Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 febbraio 2017, n. 2907

Tributi - Condono - Definizione carichi di ruolo pregressi ex art. 12, L. n. 289 del 2002 - Omesso versamento seconda rata - Decadenza

 

Svolgimento del processo

 

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 17/12/12, depositata il 28/3/2012, su appello proposto dall' Agenzia delle Entrate, riformava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva accolto il ricorso di D.C. avverso il diniego di definizione agevolata dei carichi di ruolo, L. n. 289 del 2002, art. 12, provvedimento motivato dal tardivo versamento della seconda rata, pari al residuo 20% dell'importo dovuto per il condono, effettuato in data 24/5/2004, oltre il termine di scadenza del 16/4/2004 previsto dalla legge. Osservava il Giudice di appello, in particolare, che il C., al fine di perfezionare il condono, aveva pagato tempestivamente soltanto la prima rata, mentre la definizione dei carichi di ruolo pregressi, ai sensi dell' indicata normativa condonistica, a differenze delle ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge, non comportando alcuna incertezza in ordine al "quantum" da versarsi da parte del contribuente, costituito dall'importo iscritto a ruolo e dalle spese spettanti al Concessionario, era condizionato all'integrale e tempestivo pagamento del dovuto, conseguendo in difetto l'inefficacia della sanatoria.

Il contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con nove motivi di ricorso, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, il contribuente lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 13 L. n. 6 del 2000, 5, comma 3, e 7, comma 1, Delibera 30 novembre 2004 n.4, 17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, 11, comma 1, e 62, D.lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello ha solo apparentemente motivato in punto di dedotta carenza di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate, in quanto il ricorso in appello non poteva essere validamente sottoscritto dal "Funzionario Capo Team Legale P.V.", su delega del Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Torino non prodotta in atti.

Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 42, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, 53, comma 1, e 62, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello non ha considerato che, a fronte della specifica censura circa l'esistenza della delega, grava sul soggetto sottoscrittore dell'atto l'onere di fornirne, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la relativa prova, non bastando il mero rinvio al Regolamento.

Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, 19 e 53 D.Lgs. n. 300 del 1999, 2697 c.c., 62, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello non ha considerato che il soggetto che sottoscrive gli atti del contenzioso tributario deve anche rivestire la qualifica dirigenziale, non ricavabile dalla indicazione "Funzionario".

Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, il contribuente lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 16, comma 9, L. n. 289 del 2002, 8 e 19, comma 1, lett. h), 62, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello ha escluso la ricorrenza dell'errore scusabile e dell'incertezza scriminante della norma applicabile, nonostante le reiterate proroghe della scadenza di pagamento delle rate di condono.

Con il quinto motivo (sesto secondo la numerazione adottata dal ricorrente), in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 36 bis e 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973, 57, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, 19, comma 1, lett. h), e 62, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello ha escluso la decadenza dell'Agenzia delle Entrate per aver notificato il provvedimento di rigetto oltre il termine previsto per il controllo della dichiarazione dei redditi ovvero quello più breve previsto dall'art. 14, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, senza specificare le ragioni del proprio diverso convincimento circa l'assenza della previsione di uno specifico termine al riguardo.

Con il sesto motivo (settimo secondo la numerazione adottata dal ricorrente), in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 7, comma 1, secondo periodo, L. n. 212 del 2000, 19, comma 1, lett. h) e 62, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello ha omesso di considerare che gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato la decisione.

Con il settimo motivo (undicesimo secondo la numerazione adottata dal ricorrente), in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 3, comma 1, L. n. 890 del 1982, 149, 156, 160 c.p.c., 60, comma 1, primo periodo, e 62, n. 600 del 1973, 19, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello ha erroneamente applicato alla notifica dell'atto impugnato, eseguita direttamente dall'Ufficio a mezzo del servizio postale e priva di relata, le sanatorie proprie degli atti processuali.

Con l'ottavo motivo (dodicesimo secondo la numerazione adottata dal ricorrente), in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 14, comma 2, L. n. 890 del 1982, 156, comma 3, e 160, c.p.c., 60, comma 1, primo periodo, D.P.R. n. 600 del 1973, 19, comma 1, lett. h), e 62, D.Lgs. n. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello non ha considerato che la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente non determina il venir meno della decadenza medio tempore eventualmente verificatasi.

Con il nono motivo (tredicesimo secondo la numerazione adottata dal ricorrente), in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 e n. 5, lamenta violazione e mancata applicazione degli artt. 3, comma 1, L. n. 890 del 1982, 149, 156, comma 3, 160 c.p.c., 19, comma 1, lett. h), e 62, D.Lgs. 546 del 1992, giacché il Giudice di appello non ha considerato che non è possibile applicare ai vizi della notifica il regime delle sanatorie proprie degli atti processuali, a nulla rilevando che il contribuente avesse ricevuto l'atto impositivo dell'Ufficio e provveduto ad impugnarlo, trattandosi in ogni caso di notificazione inesistente.

Per ragioni logiche, dato il carattere assorbente della relativa censura, va esaminato subito il quarto motivo di ricorso in quanto, a prescindere dalle norme che si assumono violate, profilo che resta senza concrete conseguente (Cass. n. 4439/2014), la descrizione del vizio che si ascrive alla sentenza impugnata consente univocamente di individuare la questione posta dal contribuente che consiste nello stabilire se possa considerarsi tempestivo anche il versamento del residuo importo dovuto per il perfezionamento del condono, effettuato il 24/5/2004, dopo lo spirare dell'originario termine del 16/4/2004 ma prima dello spirare del termine del 18/4/2005 fissato dal D.M. 8 aprile 2004 e, dunque, se il C. abbia il diritto di beneficiare del condono, in applicazione della proroga del termine di pagamento della seconda rata.

In proposito, il Giudice di appello ha sostenuto che il contribuente non avrebbe potuto fruire della proroga di cui al D.M. 8 aprile 2004 perché, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, aveva già effettuato il versamento della prima rata del condono (il ricorrente aveva aderito alla definizione dei carichi di ruolo L. n. 289 del 2002, art. 12, in data 16/5/2003 ed eseguito il primo versamento).

La tesi del giudice di merito non può essere condivisa in quanto l'interpretazione della norma che essa propone, come questa Corte ha avuto modo di precisare con condivisibili decisioni, paradossalmente, <<condurrebbe al risultato che il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo compreso tra la scadenza del termine originario (16/4/2004) e la scadenza del termine prorogato (18/4/2005) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25/6/2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003) e non per quelli che l'hanno, più diligentemente, pagata prima del 25/6/2003 >>, sicché << secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 12 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, la proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata ivi prevista opera anche per coloro che avevano pagato la prima in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella legge 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento); infatti, l'art. 1, comma secondo, del D.L. n. 143 cit. e l'art. 1, comma secondo, lett. g), del D.M. 8 aprile 2004 - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 12 (tra gli altri) della legge n. 289 del 2002 - vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione >> (Cass. n. 13697/2013, conf. n. 26709/2013).

Deve, pertanto, concludersi che il contribuente aveva il diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dall'invocato D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g), emanato in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, e, conseguentemente, che il Giudice di merito ha errato nel giudicare intempestivo il versamento del saldo del condono ed inefficace l'adesione ad esso del C..

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito - essendosi perfezionata l'adesione del contribuente al condono L. n. 289 del 2002, art. 12 - con I' accoglimento del ricorso introduttivo.

Le spese dell'intero giudizio sono compensate in ragione del consolidarsi della richiamata giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla decisione impugnata.

 

P.Q.M

 

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.