Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO - Sentenza 20 gennaio 2017, n. 100

Tributi - Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza - Art. 70, D.Lgs. n. 546/1992 - Limiti - Compensazione credito/debito - Fattibilità - Condizioni

 

Svolgimento del processo

 

Oggetto del giudizio è l’esecuzione della sentenza di condanna in epigrafe indicata, che ha disposto il rimborso del credito d’imposta Irpeg vantato dal fallimento B. srl per il periodo di imposta 1995/2002, credito questo ceduto all’odierna ricorrente I. spa (cf. 03868170105) per un totale di € 13.996,00, e richiesto dalla cessionaria, in uno agli interessi legali, con tempestiva istanza per la quale è maturato il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 4.

Avverso tale diniego la cessionario ha impugnato il provvedimento di diniego e la CTP di Milano, con sentenza n. 21/26/2007 ha accolto le doglianze della ricorrente condannando l’Ufficio a rimborsare a I. spa l’importo di € 13.996,00, oltre interessi e spese di lite liquidate in € 500,00.

Avverso tale decisione è ricorso in appello l’Ufficio respinto dalla CTR della Lombardia con sentenza 83/4/2007 che ha confermato quella di primo grado e condannato l’Amministrazione Finanziaria al rimborso delle spese di lite liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge, sentenza questa passata in cosa giudicata.

Dopo rituale atto di messa in mora notificato in data 14.3.2014, la ricorrente con ricorso ex art. 70, comma primo, dpr 546/92, ha chiesto a codesta Commissione Tributaria Regionale l’adozione dei provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, agli obblighi derivanti dal giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 83/4/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Milano, depositata in data 9.11.2007, che ha respinto l’appello dell'Ufficio avverso la decisione di primo grado favorevole alla contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - all'istanza di rimborso di cui trattasi.

In particolare la ricorrente ha richiesto € 6.192,00 (somma non contestata dall’Ufficio), in sorte capitale e € 500,00 per spese legali oltre accessori di legge.

Si è costituito l’Ufficio eccependo di aver provveduto in data 8.4.2008 al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado (e. 1.224,00 cron. quietanza 61330062401), in data 14.3.2012 al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado (e. 629,20, cron. quietanza 61689854200), e in data 24.11.2010 € 7.054,00, producendo i relativi ordinativi.

All’odierna udienza le parti si riportavano ai propri atti insistendo per l’accoglimento delle reciproche domande:

Per la ricorrente l’emissione dei più opportuni e ritenuti provvedimenti per il pagamento delle somme dovute, specificatamente:

- € 6.92,00 in sorte capitale (differenza tra quanto richiesto a rimborso e quanto effettivamente rimborsato);

- € 500,00, oltre accessori di legge, per spese legali;

Vinte le spese.

Per l’Ufficio declaratoria di cessata materia del contendere e ristoro delle spese del presente procedimento di ottemperanza, atteso l’attivarsi dell’Ufficio, prima del ricorso in oggetto, che ha reso possibile l’integrale esecuzione della sentenza d’appello senza ulteriori adempimenti. Terminata l’audizione delle parti presenti nella odierna udienza camerale il ricorso è stato quindi esaminato e deciso.

 

Motivi della decisione

 

L’Ufficio fonda il proprio assunto evidenziando che il fallimento B. srl ha venduto, pro soluto, alla società I. spa il credito IRPEG per € 13.996,00 scaturente dalla dichiarazione finale presentata dal curatore del fallimento riguardante il periodo d'imposta 07/03/1995 - 02/05/2002 (il fallimento si è chiuso il 2.5.2002).

Ed inoltre evidenzia che il curatore non ha adempiuto all'obbligo di presentare le dichiarazioni provvisorie dei vari periodi d'imposta fino alla chiusura del fallimento e che parte del credito chiesto a rimborso nella dichiarazione finale in parte (precisamente € 6.912,00) è un credito formatosi prima della dichiarazione di fallimento, quindi compensabile coi debiti fiscali maturati dalla cedente prima della dichiarazione di fallimento.

L’invito rivolto alla cessionaria per la definizione dei carichi pendenti ovvero il rilascio di autorizzazione alla compensazione ex art. 28 ter, dpr. 602/73, non anno avuto esito alcuno, per il che l’Ufficio ha proceduto al rimborso parziale decurtando € 6.912,00.

Entrando nel merito della questione questo giudice osserva che l’art. 70, comma settimo, del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che il collegio, ovvero il giudice monocratico, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell’Ufficio che li ha omessi, e nelle forme amministrative per essi prescritte dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione.

Da tale disposizione parrebbe desumersi l'impossibilità per il giudice dell’ottemperanza di superare il contenuto del preesistente giudicato e di procedere a nuovi accertamenti e a nuove pronunce.

In considerazione di questi limiti, quindi, il giudice dell’ottemperanza non potrebbe in nessun caso procedere all'accertamento della compensazione.

Per altro verso una lettura meno formalistica della norma da ultimo citata può invece consentire l’operatività della compensazione in sede di giudizio di ottemperanza, quantomeno nelle forme della compensazione legale.

Proprio la compensazione, difatti, rappresenta un efficace strumento per dare concreta esecuzione alla sentenza nel caso di condanna dell'Amministrazione Finanziaria alla restituzione al contribuente di somme da questi indebitamente versate.

La compensazione, infatti, consente di soddisfare il credito da rimborso di cui è titolare il privato, riconosciuto in via definitiva da una sentenza passata in giudicato, attraverso una modalità satisfatoria diversa dall'adempimento, la quale si sostanzia nell'estinzione di una posizione di debito dello stesso contribuente nei confronti dell'Agenzia.

Al contempo, appare comunque necessario sottolineare l'esistenza di alcuni limiti all'operatività della compensazione in sede di ottemperanza.

In primo luogo deve ritenersi che l’eccezione di compensazione in tale giudizio possa trovare accoglimento da parte del giudice soltanto in presenza di un controcredito già dotato dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità, ovvero suscettibile al massimo di una facile e pronta liquidazione attraverso un semplice e immediato calcolo di tipo matematico.

In assenza di tali presupposti, non potrebbe rimettersi al giudice dell’ottemperanza un’attività di accertamento del debito opposto in compensazione, in quanto tale attività presuppone l’esercizio di poteri cognitivi dei quali questo giudice non è in possesso.

Funzione del giudizio di ottemperanza è, come detto, quella di dare esecuzione al giudicato della sentenza.

Se è pur vero che il giudice a tal fine può adottare tutte le statuizioni che reputa più idonee per/fare eseguire la sentenza, e se del caso interpretandone ed esplicitandone il giudicato tenendo conto della motivazione, pronunciarsi sulla domanda di interessi moratori e di rivalutazione monetaria, ma non potrà procedere ad un'attività di cognizione al di fuori dei limiti della sentenza di cui il contribuente chiede di dare attuazione.

Nel caso di specie l'ufficio pur affermando di vantare crediti tributari pregressi alla dichiarazione di fallimento della cedente, non ha prodotto alcuna utile documentazione o certificazione da parte dell’ente di riscossione.

Per il che e in siffatta condizione di cose l’eccezione di compensazione avanzata dall’Ufficio non può trovare accoglimento.

Per altro verso e relativamente alle spese di lite afferenti il primo grado, ritenuto che la mera "disposizione di pagamento" o anche il "dettaglio interrogazione rimborsi", costituiscono atti interni di contabilità non idonei ad assicurare l’effettiva, completa e immediata disponibilità delle somme per il creditore procedente, tale verifica è demandata al nominando commissario ad acta.

In conclusione le doglianze della ricorrente per l’ottemperanza, almeno per quanto riguarda la parte di credito ritenuta dall’Ufficio in compensazione, sono fondate e meritano di essere accolte, mentre per quanto riguarda le spese di primo grado essendo stato prodotto il relativo ordine di pagamento del 14.3.12, portante il numero cronologico di quietanza 61689854200, queste dovranno essere oggetto di verifica da parte del nominando commissario ad acta.

L’accoglimento della domanda comporta la condanna della parte inadempiente - qui esecutata - alla rifusione delle spese di lite al creditore procedente, che si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

ACCOGLIE

 

Nei limiti della motivazione, il ricorso per l’ottemperanza, e per l’effetto

 

CONDANNA

 

l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale debitrice inadempiente, al pagamento, a favore della società ricorrente, I. spa, delle spese del presente procedimento, qui liquidate complessivamente in € 750,00 onnicomprensive, nonché al ristoro del C.U.T. (contributo unificato tributario), effettivamente già pagato dalla ricorrente al netto di eventuali interessi liquidati e sanzioni irrogate.

 

ORDINA

 

a) il pagamento immediato della somma di € 6.912,00 (importo riconosciuto dalle parti e su cui non vi è contestazione) a titolo di rimborso IRPEG, oltre gli interessi di legge - maturati e maturandi - dal 11 aprile 2006 alla data dell’effettiva disponibilità per i ricorrenti;

b) previa verifica, da parte del nominando commissario ad acta, del mancato ricevimento da parte della ricorrente del pagamento di € 620.20 del 14.3.12, cronologico quietanza n. 61689854200, il pagamento della somma di € 500,00 a titolo di spese legali relative al giudizio di primo grado, oltre gli interessi di legge, maturati e maturandi, dal 8.2.2007;

c) nonché il pagamento immediato di tutte le spese processuali afferenti il presente procedimento come sopra già liquidate, oltre al ristoro del C.U.T.;

 

NOMINA

 

il dr. L.M.B., Via (...) - Milano commissario ad acta, domiciliato per l’incarico presso la segreteria giudiziaria di questa sezione, affinché adotti tutti i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio condannato che li ha omessi, nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, ivi comprese le procedure di pagamento in conto sospeso, di storno dai capitoli di spesa, ovvero di modificazione delle poste dei capitoli stessi, attenendosi agli obblighi risultanti dal dispositivo della sentenza ineseguita e tenuto conto della relativa motivazione, autorizzandolo fin d’ora all'immediato diretto approntamento di tutto quanto all’uopo ritenuto necessario, depositando presso la segreteria di questo Giudice monocratico ogni proprio atto in copia di conoscenza;

 

RINVIA

 

alla successiva ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione a carico dell'ufficio condannato del compenso previsto dagli artt. 49 e 50, comma primo, dpr. 115/02 - secondo la tabella di cui all’art. 2 dell’allegato al D.M. Giustizia e Finanze 30 maggio 2002 - nonché delle altre spese, forfettarie e/o a piè di lista, eventualmente da riconoscere per l'espletamento dell'incarico qui conferito, previa acquisizione della relazione conclusiva dell’attività commissariale.