Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE UE - Sentenza 30 giugno 2016, n. C-178/15

«Rinvio pregiudiziale - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Diritto alle ferie annuali retribuite - Insegnanti - Congedo per recupero della salute - Ferie annuali che coincidono con un congedo per recupero della salute - Diritto di fruire delle ferie annuali in un altro periodo»

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L299, pag. 9).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra A.S. e la Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Scuola primaria di Rzeplin, Polonia), suo datore di lavoro, in merito alla domanda della sig.ra S. di beneficiare del suo diritto alle ferie annuali retribuite relativamente a un anno nel corso del quale la stessa ha fruito di un congedo per recupero della salute.

 

Contesto normativo

 

Diritto dell’Unione

 

3. L’articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

2. La presente direttiva si applica:

a) ai periodi minimi di (...) ferie annuali (...)

(...)».

4. L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Ferie annuali», recita:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

5. L’articolo 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli Stati membri possono derogare a talune disposizioni della medesima direttiva. Nessuna deroga è ammessa per quanto riguarda l’articolo 7 della direttiva in parola.

 

Diritto polacco

 

6. Il testo adottato della Ustawa - Karta Nauczyciela (legge che istituisce la Carta degli insegnanti), del 26 gennaio 1982 (Dz. U. 2014, n.191, posizione 1198; in prosieguo: la «Carta degli insegnanti») è una legge speciale che stabilisce i diritti e i doveri degli insegnanti. Il Kodeks Pracy (Codice del lavoro), adottato dalla legge del 26 giugno 1974 (Dz. U. 1974, n.24, posizione 141), come modificato, si applica agli insegnanti soltanto a titolo sussidiario.

7. L’articolo 64 della Carta degli insegnanti è così formulato:

«1. Gli insegnanti impiegati presso una scuola in cui l’organizzazione del lavoro preveda vacanze estive e invernali hanno diritto a ferie annuali di durata pari a tali vacanze, di cui si deve fruire nel corso delle stesse.

(...)

3. Gli insegnanti impiegati presso una scuola in cui non siano previste vacanze scolastiche hanno diritto a ferie annuali nella misura di 35 giorni lavorativi durante il periodo stabilito nel piano ferie.

(...)

5a. Gli insegnanti impiegati presso una scuola in cui non siano previste vacanze scolastiche hanno diritto, nel caso di instaurazione o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno civile, a ferie annuali in misura proporzionale al periodo di tempo lavorato, in conformità a disposizioni speciali».

8. L’articolo 73 di tale Carta dispone quanto segue:

«1. Il dirigente dell’istituto concede agli insegnanti impiegati a tempo pieno a durata indeterminata, che abbiano maturato almeno sette anni di anzianità presso l’istituto, un congedo per recupero della salute al fine di seguire un trattamento prescritto da un medico, per una durata massima di un anno, di cui si può fruire in un’unica volta (...).

(...)

5. Durante il periodo del congedo per recupero della salute, l’insegnante conserva il diritto alla sua remunerazione mensile di base, con il supplemento a titolo di anzianità, nonché il diritto ad altre indennità professionali, inclusi i vantaggi sociali previsti all’articolo 54.

6. Entro il termine di due settimane prima della fine del congedo per recupero della salute, il dirigente scolastico trasmette all’insegnante una convocazione per sottoporsi a esami volti a verificare l’assenza di controindicazioni all’esercizio delle sue funzioni.

(...)

8. Gli insegnanti non possono fruire di un nuovo congedo per recupero della salute prima che sia trascorso un anno dalla data di fine del precedente congedo per recupero della salute. Il cumulo dei periodi di congedo per recupero della salute non può superare i tre anni nel corso dell’intera carriera.

(...)

10. Il medico curante dell’insegnante convenzionato con la cassa malattia decide riguardo alla necessità di un congedo per recupero della salute ai fini della somministrazione di un trattamento prescritto. La decisione di cui alla prima frase può essere impugnata dinanzi all’organismo di ricorso definito nelle disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 11 e in conformità alla procedura prevista da tali disposizioni. (...)».

9. L’articolo 14 del Codice del lavoro figura al capitolo II di tale codice, intitolato «Principi fondamentali del diritto del lavoro». Detto articolo dispone come segue:

«Ogni lavoratore ha diritto al riposo ai sensi delle disposizioni applicabili alla durata del lavoro, ai giorni festivi ed alle ferie annuali».

10. L’articolo 152, paragrafo 1, del suddetto codice è così formulato:

«Ogni lavoratore ha diritto ogni anno a un periodo continuato di ferie retribuite, in prosieguo: le "ferie"».

11. Ai sensi dell’articolo 165 del medesimo codice:

«Qualora il lavoratore non possa iniziare le ferie entro il termine stabilito per motivi che giustificano la sua assenza dal lavoro e, in particolare, a motivo:

1) di un’inabilità temporanea al lavoro in seguito ad una malattia,

2) di un isolamento in relazione ad una malattia infettiva,

3) di una convocazione a partecipare ad un’esercitazione militare o ad un addestramento militare per un periodo fino a 3 mesi,

4) di un congedo di maternità,

il datore di lavoro è tenuto a differire le ferie a una data successiva».

12. A termini dell’articolo 166 del Codice del lavoro:

«Qualora non sia stato possibile prendere giorni di ferie a motivo:

1) di un’inabilità temporanea al lavoro in seguito ad una malattia,

2) di un isolamento in relazione ad una malattia infettiva,

3) della partecipazione ad un’esercitazione militare o ad un addestramento militare per un periodo fino a 3 mesi,

4) di un congedo di maternità,

il datore di lavoro è tenuto a differirle a una data successiva».

 

Procedimento principale e questione pregiudiziale

 

13. Dal 2008 la sig.ra S. è insegnante presso l’istituto scolastico Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (scuola primaria di Rzeplin), suo datore di lavoro.

14. Al 1°gennaio 2011 la sig.ra S. aveva acquisito un diritto a 35 giorni di ferie annuali ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 3, della Carta degli insegnanti. Dal 28 marzo al 18 novembre 2011, le è stato accordato dal suo datore di lavoro, in forza dell’articolo 73 di tale Carta, un congedo per recupero della salute al fine di seguire un trattamento prescritto da un medico.

15. Il 27 aprile 2012 la sig.raS. ha chiesto di avvalersi del suo diritto ai giorni di ferie annuali acquisiti per l’anno 2011 dei quali non aveva potuto fruire a causa del suo congedo per recupero della salute. Il suo datore di lavoro le ha negato tale diritto con la motivazione che il piano ferie per l’anno 2011 aveva stabilito che ella beneficiasse delle sue ferie annuali dal 1°al 31 luglio 2011 e che pertanto il suo diritto alle ferie annuali per l’anno 2011 era stato assorbito dal periodo di congedo per recupero della salute di cui aveva fruito tra tali date.

16. Il giudice del rinvio, adito dalla sig.raS. mediante ricorso, nutre dubbi in merito alla conformità all’articolo 7 della direttiva 2003/88 delle norme nazionali che disciplinano il diritto alle ferie annuali degli insegnanti. A tale riguardo, detto giudice osserva che la Corte non ha ancora avuto l’occasione di pronunciarsi in merito all’interpretazione di tale disposizione del diritto dell’Unione con riferimento al caso in cui un periodo di ferie annuali si sovrapponga a un periodo di congedo per recupero della salute, quale previsto dal diritto polacco.

17. In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (Tribunale distrettuale per Breslavia Centro in Breslavia, X Sezione Lavoro e Previdenza, Polonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88, conformemente al quale gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali, debba essere interpretato nel senso che un insegnante che abbia usufruito del congedo per recupero della salute previsto dalla Carta degli insegnanti matura altresì, per l’anno in cui si è avvalso del diritto al congedo per recupero della salute, il diritto al congedo per ferie previsto dalle disposizioni generali del diritto del lavoro».

 

Sulla questione pregiudiziale

 

18. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale ad un lavoratore che, nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora, si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale, può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali in un periodo successivo.

19. A tal riguardo, in primo luogo si deve ricordare che, come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla quale la direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite dev’essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 stessa (sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, EU:C:2009:542, punto 18 e giurisprudenza citata).

20. In secondo luogo, occorre rilevare che il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste una particolare importanza quale principio di diritto sociale dell’Unione, ma è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cui l’articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenze del 22 novembre 2011, KHS, C‑214/10, EU:C:2011:761, punto 37, e del 3 maggio 2012, Neidel, C‑337/10, EU:C:2012:263, punto 40).

21. In terzo luogo, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo (v. sentenza del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C‑486/08, EU:C:2010:215, punto 29).

22. Inoltre, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in via di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva che comprendano finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto (sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, EU:C:2009:542, punto 19 e giurisprudenza citata).

23. Risulta altresì dalla giurisprudenza della Corte che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di disporre di un periodo di riposo e di svago (v. sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff ea., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 25).

24. La Corte ne ha tratto la conclusione che, nell’ipotesi di sovrapposizione di un congedo per ferie annuali e di un congedo per malattia, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 dev’essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e, per tale ragione, non ha potuto concretamente esercitare tale diritto (v., in particolare, sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff ea., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 49, e del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, EU:C:2009:542, punto 19).

25. Infatti, la Corte ha osservato che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite, consistente nel permettere al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di riposo e di svago, è diverso da quello del diritto al congedo per malattia, consistente nel permettere al lavoratore di ristabilirsi da una malattia (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2012, ANGED, C‑78/11, EU:C:2012:372, punto 19 e giurisprudenza citata).

26. Riguardo alle suddette finalità divergenti dei due tipi di congedo, la Corte ha dichiarato che un lavoratore in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato ha diritto, su sua richiesta e affinché possa beneficiare in concreto delle ferie annuali, di fruirne in un periodo diverso da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia (v. sentenze del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, EU:C:2009:542, punto 22, e del 21 giugno 2012, ANGED, C‑78/11, EU:C:2012:372, punto 20).

27. È sulla scorta di tali considerazioni, pienamente applicabili a una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, nella quale un congedo per recupero della salute si sovrappone a un periodo di ferie annuali precedentemente fissato, che occorre stabilire se, tenuto conto della finalità eventualmente diversa dei due tipi di congedo di cui trattasi, detta sovrapposizione sia tale da ostacolare la fruizione, in un momento successivo, delle ferie annuali maturate dal lavoratore.

28. In proposito occorre ricordare che, sebbene spetti in definitiva al giudice nazionale, unico competente ad interpretare la normativa nazionale, decidere se la finalità del congedo per recupero della salute differisca da quella delle ferie annuali retribuite definite all’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte, quest’ultima, chiamata a fornire al giudice nazionale una risposta utile ai fini della soluzione della controversia di cui è adito, può fornirgli a tal fine indicazioni tratte dall’insieme degli elementi sottoposti da detto giudice, ed in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio.

29. Per quanto riguarda la finalità del diritto al congedo per recupero della salute, quale previsto dal diritto polacco, si deve ricordare che l’articolo 73, paragrafo 1, della Carta degli insegnanti dispone che detto congedo è concesso «al fine di seguire un trattamento prescritto da un medico», per un periodo massimo di un anno, concesso in un’unica volta. Ai sensi del paragrafo 10 di tale articolo, spetta al medico curante dell’insegnante convenzionato con la cassa malattia decidere riguardo alla «necessità di un tale congedo ai fini della somministrazione di un trattamento prescritto». Inoltre, l’articolo 73, paragrafo 6, di tale Carta prevede che, due settimane prima della fine di detto congedo, l’insegnante debba sottoporsi a esami volti a verificare l’assenza di controindicazioni alla ripresa delle sue funzioni.

30. Orbene, come osservato dallo stesso giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, gli elementi richiamati al precedente punto della presente sentenza sono atti a suffragare la tesi secondo cui il congedo per recupero della salute oggetto del procedimento principale ha l’obiettivo di migliorare lo stato di salute dei lavoratori ai quali è prescritto e non, contrariamente alle ferie annuali retribuite di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, di far beneficiare tali lavoratori di un periodo di riposo e di svago, dato che essi devono seguire un trattamento prescritto da un medico.

31. È alla luce di tali indicazioni, nonché dell’insieme degli elementi che disciplinano, a livello nazionale, la concessione del diritto a un congedo per recupero della salute, che il giudice nazionale deve valutare se la finalità di quest’ultimo differisca da quella del diritto alle ferie annuali retribuite, definito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte.

32. Nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse concludere nel senso della sussistenza di una tale divergenza, la normativa nazionale deve prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di concedere al lavoratore interessato un altro periodo di ferie annuali proposto da quest’ultimo, che sia compatibile, se del caso, con ragioni imperative legate agli interessi del datore di lavoro, senza escludere a priori che tale periodo si collochi al di fuori del periodo di riferimento per le ferie annuali di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, EU:C:2009:542, punti 22 e 23).

33. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, se è pur vero che l’effetto positivo delle ferie annuali retribuite sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore si esplica pienamente se esse vengono prese nell’anno all’uopo previsto, vale a dire l’anno in corso, tale periodo di riposo permane interessante sotto tale profilo anche qualora se ne fruisca in un momento successivo (v. sentenze del 6 aprile 2006, Federatie Nederlandse Vakbeweging, C‑124/05, EU:C:2006:244, punto 30, nonché del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff ea., C‑350/06 e C‑520/06, EU:C:2009:18, punto 30).

34. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, alla questione sollevata occorre rispondere che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.

 

Sulle spese

 

35. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale ad un lavoratore che nel periodo delle ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’istituto in cui lavora si trovi in congedo per recupero della salute concesso ai sensi del diritto nazionale può essere negato, al termine del suo congedo per recupero della salute, il diritto di godere delle ferie annuali retribuite in un periodo successivo, sempre che la finalità del diritto al congedo per recupero della salute differisca da quella del diritto alle ferie annuali, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare.