Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 maggio 2017, n. 11824

Tributi - Contenzioso tributario - Accertamento - Litisconsorzio - Dichiarazione dei redditi

 

Ritenuto in fatto

 

Autoscuola E. s.n.c. di E. N. & C., ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 332/46/12 dep. il 6.11.2012, che ha rigettato l'appello della società contribuente e confermato la decisione di primo grado, che ne aveva respinto il ricorso.

Il contenzioso ha origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento per IVA e Irap anno 2005 contenente la rettifica di maggiori ricavi con conseguenti maggiori imposte. Ciò in relazione alla ricostruzione della contabilità (risultata distrutta in un precedente accesso del 2006), all'epoca dell'accertamento (anno 2009), che non risultava coerente in relazione alla produzione documentale in giudizio.

L'Agenzia si costituisce al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. La ricorrente produce successiva memoria.

Il Collegio autorizza la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

 

Considerato in diritto

 

1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (principio del litisconsorzio necessario fra società di persone e soci), per omessa integrazione del contraddittorio.

2. Il motivo è fondato.

3. L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (art. 40 d.P.R. 600/73), comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente la società e i soci, i quali devono essere tutti parte nello stesso processo. La sentenza impugnata è quindi affetta da nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, come da giurisprudenza consolidata, che qui si intende confermare (Sez. Un. n. 14815 del 04/06/2008; Cass. n. 25300 del 28/11/2014; Cass. n. 23096 del 14/12/2012).

4. E' vero che questa Corte ha più volte deciso che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci), ma va disposta la riunione.

Ma ciò ha deciso quando la situazione processuale sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici, (v. ex plurimis, Cass. n. 3830/2010; n. 17633/2014).

5. Senonché, nel caso in esame, non ricorrono le condizioni sopra enucleate, in quanto dagli atti non risulta che siano state trattate congiuntamente le cause riguardanti la società e i soci. Ne consegue che l'accertato difetto del simultaneus processus nei confronti della società e dei soci nei gradi di merito, peraltro rilevabile d'ufficio anche in questa sede, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo.

6. Il motivo in esame deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo del ricorso, col quale si denunzia vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., basandosi l'accertamento su un inesistente accesso presso la società ai fini dell'acquisizione della documentazione contabile, omettendo di pronunciarsi sulle specifiche doglianze della contribuente.

7. Conclusivamente va dichiarata la nullità dell'intero giudizio e rimessi gli atti alla C.T.P. di Caserta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo; dichiara la nullità dell'intero giudizio e rimette le parti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, anche per le spese.