Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 20 dicembre 2016, n. 142956/RU

Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico interinale tra il ghana, da una parte, e la comunità europea e i suoi stati membri, dall’altra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 340 del 15 dicembre 2016)

 

Si comunica che l'Unione europea e la Repubblica del Ghana hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico (APE) interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, come previsto dall' articolo 75 del citato accordo. Di conseguenza, l'accordo si applica provvisoriamente a decorrere dal 15 dicembre 2016 tra l'Unione europea e la Repubblica del Ghana. In assenza del Protocollo sulle regole di origine nel citato accordo, le regole di origine applicabili per le esportazioni dal Ghana sono quelle contenute nell’Allegato II del Regolamento sull’Accesso al Mercato per gli Stati ACP (Reg. UE 1076/2016). Come riferito nel documento TAXUD/5486506/16, la Commissione Europea ha già comunicato le misure transitorie relative alle prove di origine da applicare in base ai nuovi accordi di partenariato economico che entreranno in vigore in via provvisoria. " Al fine di evitare casi difformi di "preferenze tariffarie" ed in assenza di disposizioni, contenute nei rispettivi accordi, relative a merci in regime di transito o in regime di deposito, l’applicazione provvisoria dei predetti accordi dovrebbe essere considerata come "circostanza particolare" che consente agli importatori comunitari di chiedere una preferenza tariffaria sulla base di prove di origine rilasciate "a posteriori ". La predetta disposizione si applica anche all’APE interinale con il Ghana. Per il momento lo stesso APE interinale UE-Ghana non si applica per le esportazioni dalla UE in quanto il calendario di abbattimento dei dazi non è ancora concordato.