Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24385

Tributi - Trattamento previdenziale integrativo - Fondo Consorzio Autonomo Porto di Genova confluito nell’Inps - Ritenute fiscali - Imponibilità parziale - Esclusione - Tassazione dell’intera somma erogata

Rilevato che

1. in fattispecie relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta di rimborso delle maggiori ritenute fiscali operate dall'Inps sull'intero importo (piuttosto che sull'87,50%) del trattamento previdenziale integrativo erogato al contribuente — ex dipendente del Consorzio Autonomo del Porto di Genova — per le annualità dal 1997 al 2007, la C.T.P. ha accolto il ricorso per le annualità 2003-2007, dichiarando la decadenza per quelle precedenti, mentre la C.T.R., accogliendo parzialmente l'appello dell'amministrazione, ha esteso la decadenza quadriennale ex art. 38, d.P.R. 602/73 anche all'anno 2003, stante la presentazione della domanda in data 18/02/2008;

2. l'Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per "violazione e/ o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7, 7bis, 13, comma 8, D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 (come modificato dall'art. 11 l. n. 335/1995) e degli articolo 48 bis (ora 52), comma 1, e 47, comma 1, lett. h-bis, del DPR 917/1986 (ratione temporis applicabile) e degli articoli 10, comma 1, lett. e 19 del D.Lgs. n. 47 del 2000", poiché "le prestazioni pensionistiche erogate dal FONDO CAP istituito presso l'INPS non possono fruire del regime di tassazione nella misura dell'87,50%, in quanto esse non possono considerarsi prestazione comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del dlgs. 21/04/1993, n. 124 alle quali faceva riferimento l'art. 48-bis, comma 1, del Tuir, ratione temporis applicabile", stante la loro natura di "trattamento pensionistico integrativo" — costituente un tutt'uno con il trattamento obbligatorio, "erogato ai dipendenti CAP ... al solo fine di garantire che al personale consortile fosse corrisposto dall'INPS il medesimo livello di trattamento pensionistico che veniva un tempo loro garantito dalla cassa previdenziale dell'Ente di previdenza" — e non di "trattamento pensionistico complementare";

3. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che

 

3. il ricorso è fondato, alla luce dell'orientamento di questa Corte, maturato in fattispecie analoghe, nelle quali sono stati affermati i seguenti principi: I) "il trattamento pensionistico erogato dal Fondo del consorzio autonomo del Porto di Genova (CAP), confluito nell'Inps a decorrere dal 1 gennaio 1987, ha natura complementare, in quanto costituisce una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario con lo scopo di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all'avente diritto un adeguato tenore di vita nell'età pensionabile", sicché "l'erogazione da parte dell'INPS di una unica somma comprensiva dell'assicurazione generale obbligatoria e della previdenza complementare non incide sulla natura integrativa del trattamento complementare, dato che si tratta di due titoli giuridici differenti"; II) sotto il profilo normativo diacronico, "il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 7 bis, come introdotto dalla L n. 335 del 1995, art. 11, comma 8, entrato in vigore il 17 agosto 1995, ha disposto che le prestazioni periodiche indicate nell'art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto e non per il loro intero ammontare.

Successivamente, la disposizione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, lett. d (introdotta, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 4), ha stabilito che le prestazioni periodiche richiamate all'art. 47, comma 1, lett. h bis, dello stesso decreto presidenziale, non sono più soggette alle disposizioni dell'art. 48, dello stesso decreto presidenziale (nel testo sostituito, con effetto dal 1 gennaio 1998, dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3), ma continuano a costituire reddito per l'87,5% dell'ammontare lordo corrisposto. La disciplina è stata in seguito ancora modificata dal D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, art. 10, comma 1, lett. J), entrato in vigore il 26 maggio 2001 con effetto decorrente, però, dal 1 gennaio 2001, come disposto dall'art. 19, comma 1, stesso D.Lgs., modificato dal D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, art. 13, con il quale si è previsto che le prestazioni pensionistiche di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h bis, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta, ovverosia sono tassabili non già solo sull'87,5 per cento dell'ammontare lordo corrisposto, come sostenuto dalla CTR sulla scorta dell'originario testo normativo, sebbene sull'intero, quel testo non essendo più in vigore al momento dell'erogazione assoggettata al prelievo fiscale (Cass. n. 1647 del 17.12.2015; Cass. n. 14310 del 20.4.2009)"; III) in ogni caso, "occorre avere riguardo alla normativa applicabile al momento in cui la prestazione pensionistica matura e viene erogata e non al momento in cui è sorto il diritto alla prestazione stessa" (Cass. Sez. V, n. 9668/17; v. anche Cass. Sez. VI-5 n. 8280/17; conf. Cass. nn. 240, 9996 e 10302 del 2015);

4. a detti principi non si è conformato il giudice a quo, che ha accolto il ricorso del contribuente (al netto della decadenza) per le annualità 2004-2007; la sentenza impugnata va quindi cassata e, non ricorrendo la necessità di nuovi accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo anche in relazione agli importi maturati dal 2004 al 2007;

5. le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre quelle delle fasi di merito possono essere compensate, tenuto conto dell'epoca in cui si è consolidato il su esposto orientamento giurisprudenziale.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente l'originario ricorso del contribuente, che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.100,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito.