Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2017, n. 3577

Tributi - IVA - Accertamento fiscale - Cartella di pagamento

 

Svolgimento del processo

 

La contribuente, esercente attività d'impresa, impugnava in sede giurisdizionale la cartella di pagamento n. 05920070007840871 con la quale veniva richiesta la complessiva somma di lire 6.160.237,24 a titolo di IVA per l'anno 2004, comprensiva di interessi e sanzioni.

La soc. T.C.M. s.r.l. deduceva che la cartella doveva essere annullata in quanto notificata presso un indirizzo che non rappresentava la sede legale e perché si riferiva a periodi già accertati, per cui era stata emessa una cartella già sospesa.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso, mentre Equitalia sud deduceva la carenza di legittimazione passiva e chiedeva l'estromissione dal processo.

L'adita CTP di Lecce, con sentenza n. 261/02/09 pronunciata in data 25 marzo 2009, rigettava il ricorso.

Proponeva ricorso in appello la soc. T.C.M. innanzi la CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento e la riforma della sentenza di primo grado.

L'Ag. delle entrate proponeva appello e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado; Equitalia sud s.p.a. deduceva l'inammissibilità dell'appello.

la CTR adita rigettava l'appello della soc. T.C. s.r.l. confermando la sentenza di primo grado. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2012, il contribuente ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di tre motivi; in subordine l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio. L'intimata Agenzia, con controricorso notificato il 14 dicembre 2012, ed Equitalia sud s.p.a. hanno chiesto la declaratoria d' inammissibilità del ricorso o il rigetto dell'impugnazione.

Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che la CTR ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado, che aveva respinto l'originario ricorso del contribuente, con argomentazioni, sostanzialmente, adesive.

Come rilevato dalla CTR di Bari, sez. distaccata di Lecce, la cartella esattoriale è perfettamente legittima, in quanto scaturisce dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi mod. UNICO soc. cap. e 770 semplificato per l'anno 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 delle somme dichiarate e non versate.

Inammissibile è il motivo della mancata indicazione del responsabile del procedimento, non dedotto nel ricorso introduttivo in primo grado, ma solo in una memoria aggiuntiva presentata in data 13 febbraio 2008. In ogni caso deve trovare applicazione nella fattispecie in esame il principio in base al quale la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all'1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella l. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall'1 giugno 2008, né, essendo la disposizione di cui all'art. 7 della L. n. 212 del 2000 priva di sanzione, annullabile, trovando applicazione l'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato. (Sez. 6-5, Ordinanza n. 332 del 12/01/2016, Rv. 638705.La cartella in questione è stata notificata il 7 giugno 2007.

Viene altresì eccepita per la prima volta la nullità della relata di notifica per omessa e comunque non integrale compilazione. Anche in questo caso la censura appare tardiva e sostanzialmente assorbita nella valutazione di validità dell'avviso di pagamento notificato alla parte espressa dai giudici di merito. Peraltro la stessa T.C. dà atto dell'avvenuta notifica della cartella sia nel ricorso di primo grado che in quello d'appello. La difesa è stata correttamente esercitata e il vizio non è stato sollevato nel ricorso di primo grado. Anche sotto questo profilo un eventuale vizio della notifica della cartella deve ritenersi sanato.

Va dichiarato pertanto inammissibile il ricorso, con la conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia sud s.p.a..

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la contribuente alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia, liquidate complessivamente in euro 2500,00 oltre accessori di legge, nonché nei confronti di Equitalia sud s.p.a. nella stessa misura.