Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 21 dicembre 2018

Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 2

Procedimento di applicazione della misura di sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori

1. Qualora le violazioni di cui all'art. 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s) e t), 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 4/2012 siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012 redigono verbali di accertamento e contestazione - applicando la prescritta sanzione principale, nonché la sanzione accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, secondo quanto previsto all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 4/2012 - e trasmettono copia dei relativi atti al Capo del Compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione, secondo le modalità e termini stabiliti dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tal caso, il Capo del Compartimento competente emette provvedimento di sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori.

2. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione principale pecuniaria in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, può far pervenire al suddetto Capo del Compartimento scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentito dal medesimo, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il Capo del Compartimento competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, emette ordinanza ingiunzione motivata disponendo la sanzione principale e quella accessoria della sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori. Il Capo del Compartimento competente emette altrimenti provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato è notificato all'interessato nei termini di legge e ne è trasmessa copia all'ente accertatore.

5. Il medesimo Capo del Compartimento, nel caso emetta provvedimento di sospensione ovvero ordinanza ingiunzione con cui dispone la sospensione, provvede all'annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del periodo di sospensione - sul documento matricolare del marittimo e ne dà comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. Il periodo di sospensione decorre dalla data della predetta annotazione.

6. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto è del Capo del Compartimento marittimo dell'Ufficio di iscrizione del marittimo interessato.

Art. 3

Impugnazioni

1. Il provvedimento di sospensione ovvero l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Qualora, a seguito di impugnazione, siano annullati il provvedimento di sospensione ovvero l'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori, il marittimo interessato presenta al Capo del Compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.

3. Il Capo del Compartimento, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone l'annullamento del provvedimento di sospensione ovvero dell'ordinanza ingiunzione con cui è stata disposta la sospensione, nonché l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo, dandone comunicazione al Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ed all'Ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.

Art. 4

Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

1. Il Centro controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto provvede ad aggiornare i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione dei provvedimenti di sospensione emanati ai sensi dell'art. 2, ovvero annullati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 febbraio 2019, n. 38.