Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2017, n. 3581

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in appello - Deposito di copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata - Termine perentorio a pena di inammissibilità - Trenta giorni dalla notifica

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza emessa in data 21/06/2010, depositata in data 2/09/2010, la Commissione tributaria regionale di Roma dichiarava inammissibili gli appelli riuniti proposti dal contribuente R. T. avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, condannando il medesimo alla refusione delle spese del grado, liquidate in € 1.000,00 in favore dell'Ufficio; oggetto della controversia era l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Tivoli e relativo ad IRPEF - addizionale regionale, anno di imposta 1999, con cui veniva addebitato un maggior imponibile per £ 440.861.000; l'atto traeva origine da accertamento eseguito nei confronti della S. S. s.r.l. in liquidazione volontaria, scaturito da una verifica della GdF cui era seguito un PVC in data 28/12/2000, da cui risultava a carico della società l'omessa dichiarazione di ricavi per oltre un miliardo di lire ed indebita detrazione di costi per oltre 200 milioni di lire; ne era quindi seguita la rettifica del reddito del contribuente ex art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973 considerando la ristretta base sociale della società, partecipata dalla parte nella misura del 33,33% ed il legame parentale - solidale intercorrente tra i soci, ciò che si riteneva costituisse circostanza di fatto idonea a far presumere che il maggior ricavo accertato in capo alla società fosse stato distribuito ai soci sotto forma di utile.

2. La CTR ha dichiarato inammissibili gli appelli riuniti avverso la medesima sentenza impugnata (n. 100/16/2008 della CTP di Roma), rilevando: a) che l'appello n. 5305/09 RGA, dep. 13/08/09 presso la segreteria della CTR è inammissibile in quanto è stato prima depositato e successivamente, in data 14/09/09, notificato all'Agenzia; b) per lo stesso motivo è inammissibile quello recante il n. 5537/09, dep. 9/09/09.

Su eccezione dell'Ufficio - che aveva rilevato come non risultasse depositata copia dell'appello presso la segreteria della CTP, chiedendo alla CTR di verificare l'adempimento ai fini dell'ammissibilità - la CTR ha constatato che il deposito degli appelli proposti presso la segreteria della CTP è avvenuto il 12/05/10, ossia oltre il termine di gg. 30 previsto dalla legge dalla data in cui è stato notificato l'appello dell'Agenzia, ossia il 14/09/09; da qui l'inammissibilità degli appelli ex art. 53, commi 1 e 2, d. Igs. n. 546 del 1992, per come chiarito dalla sentenza n. 321 del 2009 della Corte cost.

3. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nei termini di legge mediante controricorso ma solo per l'udienza di discussione a mezzo di atto di costituzione depositato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

4. All'udienza del 15/11, presente l'Avv. R. V. per la parte contribuente, il ricorso è stato trattenuto in decisione, chiedendone il Dott. S. D. C., in rappresentanza della P.G. presso questa S.C., l'accoglimento ove la notifica risulti eseguita con modalità diversa dal mezzo della posta o, in subordine, il rigetto.

 

Considerato in diritto

 

5. Contro la prefata sentenza della Commissione tributaria Regionale ha proposto ricorso il contribuente, con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

5.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per falsa applicazione dell'art. 14 disp. Prel. c.c. in relazione all'art. 53, co. 2, d. Igs. n. 546 del 1992, e correlata nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c.

In sintesi la censura attinge l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe errato nel dichiarare inammissibili gli appelli, muovendo dal presupposto erroneo che la legge avrebbe fissato un termine di trenta giorni entro cui deve essere effettuato il deposito dell'atto di appello presso la segreteria del giudice a quo, termine coincidente con quello per la costituzione dell'appellante; detta interpretazione muoverebbe da un'erronea interpretazione di un obiter dictum della sentenza della Corte cost. n. 321 del 2009; in realtà, sostiene il ricorrente, l'art. 53, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, terrebbe distinta la disposizione relativa alla costituzione in giudizio da quella relativa al deposito di copia dell'atto nella segreteria del giudice a quo, di cui si occupa nella seconda parte, e solo per il primo adempimento fissa con il rinvio all'art. 22, commi 1, 2 e 3, un termine perentorio; avrebbe conclusivamente errato la CTR nell'affermare che il deposito della copia del ricorso presso la segreteria del giudice a quo, oltre il termine di 30 gg. dalla notifica è tardivo e rende inammissibile il ricorso, non essendo invece esplicitamente previsto alcun termine per tale adempimento; si sostiene, ancora, che non sarebbe consentito il ricorso all'applicazione analogica dell'art. 22, cui l'art. 53 rinvia per la costituzione dell'appellante, posto che la ragione della netta distinzione nella disciplina dei due istituti in parola risiederebbe con tutta evidenza nel fatto che essi hanno finalità sostanzialmente diverse; il ricorso all'analogia delle norme concernenti la costituzione in giudizio sarebbe praticabile solo in caso di vuoto normativo, cosa che nella specie non sarebbe configurabile.

6. Il ricorso è infondato.

Ed invero, pacifico è nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall’art. 53, comma secondo, seconda parte, del d.lgs. n. 546 del 1992 a pena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, dev'essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma primo, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem" (Sez. 5, Ordinanza n. 8388 del 08/04/2010, Rv. 612151; Sez. 5, Ordinanza n. 21047 del 12/10/2010, Rv. 614553; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12861 del 06/06/2014, Rv. 631296).

Nel caso di specie il deposito degli appelli proposti presso la segreteria della CTP è avvenuto il 12/05/10, ossia oltre il termine di gg. 30 previsto dalla legge dalla data in cui è stato notificato l'appello dell'Agenzia, ossia il 14/09/09; da qui la corretta declaratoria di inammissibilità degli appelli ex art. 53, commi 1 e 2, d. Igs. n. 546 del 1992, da parte della CTR.

7. Al rigetto del ricorso non segue, peraltro, la condanna alle spese del ricorrente, non avendo svolto l'Agenzia attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.