Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2018, n. 8322

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione

Fatti di causa

Rilevato che in data 17 dicembre 2004 la concessionaria per la riscossione della provincia di Lecce (oggi Equitalia Sud Italia s.p.a.) notificava alla contribuente C. Viaggi e turismo di C.A. & C. s.a.s. tre cartelle di pagamento ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 relative all'IRPEF (per euro 25.174), all'ILOR (per euro 7.025) e all'IVA (per euro 2.964), tutte presentate nel 1998 per il precedente anno d'imposta;

che il contribuente proponeva distinti ricorsi avverso tali cartelle davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ritenendo che mancasse l'indicazione del responsabile del procedimento e che la notifica fosse avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza nn. 15/5/08, 16/5/08, 17/5/08 depositate il 14 febbraio 2008,

accoglieva il ricorso, ravvisando un'illegittimità delle cartelle nella mancata indicazione del responsabile del procedimento;

che avverso tale sentenze proponeva appello Equitalia Sud Italia s.p.a.;

che la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza n. 97/22/12 depositata il 29 giugno 2012, respingeva l'appello, per un verso riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui i giudici della Commissione Tributaria Provinciale avevano ravvisato un'illegittimità delle cartelle nella mancata indicazione del responsabile del procedimento e dall'altro ritenendo che le cartelle fossero state notificate tardivamente;

che, in particolare, la suddetta Commissione Tributaria Regionale faceva riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

che sulla scorta dì tale pronuncia veniva emanato il d.l. 106 del 2005 convertito in legge n. 156 del 2005, ove il legislatore ha provveduto a riformare i termini relativi alla fase di iscrizione a ruolo, prevedendo, per le dichiarazioni presentate, come quella di specie, fino al 31 dicembre 2001, che le notifiche andassero effettuate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (ossia il 31 dicembre 2003, in quanto la dichiarazione era avvenuta il 31 luglio 1998);

che quindi l'amministrazione finanziaria, avendo provveduto a notificare la cartella di pagamento in data 25 giugno 2004 era ormai decaduta dal potere impositivo;

che avverso tale sentenza Equitalia Sud s.p.a. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, che l'Agenzia delle entrate si costituiva aderendo alle conclusioni di Equitalia Sud s.p.a. e che il contribuente non si costituiva;

che in prossimità dell'udienza la Procura generale presentava osservazioni con le quali chiedeva il rigetto del ricorso;

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il ricorrente Equitalia Sud s.p.a. deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ritenendo che la sentenza impugnata abbia fatto un'applicazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 estremamente penalizzante per l'interesse pubblico sotteso all'attività di riscossione delle imposte, in quanto il d.l. n. 106 del 2005 non si applicherebbe alle cartelle già notificate prima delle entrata in vigore del decreto legge citato;

ritenuto che tale motivo è infondato dal momento che «in tema di riscossione dell'IVA, il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in quanto deve applicarsi la disciplina generale dettata dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, come introdotti dalla Legge di Conversione del 31 luglio 2005, n. 156, anche al dichiarato fine di conseguire "la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto", mentre non può invocarsi il più breve termine quadriennale (così come deciso da Cass. 4 dicembre 2015, n. 24767), previsto dal D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, giacchè il rinvio ad esso, non previsto dalla legge, determinerebbe un'anticipata consumazione del termine di decadenza che il legislatore del 2005 ha inteso evitare, con disposizioni ritenute compatibili con la Costituzione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 11 del 2008 e nell'ordinanza n. 178 del 2008, ed in linea con l'esigenza posta dalla sesta Direttiva 77/388/CEE di evitare forme di rinuncia generale ed indiscriminata al potere di verifica e di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria in materia di IVA» (Cass. 9 agosto 2017, n. 19870; Cass. 18 gennaio 2017, n. 1109; Cass. 9 luglio 2014, n. 15661);

che dunque le norme che il ricorrente assume siano state violate sono state invece correttamente applicate e il ragionamento svolto dalla sentenza è esatto in quanto le dichiarazioni sono tutte avvenute nel 1998 e pertanto la notifica andava effettuata entro il 31 dicembre 2003 mentre in realtà è stata effettuata solo il 17 dicembre 2004, ossia in una data successiva rispetto al 31 dicembre 2003;

ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che nulla debba essere statuito in merito alle spese in quanto il contribuente non si è costituito;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla sulle spese.