Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 15 febbraio 2019, n. 57

Interpello Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Accordo CE - Svizzera del 26 ottobre 2004, articolo 15

 

Quesito

 

Alfa è una società partecipata al 100 per cento da Beta SA con sede a________, in Svizzera. Quest’ultima è a capo di un Gruppo internazionale leader nella___________.

La società istante ha accumulato riserve di utili non distribuiti realizzati nel periodo 2001 - 2017, per complessivi _____ milioni di euro, accantonati in una apposita riserva.

La controllante svizzera è una holding residente nel cantone_____. Il cantone_____, in base alla legge della Confederazione elvetica, può concedere ad una società lo "status di holding" prevedendo che i redditi siano assoggettati solo alle imposte federali, senza applicazione delle imposte cantonali e municipali (più precisamente, viene applicata soltanto un’imposta cantonale sul capitale con aliquota dello 0,075 per cento).

Beta SA, in passato, ha beneficiato del suddetto regime. Tuttavia, a partire dal periodo di imposta 2017, Beta SA ha rinunciato formalmente alle agevolazioni previste per le holding svizzere, presentando comunicazione all’Amministrazione fiscale elvetica. Tale scelta deriva, fra l’altro, dalla considerazione che lo status di holding svizzera non è ben visto a livello internazionale per le sue conseguenze fiscali. Si tratta di un regime agevolativo che, probabilmente, sarà abolito dalla Confederazione elvetica a partire dal 2020.

L’Amministrazione cantonale ha rilasciato apposita certificazione, riferita al periodo di imposta 2017, che attesta che la Beta SA non gode di alcuna agevolazione fiscale quale "holding" o società "ausiliaria" ed è soggetta alle imposte cantonali, municipali e federali.

Inoltre, la medesima Amministrazione ha certificato che Beta SA può beneficiare dell’esenzione da ritenuta sui dividendi che riceverà dalla controllata italiana (per gli importi delle due tranches di utili da distribuire, pari rispettivamente a_____ milioni e a _____milioni di euro).

L’istante precisa che i dividendi saranno distribuiti da Alfa nel 2019 e saranno assoggettati ad imposizione in Svizzera in base al criterio di "cassa" e, quindi, secondo le regole dell’anno di distribuzione (il regime ordinario). Inoltre, Beta SA è residente in Svizzera, non ha una stabile organizzazione in Italia, rappresenta un autonomo centro di interessi e non può essere considerata una costruzione di puro artificio.

Ciò premesso, la società istante chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei dividendi distribuiti alla controllante svizzera Beta SA, in particolare, se gli utili distribuiti possano essere considerati esenti da ritenuta o debbano essere assoggettati a tassazione in Italia.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L’istante evidenzia che Beta SA ha rinunciato al beneficio fiscale delle holding svizzere e, quindi, trattandosi di società ordinariamente assoggettata ai tre livelli di imposizione sui redditi vigenti in Svizzera, la distribuzione di utili dovrebbe essere esente da ritenuta in Italia in base all’articolo 15 dell’Accordo tra Comunità europea e Confederazione elvetica del 26 ottobre 2004 (c.d. madre-figlia con la Svizzera). Alfa, inoltre, ritiene che la documentazione allegata all’istanza di interpello sia sufficiente a dimostrare l’imposizione ordinaria in Svizzera della società controllante.

Nel caso in cui l’esenzione dell’Accordo CE-Svizzera non fosse applicabile, l’istante propone di assoggettare i dividendi alla ritenuta verso i soggetti residenti in Stati UE e SEE prevista dall’articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973 o, in ultima istanza, alla ritenuta prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

L'articolo 15 dell’Accordo CE - Svizzera del 26 ottobre 2004 (articolo 9 a seguito del Protocollo di modifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 19 dicembre 2015) prevede che "i dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine" allorché sussistano tutte le condizioni previste dall’Accordo.

Fra le condizioni previste dal citato articolo 15 dell'Accordo vi è la seguente: "entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma di una società di capitali".

Sul punto, l'Amministrazione italiana ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine al requisito di "assoggettamento all'imposta diretta sugli utili" che le società svizzere devono, fra l'altro, integrare al fine di beneficiare dell'esenzione da ritenuta sui dividendi con la risoluzione n. 93 del 10 maggio 2007.

Con il citato documento di prassi è stato chiarito che il requisito in parola non può ritenersi integrato nell'ipotesi di società elvetiche che "anche se non totalmente esenti da imposizione, siano beneficiarie di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito" per effetto di specifiche "disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi".

Tale conclusione interpretativa si basa sull'analisi condotta dalla Commissione europea su alcuni regimi agevolati di tassazione diretta sul reddito delle società riconosciuto dal sistema fiscale elvetico, nella Decisione della Commissione del 13 febbraio 2007. In proposito, la Commissione europea ha ritenuto che alcuni regimi di tassazione delle società elvetiche costituiscono aiuti di stato in contrasto con il buon funzionamento dell’Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

Si ritiene che tale affermazione di principio valga anche agli effetti del più volte menzionato articolo 15 dell’Accordo del 26 ottobre 2004, che espressamente subordina l’agevolazione di cui trattasi alla condizione che le società interessate non beneficino di esenzioni sull’imposizione diretta.

Come precisa la citata risoluzione n. 93 del 2007, le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del più volte citato Accordo pubblicato nel 2004, non devono godere - in applicazione di disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi - di particolari regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale).

Nel caso in esame, l’istante afferma che Beta SA ha rinunciato formalmente, a partire dal periodo di imposta 2017, al regime delle società holding residenti in Svizzera.

I dividendi di Alfa saranno distribuiti a Beta SA nel 2019 e agli stessi si applicherà il regime ordinario di imposizione vigente nella Confederazione elvetica, consistente nell’applicazione della c.d. "riduzione per partecipazioni", la cui ratio legis è analoga alla participation exemption applicata in Italia e quindi non suscettibile di essere considerato un regime fiscale di favore (cfr. risoluzione n. 288/E del 2007).

Nel presupposto della correttezza e veridicità delle informazioni fornite dalla società istante, si ritiene che i dividendi distribuiti da Alfa a Beta SA possano beneficiare dell’esenzione garantita dall’Accordo CE - Svizzera del 26 ottobre 2004, ferma restando la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal Trattato (che non possono essere oggetto di verifica in questa sede).

Il presente parere di tipo ordinario o interpretativo esula da qualsiasi considerazione in merito alla disciplina dell'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si evidenzia che il medesimo articolo 15 dell’Accordo CE - Svizzera afferma che è "fatta salva l’applicazione delle disposizioni previste in Svizzera e negli Stati membri al fine della prevenzione delle frodi o degli abusi, sulla base delle legislazioni interne o di accordi internazionali". Al riguardo, restano impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria volti a prevenire eventuali abusi nell’applicazione del Trattato anche in considerazione di fatti e circostanze non rappresentati nell’istanza di interpello.