Prassi - INPS - Circolare 28 marzo 2018, n. 56

Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio - Istruzioni operative e contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio.

 

INDICE

1. Premessa

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

3. Modalità di rilascio della delega

4. Presentazione e decorrenza della delega

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

6. Misura del contributo sindacale

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

8. Clausola di salvaguardia

9. Codice INPS

10. Istruzioni contabili

 

1. Premessa

 

In data 8 gennaio 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 165 del 8 novembre 2017, per la riscossione delle quote associative sui trattamenti pensionistici di privilegio (allegato 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile per un ulteriore triennio, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula e su specifica richiesta dell’Associazione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.

E’ comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 60 giorni.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

 

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

 

L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 1-undecies del decreto legge n. 481/1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 641/1978, i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione privilegiata.

 

3. Modalità di rilascio della delega

 

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

 

4. Presentazione e decorrenza della delega

 

L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità.

L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione deve avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione deve altresì trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.

 

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

 

L’iscritto può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, oppure far pervenire tale istanza per il tramite delle Organizzazioni interessate. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.

Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

Qualora l’U.N.M.S. acquisisca una revoca contestualmente ad una nuova delega, la stessa associazione deve trasmettere in formato digitale sia la delega che la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

 

6. Misura del contributo sindacale

 

L’ammontare del contributo da trattenere è stabilito direttamente dall’U.N.M.S., che deve darne comunicazione all’Istituto.

L’importo della quota associativa è riportato sull’atto di delega ed è uguale per tutti gli iscritti.

Eventuali variazioni devono essere comunicate all’INPS entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, nonché ai soggetti firmatari di delega mediante adeguata informativa. A ogni modo, il nuovo importo sarà applicato sulle prestazioni pensionistiche erogate con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo e non potrà essere oggetto di ulteriori modifiche nel corso del medesimo anno.

 

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

 

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Associazione.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a partire dal 1° gennaio 2017, sono previsti i seguenti costi:

Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31

Gestione delega € 0,04

 

8. Clausola di salvaguardia

 

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’U.N.M.S. e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l’Associazione esonera l’INPS da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione stipulante, che risulti soccombente nel giudizio, eventualmente instauratosi deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Associazione stipulante è tenuta inoltre, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione o sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

 

9. Codice inps

 

Il codice INPS assegnato è M3.

 

10. Istruzioni contabili

 

Per la rilevazione contabile delle trattenute delle quote associative, applicate sui trattamenti pensionistici di privilegio per conto dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio(U.N.M.S.), si istituiscono i seguenti conti:

GPA25658 - per l’imputazione delle quote associative trattenute sulle pensioni di privilegio pagate nell’anno in corso;

GPA27658 - per l’imputazione delle quote associative trattenute sulle pensioni di privilegio pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni di privilegio pagate.

Con l’occasione è, inoltre, istituito il seguente nuovo conto:

GPA11658 - per la rilevazione del debito verso l’Associazione per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni di privilegio e l’imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore della medesima Associazione sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni di privilegio.

I rapporti finanziari con la citata Associazione saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione Generale.

Nell’allegato n. 2 vengono descritte le denominazioni dei conti sopra citati.

 

Allegato 1

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (U.N.M.S.), PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI PRIVILEGIO

 

Articolo 1

Oggetto

 

Ai sensi dell'articolo 115 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 undecies del D.L. n. 481/1978, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 641/1978, l'U.N.M.S. ha diritto di percepire dai propri iscritti, titolari di pensione privilegiata, un contributo finanziario sulle relative prestazioni.

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi associativi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'U.N.M.S., mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di prestazione pensionistica privilegiata.

A tal fine, l'INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'associazione destinataria della suddetta quota.

 

Articolo 3

Determinazione della quota del contributo associativo

 

La misura del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa, in misura uguale per tutti gli iscritti.

Sarà cura dell'U.N.M.S. comunicare tale misura all'INPS - Direzione centrale Organizzazione e Sistemi informativi - nonché ogni eventuale, successiva variazione.

Nel contempo, la stessa U.N.M.S. si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni delle quote associative.

La comunicazione della variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio successivo, e non potrà essere modificato nel corso dell'anno.

 

Articolo 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

L'U.N.M.S. nell'acquisire la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione di privilegio, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L'invio dei dati della delega all'INPS avviene in questo caso con le stesse modalità d'invio della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'U.N.M.S. dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto.

L' U.N.M.S dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato e copia del documento d'identità.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L' U.N.M.S., per conto e nell'interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta della stessa, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.

 

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'U.N.M.S, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata alla suindicata Associazione.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; in tal caso l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della domanda ed alla comunicazione all'U.N.M.S..

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Associazione nell'acquisire una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

 

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

 

L'INPS versa all' U.N.M.S. acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% (novantasette per cento) dell'importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.

Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all' U.N.M.S.

I conguagli tra gli importi delle trattenute associative effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Associazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'U.N.M.S. risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'U.N.M.S., conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'associazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Associazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui al comma precedente, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Associazione.

 

Articolo 7

Costi

 

L' U.N.M.S. si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine, l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle pensioni privilegiate di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2017 con determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017.

Revoca delega cartacea (residuale) € 0,31

Gestione delega € 0,04

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'U.N.M.S. ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'U.N.M.S., oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'U.N.M.S. si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Articolo 8

Fornitura dati

 

L'INPS mette a disposizione dell'U.N.M.S. i dati delle deleghe su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'associazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all' U.N.M.S. di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle pensioni privilegiate in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell'U.N.M.S.;

- elenco delle movimentazioni mensili relative all'U.N.M.S., con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione di privilegio, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su sede INPS.

La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

 

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

 

L'INPS è esonerato - e l'U.N.M.S. lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'U.N.M.S. alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'U.N.M.S. è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'U.N.M.S. alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente atto giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'U.N.M.S.

 

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 11

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione che avverrà con firma digitale.

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

L' U.N.M.S. dovrà far pervenire all'Istituto la richiesta di rinnovo, almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo posta elettronica certificata.

La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'U.N.M.S. si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 12

Revisioni e integrazioni

 

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

 

Articolo 13

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 14

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

 

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPA25658
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti per conto di U.N.M.S. - UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (U.N.M.S.), sulle pensioni di privilegio pagate nell’anno in corso
Denominazione abbreviata CTR. SIND. C/U.N.M.S. PENS. PRIVILEGIO A.C.
Tipo variazione I
Codice conto GPA27658
Denominazione completa Contributi sindacali trattenuti per conto di U.N.M.S. - UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (U.N.M.S.), sulle pensioni di privilegio pagate negli anni precedenti
Denominazione abbreviata CTR. SIND. C/U.N.M.S. PENS. PRIVILEGIO A.P.
Tipo variazione I
Codice conto GPA11658
Denominazione completa Debito verso U.N.M.S. - UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO (U.N.M.S.), per contributi sindacali trattenuti sulle pensioni di privilegio
Denominazione abbreviata DEB.V. U.N.M.S. CTR. SU PENS. PRIVILEGIO