Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 18 gennaio 2018

Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale

-------

(*) Decreto abrogato dall’art. 27, comma 1, D.M. 17 gennaio 2019, a decorrere dal 27 marzo 2019.

 

Capo I

Parte generale

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare:

a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l'applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;

c) definisce i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28, paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR.

 2. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano,ai beneficiari:

a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d) dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni, art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);

e) che ricevono pagamenti di cui agli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del presente decreto si applicano ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

b) «AGEA Coordinamento»: l'Area di coordinamento di AGEA;

c) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 52 del Trattato dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita una attività agricola;

d) «allerta tempestiva»: la notifica di un'inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive;

e) «anno civile considerato»: ai fini della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014, art. 64, è l'anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli.

f) «anno civile dell'accertamento»: ai fini dello sviluppo rurale è l'anno civile in cui il beneficiario presenta la domanda di sostegno o la domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo;

g) «anni considerati»: nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed il premio di estirpazione, i tre anni successivi all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, l'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali, gli anni in cui il beneficiario è tenuto al mantenimento degli impegni assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post;

h) «attività agricola»:

1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto Mipaaf del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio, n. 1420;

3. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;

i) «azienda»: tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera j), situate all'interno del territorio nazionale;

j) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalità ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

k) «cessione»: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;

l) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

m) «condizionalità»: i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u);

n) «Criteri di Gestione Obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o direttiva così come elencati nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 al presente decreto;

o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorità competente e rientrante, in virtù dell'entità dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o più colture, gruppi di colture, operazioni o misure;

p) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;

q) «impegno»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

r) «impegno pertinente di condizionalità»: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l'inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attività agricola minima; l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale;

t) «Mipaaf»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

u) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'Allegato 1 del presente decreto.

v) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

w) «pagamento ammesso»: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;

x) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

y) «prodotti agricoli»: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché il cotone;

z) «revoca»/«rifiuto»: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato;

aa) «sanzione amministrativa»: ai fini del presente decreto, una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione;

bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;

cc) «settori di condizionalità»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;

dd) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013;

ee) «regime di aiuto»: l'insieme delle prescrizioni che regolano la concessione dei pagamenti assegnati direttamente agli agricoltori ed elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 («pagamenti diretti»);

ff) «schema di aiuto»: l'insieme degli impegni e degli obblighi, previsti dai Programmi di sviluppo rurale, che sono sottoscritti dai beneficiari dei premi e dei pagamenti di cui all'art. 1 comma 2 lettere c) e d) del presente decreto.

 

Capo II

Condizionalità

 

Sezione 1

Parte generale

 

Art. 3

Regole di condizionalità

 

1. Le regole di condizionalità comprendono i CGO e le BCAA fissati a livello nazionale ed elencati all'Allegato 1, con riferimento ai settori ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; benessere degli animali.

2. Sono fatti salvi i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario ai fini dell'applicazione del presente decreto.

4. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono di seguito indicate:

a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera bb) del presente decreto;

b) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c) prato permanente, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera x) del presente decreto;

d) qualsiasi superficie, comprese le superfici agricole, dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, di cui ai titoli III e IV, o dei pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dei pagamenti ai sensi degli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007; per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 4

Conseguenze delle inadempienze

 

1. Al beneficiario di cui all'art. 1 comma 2, che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'art. 3 è applicata una sanzione amministrativa a valere sui pagamenti di cui all'art. 1 comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 comma 3.

La riduzione od esclusione, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, è applicata in relazione all'insieme delle domande di aiuto o di pagamento relative ai pagamenti di cui all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso dell'anno in cui l'inadempienza è stata rilevata nonché alle domande presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e di cui agli articoli 85-unvicies e 103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario e qualora siano soddisfatte una o entrambe le seguenti condizioni aggiuntive:

a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;

b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Le riduzioni od esclusioni sono applicate al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni di tali beneficiari o altre persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3.

2. Per quanto riguarda le superfici forestali, la riduzione o esclusione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'art. 21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 5

Accertamento delle inadempienze

 

1. In attuazione dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità e possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

2. Resta fermo l'obbligo dell'autorità di controllo di cui al comma 1 di riferire all'Autorità giudiziaria ove l'inadempienza accertata costituisca ipotesi di reato.

 

Sezione 2

Riduzioni od esclusioni

 

Art. 6

Applicazione delle riduzioni od esclusioni

 

1. Le riduzioni od esclusioni di cui all'art. 4 si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile, inteso come «anno civile considerato», le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell'anno civile considerato.

2. Il disposto del primo comma si applica anche ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalità negli «anni considerati»; cioè, o nei tre anni successivi all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed il premio di estirpazione oppure nell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, e per la sola vendemmia verde relativamente al regolamento (UE) n. 1308/2013.

3. In caso di cessione di tutta o parte dell'azienda agricola durante l'anno civile considerato o durante gli anni considerati, il disposto dei commi 1 e 2 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta è il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona fisica o giuridica alla quale o dalla quale la superficie agricola è stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona fisica o giuridica alla quale è direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la riduzione o esclusione si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 2, con le eccezioni di cui al comma 3, concessi o da concedere a tale beneficiario.

4. L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

 

Art. 7

Calcolo della riduzione od esclusione - Negligenza ed intenzionalità

 

1. La riduzione o esclusione si applica all'importo totale dei pagamenti elencati all'art. 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o di sostegno o di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inadempienza o negli anni civili considerati, come definito dall'art. 6 commi 1 e 2. Ai fini del calcolo, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei commi 2, 3, 4 e 5.

2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%.

I casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, sono giudicati di importanza minore, come definiti all'Allegato 3, non determinano una riduzione o un'esclusione. In questi casi l'Autorità di controllo (Organismo pagatore) invia un'allerta tempestiva al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo, entro tre anni civili consecutivi, si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma e l'infrazione riscontrata si considera reiterata. Non rientrano nell'ambito di applicazione del precedente comma i casi in cui le infrazioni costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali. Qualora un controllo di condizionalità, svolto su un beneficiario che abbia già ricevuto un'allerta tempestiva relativa ad un CGO o ad una Norma di BCAA, avvenga oltre il periodo massimo di tre anni civili a decorrere dall'anno della prima costatazione e qualora sia accertata una nuova non conformità per lo stesso criterio o norma, con livelli bassi di portata, gravità e durata, è possibile assegnare al beneficiario un'ulteriore allerta tempestiva.

Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestiva, può essere accordato, in coerenza con quanto previsto dai documenti programmatori regionali dello sviluppo rurale, all'interno dei bandi riservati alla misura dello sviluppo rurale che finanzia la consulenza aziendale, l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.

3. Quando risulta l'adempimento alle misure correttive di cui al comma 2 o nel caso le stesse non possono essere attuate per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, l'autorità di controllo competente procede all'annullamento delle riduzioni corrispondenti all'infrazione.

4. Le disposizioni relative alle inadempienze di importanza minore, di cui ai commi 2 e 3, non si applicano nel caso in cui la natura dell'inadempienza produce effetti negativi superiori ai limiti fissati per le infrazioni di importanza minore o tali da non consentire il ripristino di una situazione conforme a quella prescritta dalle disposizioni violate.

5. Se l'inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, in applicazione dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, la riduzione da applicare all'importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali è stabilita nella misura del 20%, salvo i casi di cumulo di cui all'art. 8 del presente decreto.

6. Si considera intenzionale l'infrazione rilevata in uno dei seguenti casi:

a) quando l'infrazione agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite dalla circolare di AGEA, pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del presente decreto;

b) quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità;

c) quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014.

7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale dei pagamenti percepibili dalla partecipazione ai regimi e schemi di aiuto di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto.

8. Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'art. 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all'art. 1 nell'anno civile successivo, ai sensi dell'art. 75 del regolamento UE n. 809/2014. Un'inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario, come precisato nell'Allegato 3.

 

Art. 8

Cumulo delle riduzioni

 

1. Fatto salvo il disposto di cui agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (UE) n. 640/2014 e degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso di violazioni della condizionalità riscontrate nel corso del medesimo anno civile dovute a negligenza o intenzionalità, o nel caso di infrazioni ripetute, l'organismo pagatore applica il cumulo delle riduzioni secondo le modalità stabilite nell'Allegato 3.

 

Art. 9

Applicazione dell'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013

 

1. Lo Stato Membro non si avvale della facoltà prevista dall'art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013; pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l'importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.

 

Art. 10

Importi risultanti dalla condizionalità

 

1. Ai sensi dell'art. 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il Mipaaf dispone di trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 6 ai beneficiari di cui all'art. 1 comma 2 lettere a) e b). A tal fine, entro il 15 settembre di ogni anno gli Organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento i dati relativi alle riduzioni ed esclusioni dell'anno precedente. Entro il 15 ottobre di ogni anno, Agea Coordinamento trasmette al Mipaaf i dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all'anno precedente, secondo il formato dell'Allegato 2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Mipaaf procede con decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ad identificare le finalità alle quali destinare le somme e a definirne le modalità di utilizzo.

 

Sezione 3

Sorveglianza e controllo

 

Art. 11

Comitato paritetico

 

1. E' istituito presso il Mipaaf il Comitato paritetico per il monitoraggio e la formulazione di proposte di modifica relativamente all'applicazione della condizionalità. Per lo svolgimento di tale compito, il Comitato è composto dai rappresentanti del Mipaaf, delle Regioni e Province autonome, rappresentanti degli Organismi pagatori, del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del tavolo agro/alimentare, delle Organizzazioni professionali agricole e delle Associazioni ambientaliste riconosciute.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto di servizi per il Mercato agricolo alimentare, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura e della consulenza giuridica dell'Istituto di diritto agrario comunitario comparato.

 

Art. 12

Autorità competente al coordinamento dei controlli

 

1. L'Agea coordinamento svolge la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99.

2. L'Agea coordinamento, a norma dell'art. 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, mette in atto le opportune modalità di verifica e garanzia affinché l'efficacia dei controlli effettuati dall'Organismo pagatore sia almeno pari a quella ottenuta dall'esecuzione degli stessi da parte di organismi di controllo specializzati.

 

Capo III

Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale

 

Sezione 1

Definizione dei requisiti e delle norme per l'accesso alle misure

 

Art. 13

Inadempienze dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali

 

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

 

Sezione 2

Criteri di riduzione ed esclusione per inadempienze relative agli impegni o altri obblighi

 

Sottosezione 1

Sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013

 

Art. 14

Misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica: art. 28 e 29 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 39 del regolamento CE n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni - Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari - Misure agro-climatico-ambientali, sull'agricoltura biologica e sulle indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua: articoli 28, 29 e 30 del regolamento UE n. 1305/2013 - Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima

 

1. I requisiti minimi per i fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed i relativi obblighi, ove non definiti dalle Regioni e Province autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione o nelle relative disposizioni regionali attuative, sono stabiliti all'Allegato 7.

2. I criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima, di cui allo stesso decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, ove non definiti dalle Regioni e Province autonome ovvero dalle Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR nei relativi documenti di programmazione, sono stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513 e dettagliati nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420.

 

Art. 15

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi

 

1. Ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione europea, in caso di mancato rispetto:

a) degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del regolamento (UE) n. 1305/2013,

b) oppure se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513 e infine, come l'«attività agricola minima», di cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513; si applica per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione, ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento e per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione o parcella di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni. I «requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari», ai sensi degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, i «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» e l'«attività agricola minima», di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, si applicano, alla Superficie Oggetto d'Impegno (SOI) in accordo con quanto stabilito dai documenti programmatori regionali.

2. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'Allegato 4.

3. Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro tre mesi, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.

 

Art. 16

Riduzioni o esclusioni per violazioni di impegni agro-climatico-ambientali, nell'ambito dell'agricoltura biologica, indennità natura 2000 e direttiva quadro acque o per il benessere degli animali nonché per impegni agro-ambientali - Misura 214 PSR 2007-2013 ed impegni pertinenti di condizionalità

 

1. Ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più impegni previsti dalla tipologia di operazione, a norma degli articoli 28, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10%, che può portare fino all'esclusione, definita dell'autorità di gestione, nel rispetto del principio della proporzionalità, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per l'operazione in questione. L'Autorità di controllo informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa infrazione nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave e si applica l'art. 35, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 640/2014, con le conseguenze previste dal successivo art. 17, comma 2.

 

Art. 17

Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi

 

1. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

2. Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui all'art. 15, comma 2, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi. In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia del 3%, del 5% o del 10% (si veda l'Allegato 4).

La ripetizione durante il periodo di impegno della stessa violazione che abbia comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 16 del presente decreto comporta di nuovo l'esclusione del beneficiario dal sostegno del FEASR per la tipologia di operazione di cui trattasi nell'anno della domanda. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le esclusioni e le revoche di cui al presente comma si applicano anche nei casi di violazioni gravi individuate a norma dell'art. 24, comma 1, lettera d) del presente decreto.

 

Art. 18

Dichiarazioni difformi in misure connesse alle superfici e ad animali

 

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 18, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 640/2014, eventuali riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di dichiarazioni difformi relative ad animali diversi dai capi bovini, ovini e caprini sono calcolate sulla base della tabella di conversione di cui all'Allegato 5 al presente decreto, qualora non diversamente disciplinato dalle Regioni nei documenti programmatori ed attuativi dello Sviluppo rurale.

2. Per gli animali non elencati nell'Allegato 5 si rinvia alle specifiche disposizioni previste dalle Regioni e Province autonome nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle relative disposizioni attuative.

3. Per quanto concerne le percentuali di riduzione ed esclusione, si applicano quelle disposte dall'art. 31, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014.

4. Le percentuali di riduzione ed esclusione applicate alle misure di sostegno alle superfici, in caso di sovradichiarazioni, sono quelle previste dagli articoli 19 e 19-bis del regolamento (UE) n. 640/2014.

 

Art. 19

Recupero di importi erogati in annualità pregresse

 

1. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, i recuperi si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione, ove dimostrato che la relativa violazione sia avvenuta anche in anni precedenti.

 

Sottosezione 2

Sostegno a misure non connesse alla superficie e agli animali di cui agli articoli da 14 a 20, all'art. 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'art. 27, all'art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 20, all'art. 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'art. 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005

 

Art. 20

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi

 

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:

a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure

b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'Allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21.

3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

 

Art. 21

Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici

 

1. Relativamente alle misure del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del Mipaaf, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.

2. Fino alla emanazione del provvedimento di cui al punto precedente continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017).

 

Sottosezione 3

Sostegno per tutte le misure di sviluppo rurale

 

Art. 22

Disposizioni comuni

 

1. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'art. 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

Art. 23

Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità

 

1. Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'Allegato 1 del presente decreto. Per le annualità successive, qualora intervengano modifiche ed integrazioni dell'Allegato 1 al presente decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle medesime, le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'art. 3 e dell'Allegato 1, ove modificato.

2. Al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità, di verificarne la coerenza con le disposizioni del presente decreto, di garantire la controllabilità degli elementi d'impegno stabiliti, le Regioni e Province autonome trasmettono preventivamente le bozze di lavoro al Mipaaf che, se del caso, attiva un confronto con le Regioni e Province autonome stesse, con AGEA coordinamento ed, eventualmente, con gli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente decreto, e le Amministrazioni competenti a livello regionale e nazionale.

3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse, previsti nell'Allegato 1, si applicano gli impegni indicati nell'Allegato medesimo.

4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Agea invia la bozza di circolare alle Regioni e alle Province autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, e contestualmente al Comitato di cui all'art. 11, per le finalità stabilite nel medesimo articolo del presente decreto. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, Agea emana la circolare.

 

Art. 24

Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale

 

1. Ove non abbiano già adempiuto, al momento dell'emanazione delle specifiche disposizioni attuative, le Regioni e Province autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;

b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6;

c) i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;

e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. In caso di mancata o incompleta attuazione di quanto stabilito al comma 1 che abbia dato luogo a regolazioni finanziarie operate dalla Commissione europea a carico dell'Italia, a valere sulle risorse del FEAGA e/o del FEASR, si applica l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli Organismi Pagatori applicano le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel presente decreto e nei provvedimenti di cui al comma 1.

 

Art. 25

Monitoraggio

 

1. L'Agea coordinamento effettua il monitoraggio delle riduzioni ed esclusioni applicate dagli Organismi Pagatori annualmente ai sensi del presente decreto e trasmette al Mipaaf, alle Regioni e Province autonome, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - DRGS - IGRUE, unitamente ai dati di cui all'art. 10, una relazione dettagliata a livello territoriale, entro il 15 ottobre di ciascun anno, sull'esercizio FEASR e FEAGA precedente, secondo le modalità previste dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 809/2014 ed in base all'art. 12 del presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa entro la medesima scadenza, per le valutazioni del caso, al Comitato di cui all'art. 11.

 

Art. 26

Norme di rinvio

 

1. Il regime di riduzioni ed esclusioni segue le nuove disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 640/2014.

2. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande di sostegno/aiuto assunte entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.

3. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sia per quelle connesse sia per quelle non connesse alla superficie o agli animali, si applicano le disposizioni del presente decreto con riferimento alle percentuali di riduzione individuate dagli Allegati 4 e 6, nonché ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7.

4. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, può valere la disciplina definita dalle Regioni e Province autonome, ovvero dalle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale, in materia di:

a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013,

b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione;

c) casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura.

5. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, non sono recuperabili, né oggetto di sanzione, gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle modalità di identificazione delle superfici, con riguardo alle nuove modalità in vigore dal 2018 per tutte le domande a superficie, comprese quelle delle misure di sviluppo rurale, previste al comma 1 dell'art. 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, e consistenti nell'introduzione degli strumenti geo-spaziali a livello di dichiarazione «grafica» delle superfici utilizzate.

In caso di scostamento in eccesso della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, non è altresì esigibile alcunché nei confronti del beneficiario per la differenza di superficie in questione.

Nel caso in cui negli anni passati sia stata applicata una sanzione per difetto della superficie accertata rispetto a quella dichiarata, tale sanzione non viene annullata, neanche se tale difetto si compensasse applicando i nuovi metodi di identificazione.

A tal fine, AGEA Coordinamento, sentiti i diversi Organismi pagatori, inserisce nelle apposite circolari e negli altri dispositivi, sia per la condizionalità che per le misure a superficie dello sviluppo rurale, le modalità attuative, le fattispecie, nonché gli aspetti tecnici ed operativi da considerare per la valutazione delle variazioni derivanti dalla transizione ai nuovi sistemi di identificazione.

Gli effetti di quanto disposto nel presente comma si intendono riferiti anche all'identificazione delle superfici sottoposte agli impegni di condizionalità.

 

Art. 27

Abrogazioni e disposizioni finali

 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 gennaio 2017, n. 2490, «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», è abrogato.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 28

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)

(omissis)

 

(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio "48 ore")

 

 

Allegato 2

FORMAT

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

(ARTICOLO 7)

Modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità

Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto alle condizioni ed alle norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, agli articoli da 39 a 41 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e agli articoli 73, 74 e 75 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

 

Definizioni importanti ai fini dell’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

- "Portata dell’infrazione": determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.

- "Durata di una infrazione": dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.

- "Gravità dell’infrazione": dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi della condizione o della norma in questione.

- "Inadempienza ripetuta": l’inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un’inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformità del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, è considerata equivalente al CGO 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013.

- "Inadempienze di importanza minore": l’inadempienza i cui effetti possano essere sanati e i cui parametri di portata, gravità e durata siano tutti a livello basso. I casi di inadempienza che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore.

- "Allerta tempestivo": si istituisce un sistema di allerta tempestivo applicabile ai casi di inadempienza minore. L'autorità di controllo competente invia un'allerta tempestivo al beneficiario, notificando al beneficiario la constatazione dell’inadempienza e l'obbligo di adottare misure correttive. Le inadempienze di importanza minore i cui effetti siano sanati nei termini stabiliti nella comunicazione di allerta tempestivo non determinano l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non è stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta tempestivo è concesso l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale (paragrafo 2 dell’articolo 99 del Regolamento UE 1306/2013).

- "Misura correttiva": azione di natura agronomica, strutturale o amministrativa che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni ante infrazione oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’infrazione stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l’azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all’infrazione.

- "Negligenza": tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.

- "Intenzionalità": alle infrazioni rilevate, a livello di condizione o norma, si attribuisce carattere di intenzionalità quando:

i. si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 39 del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 640/2014.

ii. gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcune norme e condizioni;

iii. il carattere di intenzionalità sia riscontrato dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei criteri di gestione obbligatori.

 

Applicazione delle riduzioni ed esclusioni di condizionalità

La regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell’applicazione delle riduzioni, in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza, con o senza ripetizione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 39 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e articolo 74 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione), oppure intenzionalmente (articolo 99, regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e articolo 75 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014). Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddiviso in tre parti, coerentemente con questa impostazione.

La base di calcolo delle percentuali di riduzione applicabili è l’importo complessivo dei pagamenti di cui all’articolo 1, comma 2 del presente decreto.

 

1. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA

Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile per inadempienze commesse per negligenza è il seguente:

- per ogni condizione o norma di un dato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l’infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata: bassa = 1; media = 3; alta = 5;

- una volta quantificati i tre indici per ogni condizione o norma violata, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio che sarà necessariamente compreso nell’intervallo 1-5;

- nel caso di più di un’inadempienza in un dato settore, si considera un’unica inadempienza in base a quanto stabilito dall’articolo 73 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascuna condizione ovvero norma di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.

Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori:

 

Classe

Punteggio

Riduzione %

I Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00 1%
II Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00 3%
III Uguale o superiore a 5,00 5%

 

e viene definita la percentuale di riduzione applicabile.

Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall’articolo 74 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non può superare il 5% dell’importo complessivo dei pagamenti di cui al paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente decreto.

 

2. RIDUZIONI PER NEGLIGENZA CON REITERAZIONE

 

2.1. Prima reiterazione

A norma di Regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell’anno per un fattore 3 (tre) e l’innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità.

Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l’agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento, nel corso dei due anni successivi, di un’infrazione alla medesima condizione o norma, questa sarà considerata intenzionale.

 

2.2. Seconda reiterazione

La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell’anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre).

Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e, in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l’ammonizione descritta più sopra.

 

3. RIDUZIONI PER INTENZIONALITÀ

In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per una determinata condizione o norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti diretti è stabilita nel 20%.

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 8 del presente Decreto, nel caso in cui siano rilevate infrazioni per un determinato criterio ovvero norma nell’arco di tre anni consecutivi, si applica quanto disposto dall’articolo 75 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In questo caso, oltre alla sanzione imposta moltiplicando per tre la percentuale stabilita per l’infrazione intenzionale, l’azienda sarà esclusa da tutti i pagamenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 del presente Decreto nell’anno civile successivo.

 

4. Cumulo di infrazioni di diversa natura

In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.

 

1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile

 

1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza (paragrafo 1 dell’art. 74 del reg. UE 809/2014) L’effetto delle infrazioni si somma.
1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale (art. 74 del reg. UE 809/2014) L’effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l’applicazione del «tetto» del 5% sulle infrazioni per negligenza nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassino detto limite.
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono considerate rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 73 (2) del reg. (UE) n. 809/2014.

2. Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda

2.a. Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso campo di cui solo una con reiterazione Per effetto di quanto stabilito all’art. 39 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l’infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell’infrazione non ripetuta, fatta salva l’applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell’articolo citato.
2.b. Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità In questo caso le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

E' sempre fatta salva l’applicazione della soglia del 15%, secondo quanto previsto dal terzo comma del paragrafo 5 dell’articolo citato.

3. Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda

3.a. Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità In questo caso le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 73 (2) del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Per cui si applica la riduzione del 20% stabilita all’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità Sommatoria delle percentuali derivante dall’applicazione delle riduzioni previste.

4. Rilevazione di una o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda

Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall’articolo 75 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. In questi casi l’azienda, oltre alla riduzione imposta e calcolata a norma dell’articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è esclusa da tutti i pagamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1 nell’anno civile successivo.

Allegato 4

(ARTICOLO 15)

 

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dello sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali oppure altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari o ancora dei "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione" di cui al decreto Mipaaf n. 6513 del 18 novembre 2014 e l’"attività agricola minima", di cui di cui allo stesso decreto Mipaaf n. 6513 del 18 novembre 2014 (articolo 15 del Decreto).

 

A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di tipi impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle tipologie di operazione e agli impegni pertinenti di condizionalità e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 15).

B. Per "gruppo di impegni": si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Le Regioni e Province autonome o l’autorità di gestione riferiscono ciascun tipo di impegno alla coltura, al gruppo di coltura, alla tipologia di operazione, secondo la pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo che il tipo di impegno AA sia riferito alla tipologia di operazione, mentre il tipo di impegno BB sia riferito solo ad uno specifico gruppo di coltura. Nel caso di violazione del tipo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo complessivo della tipologia di operazione, mentre nel caso di infrazione del tipo di impegno BB sarà ridotto o escluso l’importo corrispondente al gruppo di coltura. Quindi le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

 

Livello di infrazione dell’impegno AA

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)      
Medio (3)      
Alto (5)      

 

C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’Organismo pagatore (Capo III Sezione 2 - Sottosezione 1):

- Ove nel corso controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ciascun impegno violato, qualora per ogni gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d’un impegno.

- Nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato del medesimo gruppo (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05). A seguito di eventuale analisi e verifica delle risultanze dei controlli e delle relative inadempienze riscontrate, le competenti autorità valutano l’opportunità di introdurre altre possibili modalità di calcolo degli esiti, nell’alveo del dettato regolamentare.

- Ciascun punteggio, così ottenuto per ogni gruppo di impegni, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio

Percentuale di riduzione

1,00 <= x < 3,00 3%
3,00 <= x < 5,00 5%
x => 5,00 10%

 

- Per ciascun gruppo di impegni violato si giunge, in tal modo, al calcolo di una percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla coltura, al gruppo di colture, alla tipologia di operazione.

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad un determinato gruppo di colture e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

GRUPPO di impegni

Impegni di misura

Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura

Media GED dei singoli impegni

Somma medie singoli impegni

% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni

IMPEGNO VIOLATO A Impegno A G=3, E= 1, D= 5 3 3+3,66+1=8,66 10%
Impegno A2 G=5, E= 3, D= 3 3,66
Impegno A3 G=1, E= 1, D= 1 1
IMPEGNO VIOLATO C Impegno C G=1, E= 1, D= 1 1 1+1=2 3%
Impegno C2 G=1, E= 1, D= 1 1
TOTALE SANZIONE         13%

 

Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.

- Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15 dell’articolato al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell’attribuzione del livello di riduzione secondo il metodo del comma 2 dell’articolo 17 del presente decreto.

- Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell’articolo 15 dell’articolato al presente decreto, sia accertata la ripetizione di un’inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano tutti di valore massimo, l’inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di cui al comma 2 dell’articolo 17 del presente decreto. Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 15, comma 2 sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).

Allegato 5

TABELLA DI CONVERSIONE PER RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITÀ IN MISURE CONNESSE AD ANIMALI (ARTICOLO 18 DEL DECRETO)

(articolo 18)

 

Specie animali

UBA per capo

Altri suini 0,3
Altro pollame 0,03
Cunicoli 0,02

Allegato 6

(ARTICOLO 20)

 

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 20 del decreto).

 

Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 20):

A. Per "gruppo di impegni": si intende l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Le Regioni e Province autonome o l’autorità di gestione riferiscono ciascun gruppo di impegni alla tipologia di operazione o misura/sottomisura o tipo di intervento, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Supponiamo, ad esempio, che il gruppo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura mentre il gruppo di impegno BB sia riferito solo alla tipologia di operazione. Nel caso di violazione del gruppo di impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell’importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione del gruppo di impegno BB sarà ridotto o escluso l’importo corrispondente alla tipologia di operazione. Quindi le Regioni e Province autonome o l’Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

 

Livello di infrazione dell’impegno AA

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)      
Medio (3)      
Alto (5)      

 

B. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell’organismo pagatore (Capo III Sezione 2 Sottosezione 2):

- Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

- Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d’un impegno.

- I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell’ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l’impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

 

Livello di infrazione dell’impegno AA

Gravità

Entità

Durata

Basso (1)   1  
Medio (3) 3   3
Alto (5)      

 

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3)

- Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell’ambito di un dato gruppo di impegni, se c’è più d’un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell’impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

 

Punteggio

Percentuale di riduzione

1,00 <= x < 3,00 3%
3,00 <= x < 4,00 x%
x => 4,00 y%

 

Nell’esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell’intervallo 1 3) dell’importo totale della misura a cui si riferisce l’impegno violato.

- Ai sensi dell’articolo 20 comma 2 le Regioni e Province autonome o l’autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad una data tipologia di operazione o misura/sottomisura, o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla misura/sottomisura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento.

- Ai fini dell’applicazione delle esclusioni dell’articolo 20 comma 3, sono considerate inadempienze gravi, quelle violazioni che ricorrono con livello massimo, relativamente a gravità, entità e durata, e si ripetono con i medesimi livelli massimi. Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative.

 

 

Allegato 7

(ARTICOLO 14)

 

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agro-ambientali".

 

FERTILIZZANTI

 

Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro climatico ambientali e all’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agro-ambientali" di cui all’articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

- Decreto 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria. Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

 

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell'articolo 14, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

 

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro climatico ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell’articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agro-ambientali":

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 15 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione fino all'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1.

 

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro climatico ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 28 e dell’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agro-ambientali" di cui all’articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);

- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

 

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome

A norma dell’articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

 

Descrizione degli impegni

a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente con riferimento all’ispezione delle attrezzature per l’applicazione di pesticidi.

Pertanto, ai sensi dell’art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l’applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell’Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l’elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo D.M. n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.Lgs. n. 150/2012, dell’art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell’art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l’intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

b) Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

a) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

b) Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.".

c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

d) Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 14 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 aprile 2018, n. 80 - Suppl. Ordinario n. 15.