Prassi - INPS - Messaggio 08 marzo 2017, n. 1075

Elaborazione conguaglio fiscale di fine anno 2016 e rilascio in modalità telematica delle Certificazioni Uniche Sintetiche (CUS)/2017. Trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche Ordinarie (CUO)/2017 all’Agenzia delle Entrate. Rettifiche fiscali. Detrazioni d’imposta in competenza 2016. Conguaglio contributo di solidarietà 2016.

 

Con il presente messaggio si illustrano le attività riguardanti l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio delle CUS/2017, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CUO/2017, le successive rettifiche delle Certificazioni fiscali trasmesse, la variazione delle detrazioni d’imposta per l’anno 2016, nonché il conguaglio del contributo di solidarietà 2016.

 

Conguaglio fiscale

L’Istituto come ogni anno, in qualità di sostituto d’imposta, ha determinato, per mezzo della piattaforma fiscale, il conguaglio fiscale di fine anno ai sensi dell’art. 23, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973.

Si richiama, brevemente, la normativa che disciplina le operazioni del suddetto conguaglio.

I sostituti d’imposta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell’anno, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del TUIR.

Al riguardo, si precisa che da quest’anno, ai fini della determinazione delle detrazioni d’imposta per reddito, previste dall’art. 13 del TUIR, e per carichi di famiglia, previste dall’art. 12 del Tuir, sono state utilizzate le informazioni presenti nell’Archivio Unificato delle Detrazioni, le cui funzionalità sono state illustrate con il messaggio Hermes n. 4707 del 22 novembre 2016.

Il comma 3 dell’articolo 23 sopra citato stabilisce, inoltre, che in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute all’atto del conguaglio entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute.

In alternativa, il sostituito può dichiarare, sempre per iscritto, di autorizzare il sostituto ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dell’0,50 % mensile che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Inoltre, il decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, all’art. 38, comma 7 prevede che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 €, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR non superiori a 18.000,00 €, sono prelevate in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.

Tale la normativa vigente, le operazioni di conguaglio fiscale 2016 sulle prestazioni pensionistiche erogate da questo Istituto sono state attuate secondo le modalità di seguito indicate.

Per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 € e con debiti superiori a 100 € si è proceduto ad applicare automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo.

Per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 € e per quelli di importo inferiore a 18.000 €, ma con debito inferiore a 100 € il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze. Ai fini del prelievo del debito d’imposta qualora, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo sia risultato un residuo debito, quest’ultimo viene trattenuto sui ratei di pensione in pagamento nei mesi successivi fino al definitivo saldo.

Pubblicazione delle Certificazioni Uniche Sintetiche 2017

Con riguardo al rilascio delle CUS/2017, la legge 1° dicembre 2016, n. 225 ha differito il termine di consegna, previsto dall’art. 4, comma 6 - quater del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi. Al riguardo, l’Istituto ha comunque provveduto a rendere disponibili, nella consueta modalità telematica, già a partire dal 28 febbraio u.s. le Certificazioni Uniche Sintetiche 2017 di tutti i sostituiti.

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche Ordinarie 2017

Come previsto dal comma 6-quinquies dell’art. 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine del 7 marzo l’Inps ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate il flusso telematico delle Certificazioni Uniche Ordinarie, ai fini della predisposizione, entro il 15 aprile p.v., della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730 - Redditi persone fisiche).

Si ricorda che dall’1 gennaio 2016 i dati trasmessi all’Agenzia con le CUO hanno valore dichiarativo al pari della dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770) e che, pertanto, l’Istituto, nel caso di certificazione unica omessa, tardiva o errata, sarà tenuto al pagamento di sanzioni secondo quanto disposto dal comma 6-quinquies dell’art. 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

 

Rettifiche fiscali.

Con riguardo alle rettifiche fiscali delle Certificazioni Uniche già trasmesse all’Agenzia delle Entrate, si richiama l’attenzione al fatto che dette rettifiche rivestono carattere di eccezionalità e devono riguardare esclusivamente variazioni in capo all’Istituto.

Nel caso in cui le stesse rettifiche comportino la rideterminazione del conguaglio fiscale, l’eventuale imposta a debito, non regolarizzata entro il termine ultimo di versamento del 16 marzo p.v., dovrà essere segnalata in piattaforma fiscale e versata all’erario tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 472/1997, con l’applicazione di sanzioni e interessi.

In questo caso, inoltre, la rettifica produrrà la movimentazione del punto 473 della CU/2017:

 

- in aumento o in diminuzione qualora sia già stato compilato nella precedente CU/2017;

- con la trascrizione di un nuovo importo qualora non sia stato compilato nella precedente CU/2017.

 

Ai fini del rilascio della nuova CU/2017, si fa presente che l’Istituto è tenuto a comunicare al percipiente che:

- la presente certificazione annulla e sostituisce la precedente;

- qualora intendesse avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dall’Inps (annotazione CF).

 

Tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate predisporrà la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile p.v., le rettifiche, che come detto sopra rivestono carattere d’eccezionalità, dovranno essere effettuate unicamente entro il 31 maggio p.v.

 

Detrazioni d’imposta in competenza 2016

Al fine di consentire alle sedi la rettifica delle informazioni presenti nell’archivio unificato delle detrazioni d’imposta che, come sopra specificato, sono state utilizzate per la predisposizione della CU/2017, è stata riattivata la funzionalità di gestione delle stesse per l’anno reddituale 2016. Con riguardo alle istruzioni operative, si rimanda a quanto indicato con il messaggio Hermes n. 388 del 26 gennaio 2017.

 

Conguaglio contributo di solidarietà

Si rammenta che l’art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, ha previsto a decorrere dall’1.1.2014 e sino al 31.12.2016, l’applicazione di uno specifico contributo di solidarietà pari a:

- 6%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 14 volte il trattamento minimo INPS e fino a 20 volte tale trattamento minimo;

- 12%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 20 volte il trattamento minimo INPS e fino a 30 volte tale trattamento minimo;

- 18%, per la parte eccedente l’importo complessivo annuo lordo di 30 volte il trattamento minimo INPS.

 

Tale contributo, applicato a preventivo sulle prestazioni erogate dall’Istituto nel 2016 tramite informazioni disponibili al Casellario, è stato rielaborato a consuntivo in occasione della CU 2017, per cui le risultanze a credito e a debito verranno applicate in unica soluzione sui ratei di pensione in pagamento a partire dal mese di aprile.