Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 luglio 2016, n. 14972

Tributi - Controllo automatizzato della dichiarazione - Emissione cartella di pagamento senza preventivo invio di comunicazione di irregolarità - Legittimità

 

Ritenuto in fatto

 

A.P.L. propose ricorso avverso due cartelle portanti IVA ed IRAP, emesse ai sensi dell’art. 54-bis del d.p.r. n. 633/1972 e dell’art. 36 bis d.p.r. n. 600/73, deducendone la nullità in quanto non precedute dall’invio di comunicazione di irregolarità.

La Commissione di prima istanza rigettò il ricorso e la decisione, appellata dal contribuente, veniva confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. della Lombardia.

In particolare, la Commissione Regionale, per quello che ancora qui interessa, riteneva che l’avviso bonario dovesse essere inviato a pena di nullità nei soli casi, non sussistenti nella specie, in cui sussistessero incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso affidandosi ad unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memoria.

 

Considerato in diritto

 

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5. della legge 27.7.2000 n. 212 laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto valide le cartelle esattoriali non precedute da avviso bonario.

La censura è infondata. Per costante giurisprudenza di questa Corte "in tema di riscossione delle imposte, l’art. 6, comma quinto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.p.r.. 29 settembre 1973, n. 600, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (ex multis, di recente, Sentenza n. 8342/2012; n. 15584/2014). E, peraltro, in ordine all’invocato principio del contraddittorio preventivo va rilevato che, di recente, in materia, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito che "differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema dì tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto" (sentenza n. 124823/15).

Nella specie, peraltro, non sussistono i presupposti per l’applicazione di detti principi in ordine all’IVA (come dedotto in memoria dal ricorrente), trattandosi di cartella emessa sulla base degli elementi desumibili dalla stessa dichiarazione del contribuente e rispetto alla quale, per come da accertamento in fatto rimasto incontestato del Giudice di merito, non sussistevano incertezze su aspetti rilevanti.

Ne consegue il rigetto del ricorso e, vertendosi in materia oggetto di contrasto giurisprudenziale solo di recente composto, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.