Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 04 luglio 2016, n. 52/E

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali "EBICA STUDI LEGALI"

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’INPS, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.

Con la convenzione del 14 giugno 2016 sottoscritta tra l’INPS e l’Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali "EBICA STUDI LEGALI" è stato affidato all’INPS il servizio di riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento dell’Ente Bilaterale.

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali "EBICA STUDI LEGALI" mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo:

- "EBCA" denominata "Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali - EBICA STUDI LEGALI"

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, della colonna "importi a debito versati", indicando:

- nel campo "codice sede", il codice della sede Inps competente;

- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda", la matricola Inps dell’azienda;

- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa", il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato MM/AAAA. La colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.