Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28399

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifcazione tramite posta - Soggetti abilitati a notificare

 

Rilevato che

 

con sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ. in data 15 maggio 2014 il tribunale di Ferrara in composizione monocratica ha respinto appello proposto da Equitalia Centro s.p.a. avverso decisione con cui il giudice di pace di Copparo aveva accolto opposizione proposta da R.T. nei confronti dell'agente per la riscossione predetto e del comune di Copparo in ordine a cartella di pagamento per sanzioni amministrative pecuniarie;

a supporto di detta decisione il tribunale ha ritenuto, condividendo la decisione del giudice di pace, «l'inesistenza della notifica» «attuata direttamente dal concessionario» ex art. 26 comma primo del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973 mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; secondo il tribunale, la norma predetta, nel suo esordio, elenca i soggetti abilitati alla notifica ("La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale"), per cui l'espressione che segue ("La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento") - dopo la soppressione delle parole "da parte dell'esattore" originariamente in essa contenute [ad opera dell'art. 12, comma 1, d. Igs. n. 46 del 26 febbraio 1999 con testo poi mantenuto dall'ulteriore novellazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 193 del 27 aprile 2001] - assumerebbe un significato da mettere in «raccordo con la prima parte della norma sui soggetti abilitati a notificare, non potendo essere oggetto di autonoma lettura» stante il «venir meno del previgente esplicito riferimento alla figura dell'esattore quale soggetto ulteriore rispetto agli altri tassativamente indicati», per cui «solo loro» potrebbero procedere a tale «ulteriore forma di notifica»; neppure avrebbe «valore dirimente quanto sancito dall'ultimo comma dell'art. 26 per cui "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" poiché ciò non incide[rebbe] per così dire a monte sui soggetti che possono essere esclusivi autori diretti della forma di notificazione a mezzo del servizio postale»;

avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Centro s.p.a. su un unico motivo, rispetto al quale R.T. e il comune di Copparo non hanno svolto difese:

con le proprie conclusioni scritte il p.g. dati G.S. sollecitato l’accoglimento del ricorso

 

Considerato che

 

è fondato l'unico motivo con cui l'agente per la riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973;

invero, l'interpretazione della norma fornita dal tribunale di Ferrara si pone contro la giurisprudenza di questa corte, immutata pur dopo le novellazioni dell'art. 26 cit., nel senso che la disposizione consente che la notificazione possa essere eseguita "anche mediante invio" diretto dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche PEC) da parte dell'agente per la riscossione; si è specificato che in tal «caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica ... L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico ...» (così Cass. n. 6395 del 19/03/2014 che richiama Cass. n. 11708 del 27/05/2011 e v. anche n. 14327 del 19/06/2009 e di recente n. 4567 del 06/03/2015 e n. 20918 del 17/10/2016). La stessa giurisprudenza ha specificato - in senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal tribunale di Ferrara, che ha svalutato tale dato esegetico - che «non a caso il citato art. 26, penultimo comma, dispone che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione»; nel senso anzidetto, dunque, non assume specifico significato la soppressione dell'inciso relativo alla menzione espressa della figura dell'"esattore" quale soggetto titolato all'invio diretto, posto che tale soppressione, com'è noto, si è giustificata soltanto a cagione del passaggio dal sistema di esazione a quello del concessionario - e poi agente - per la riscossione accogliendosi il ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Ferrara in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e rinvia al tribunale di Ferrara in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.