Prassi - INAIL - Circolare 09 marzo 2017, n. 12

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2017

 

Quadro Normativo

- Decreto legge 31 luglio 1987, n 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari". Articolo 1: "assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale". Articolo 4, comma 1: "retribuzioni convenzionali da fissare annualmente con decreto ministeriale";

- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 4, comma 1: "retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale, pari al massimale di rendita". Articolo 7: "lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari";

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2016: "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all’estero";

- Circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari";

- Circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54: "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2001";

- Circolare Inail 11 febbraio 2016, n. 2: "Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2016";

- Circolare Inail 7 marzo 2016, n. 7: "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2016";

- Lettera Direzione centrale rischi 15 dicembre 2000: "Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986";

- Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali 12 marzo 2012: "Interpretazione del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

 

Premessa

La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma (NOTA 1).

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari (NOTA 2) e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (NOTA 3).

Per l’anno 2017, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 2016, ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori.

Dette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1 (NOTA 4).

Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali (NOTA 5).

Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

 

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:

 

1. Stati membri dell’Unione Europea (NOTA 6):

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia (NOTA 7), Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia (NOTA 8), Spagna, Svezia, Ungheria.

 

2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:

- Liechtenstein, Norvegia, Islanda,  (NOTA 9)

-  Svizzera (NOTA 10).

 

3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:

- Argentina,

- Australia (Stato del Victoria),

- Brasile,

- Canada (provincia dell’Ontario; provincia del Quebec),

- Capoverde,

- Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou),

- ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia e Vojvodina, Montenegro, Kosovo) (NOTA 11),

- Principato di Monaco,

- San Marino,

- Santa Sede,

- Tunisia,

- Turchia (NOTA 12),

- Uruguay,

- Venezuela.

 

Frazionabilità delle retribuzioni

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese (NOTA 13).

 

Disposizioni

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle (NOTA 14), che sono parte integrante del decreto interministeriale 22 dicembre 2016.

A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa (NOTA 15), di cui alle citate tabelle (NOTA 16).

 

Allegato 1

Decreto 22 dicembre 2016 "Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all’estero"

 

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Note:

(1) V. circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54.

(2) Trattato dell’Unione europea, parte seconda - non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 18 del TCE.

(3) Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali 12 marzo 2012, prot. n. 1819: "Interpretazione del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari".

(4) V. circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54

(5) Nota Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 0000018: "Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail".

(6) Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009.

(7) Dal 1° luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica croata sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

(8) Dal 1° maggio 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell’Unione europea. Pertanto, da tale data, gli accordi bilaterali tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sono sospesi e sostituiti dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale.

(9) Stati aderenti all’accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell’Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all’estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.

(10) Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sospesi e sostituiti dai Regg. CEE n. 1408/71 e n. 574/72 art. 20 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009.

(11) La convenzione italo - jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia e Vojvodina, Montenegro, Kosovo.

(12) Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con Legge 11 marzo 2015, n. 35. L’Accordo sospende e sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo Accordo complementare.

(13) Decreto interministeriale 22 dicembre 2016, art. 3.

(14) Tabella delle retribuzioni convenzionali 2017 allegata al decreto interministeriale 22 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2017, n. 15.

(15) La retribuzione nazionale consiste nel trattamento economico mensile (trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12) comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero.

(16) Decreto interministeriale 22 dicembre 2016, art. 2.