Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 maggio 2017, n. 12370

Lavoro - Contratti a termine - Supplente scolastica - Aumenti periodici per ogni biennio di servizio precedente all'immissione in ruolo - Domanda

Rilevato

Che con sentenza in data 31/05/2012 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale conferma della sentenza del Tribunale di Vasto n. 281/2011, ha accolto la domanda di S.F., supplente scolastica con considerevole anzianità derivante da una successione di contratti a termine, riconoscendo il suo diritto a percepire gli aumenti periodici per ogni biennio di servizio precedente all'immissione in ruolo;

Che secondo la Corte territoriale, la Direttiva europea sulla parità di trattamento tra personale a termine e a tempo indeterminato, avrebbe abrogato la legge interna (art. 53 I. n. 312/1980) che esclude i supplenti della scuola dal godimento di questa indennità;

Che la Corte d'Appello ha riformato la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui questa aveva condannato il Ministero a corrispondere la rivalutazione, oltre che gli interessi dovuti sulle differenze retributive, ritenendo che nessuna rivalutazione possa spettare per un emolumento riconosciuto in via giudiziaria;

Che la domanda è stata accolta dal giudice d'Appello in base all'applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato (e della Direttiva 1999/70/CE recepita in Italia dall'art. 6 d.lgs. n. 368/2001), la quale dispone che, per quanto riguarda le condizioni d'impiego i lavoratori a tempo determinato "...non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un lavoro a tempo determinato, salvo che non sussistano ragioni oggettive";

Che avverso tale sentenza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, al quale resiste la lavoratrice con controricorso;

Che la controricorrente ha presentato memoria.

 

Considerato

 

Che il Ministero ricorrente ha appuntato le sue censure sulla circostanza per la quale, la specialità della normativa sui rapporti di lavoro nel settore scolastico (artt. 389 ss. e 520-523 del d.lgs. n. 297/1994, modificati dall'art.4 I. n.124/1999, nonché dall'art. 70, comma 8, d.lgs. n.165/2001 che richiama il Testo Unico n. 297/1994 quanto alle procedure di reclutamento del personale, art. 53 I. n. 312/1980) consentirebbe di stipulare contratti a termine per il personale non di ruolo per far fronte a esigenze contingenti, e che pertanto l'esclusione della progressione economica legata all'anzianità di servizio sarebbe sorretta da ragioni oggettive che escludono qualsiasi profilo di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso comparto;

Che il ricorso prospetta inammissibilmente questioni, implicanti accertamento di fatto, sulla durata della supplenza, sulle modalità di calcolo della anzianità di servizio alle quali non è fatto alcun cenno nel ricorso e nella motivazione della sentenza impugnata;

Che codesta Corte, con sentenza n.22558 del 7/11/2016 ha riconosciuto che nel settore scolastico, la clausola dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n.1999/70/CE di diretta applicazione "...impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato";

Che a dette conclusioni, codesta Corte è giunta valorizzando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia Europea sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro, la quale afferma l'illegittimità di qualsiasi disparità di trattamento con riguardo alle condizioni d'impiego in base alla mera natura temporanea di un rapporto di lavoro e pone in capo agli Stati membri l'obbligo di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", prescindendo dal termine apposto al contratto (Corte di Giustizia 13/09/2007 C-307/5 Del Cerro; Corte di Giustizia 22/12/2010 C- 444/09 Gavieiro);

Che nella stessa sentenza n. 22558/2016, codesta Corte ha altresì espresso l'orientamento in base al quale, in tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53 della I. n. 312/1980 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex art. 69, comma 1, e 71 del d.lgs. n.165 del 2001, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza ai soli insegnanti di religione;

Che non si ravvisano motivi tali da indurre questa Corte a disattendere tale suo orientamento, al quale va data continuità, poiché le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., sono integralmente condivise dal Collegio;

Che il principio affermato dalla Corte d'Appello di L'Aquila in merito alla corresponsione degli scatti biennali di anzianità al personale a termine della scuola non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

Che quindi la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.