Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 03 febbraio 2017, n. 2914

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Tecnica dell’assemblaggio - Pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali - Inammissibilità del ricorso

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione motivazione semplificata

 

1. B.C. impugnava l'ingiunzione di pagamento con cui la società S. s.p.a., per conto della Comunità Montana del Mugello, aveva richiesto il pagamento dei contributi di bonifica relativi all'anno 2008. La Commissione tributaria provinciale di Firenze rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione B.C. affidato a sei motivi illustrati con memoria. Si è costituita in giudizio con controricorso l'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

3. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. Invero, come più volte affermato dalla Corte di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012; Sez. U, Ordinanza n. 19255 del 09/09/2010; Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009) ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso.

Perciò la prescrizione normativa non può ritenersi osservata quando il ricorrente non riproduca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all'oggetto della pretesa, limitandosi a riprodurre l'intero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo cosi particolarmente indaginosa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura.

Nel caso di specie il ricorrente ha utilizzato la tecnica dell'assemblaggio per riprodurre in 54 pagine tutti gli atti processuali senza indicare il momento di sintesi funzionale all’illustrazione dei motivi (sviluppata in ulteriori 29 pagine); ciò non consente di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi, che sono pur essi redatti in modo farraginoso, disordinato e confuso.

9. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere all'Unione Montana dei Comuni del Mugello le spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.