Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 28 marzo 2017

Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017 - Integrazione del decreto 29 dicembre 2016

 

Art. 1

Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2017

 

1. I prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Il codice e l'ID varietà indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015, verranno riportati nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.

4. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato al presente decreto, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche convenzionali, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 50 per cento. Per tutte le produzioni biologiche, sulla polizza/certificato di polizza o sul certificato di adesione al fondo di mutualizzazione, deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell'autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale e dell'organismo pagatore.

5. Il prodotto codice C13 - Pomodoro da tavola, area 20, ID varietà 4084, di cui al decreto 29 dicembre 2016, è sostituito dal prodotto codice L05 - Pomodorino altre lavorazioni, area 20, ID varietà 4084, come riportato nell'allegato al presente decreto.

6. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA ai sensi dell'art. 2, comma 5-ter del decreto legislativo n. 102/2014, possono riferirsi a un numero inferiore di anni nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della serie storica triennale.

 

Art. 2

Modalità di determinazione di ulteriori prezzi

 

1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it. Nei successivi trenta giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere tecnico dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.

 

Allegato

ELENCO

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 maggio 2017, n. 111.