Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2017, n. 11475

Tributi - IRAP - Professionisti - Autonoma organizzazione - Compensi a terzi

 

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello della C.T. di Bolzano, che il 28 settembre 2015 ha confermato, a favore dell’ing. R.G., il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2008 al 2011. La parte privata resiste con contro- ricorso.

La ricorrente censura - per violazione di norme di diritto (d.lgs. 446/1997, art. 2) - la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con minimali supporti, mentre risulterebbero compensi corrisposti a terzi progressivamente ridottisi nel quadriennio da 13.537 euro (2008) a 780 euro (2011) con incidenza sui ricavi dichiarati progressivamente ridottasi dal 5,41% (2009) al 0,19% (2011).

L’assunto del giudice merito si pone in continuità coi principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerurmque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Il giudice di merito, con insindacabile accertamento di fatto, ha appurato che il contribuente "non dispone di dipendenti (cfr. rigo RE 11) e dispone di beni strumentali assai modesti (cfr. rigo RE7)" e per di più "ricorre all’apporto di terzi soltanto in via occasionale e in misura trascurabile e per prestazioni estranee alla sua attività professionale.

Il fisco, invece, censura la sentenza assolutoria dagli obblighi in materia di IRAP denunciando sì asserite violazioni di norme di diritto sostanziali ma, in realtà, suggerendo un diversa ricostruzione dei requisiti fattuali dell’autonoma organizzazione senza neppure ricorrere ai sensi dell’art. 360, primo comma, 5) cod. proc. civ., ipotesi peraltro preclusa dalla cd. "doppia conforme" (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014, n. 7931 del 2013).

Conseguentemente, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, primo comma, cod. proc. civ. con ordinanza di rigetto del ricorso stesso. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimi.