver il giudice d'appello ritenuto soggetta a decadenza biennale l'istanza di rimborso IVA in assenza di presentazione del modello VR.

2. Il ricorso è infondato.

Il diritto di rimborso IVA è esercitato dal contribuente già mediante la compilazione del relativo quadro in dichiarazione annuale, sicché, anche in difetto di presentazione del modello VR (adempimento necessario solo a fini esecutivi), la domanda di restituzione non è soggetta al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ma soltanto al termine decennale di prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c. (Cass. 30 settembre 2011, n. 20039, Rv. 619622; Cass. 16 maggio 2012, n. 7684, Rv. 622909; Cass. 1° ottobre 2014, n. 20678, Rv. 632503; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20255, Rv. 636911; Cass. 28 settembre 2016, n. 19115, Rv. 641101).

Nella specie, come evincibile dallo stesso ricorso per cassazione, il D. evidenziò l'imposta a credito nella dichiarazione 2005 e presentò l'istanza di rimborso il 29 ottobre 2008, quando, malgrado l'omessa presentazione del modello VR, il diritto di ripetizione non era estinto.

3. Nulla sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimato.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso.

Nulla sulle spese.