Prassi - INAIL - Circolare 09 settembre 2016, n. 33

Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma non professionale. Modifica della modulistica allegata (mod.190 e 190/E) alle circolari Inail nn.76/2015 e 13/2016.

 

Premessa

A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai malati di mesotelioma non professionale, l’Istituto ha emanato la circolare del 6 novembre 2015, n. 76 con la quale sono state impartite le prime istruzioni per l’erogazione delle prestazioni in questione.

Come stabilito dalla predetta circolare, "per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede [...] competente [...] apposita istanza sulla modulistica (mod. 190)" allegata alla circolare stessa.

Con il suddetto modulo, devono essere fornite all’Istituto alcune informazioni per l’istruttoria della domanda presentata dagli aventi diritto alla prestazione di cui si tratta. Nell’ambito di tali informazioni, l’interessato è tenuto a riferire, tra l’altro, il luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto (indirizzo immobile, Comune, Provincia) e/o il luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni (indirizzo immobile, denominazione Comune, Provincia dell’azienda).

Tuttavia, "Riguardo all’esposizione ambientale, [...] la stessa può ritenersi comprovata ove non sussista una esposizione professionale, che abbia determinato il riconoscimento di una patologia asbesto-correlata [...] e, quindi, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, l’esposizione [...]" stessa deve ritenersi "[...] comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima" (NOTA 1).

Conseguentemente, la condicio sine qua non per il riconoscimento del diritto alla prestazione consiste nell’essere stati residenti sul territorio italiano nei suddetti periodi.

 

Nuovo modulo per l’istanza di accesso alla prestazione

 

Sulla base di tali considerazioni, è stato predisposto un nuovo modulo per l’istanza di accesso alla prestazione che sostituisce il modulo 190 allegato alla circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76.

Il nuovo modulo si compone di due parti. Nella prima, l’interessato, dopo aver fornito i suoi dati anagrafici, chiede l’ammissione alla prestazione in oggetto; nella seconda, dopo aver dichiarato di essere affetto da mesotelioma non professionale per esposizione all’amianto, ha la possibilità di indicare distintamente se tale esposizione abbia avuto natura familiare ovvero ambientale.

Nella nuova modulistica, non sarà più necessario, come avveniva sulla base della precedente, fornire obbligatoriamente informazioni relativamente al luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o al luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni, elementi che, se letti come sole ipotesi alla cui ricorrenza venisse subordinato il riconoscimento dell’esposizione ambientale, potrebbero costituire un limite per l’accesso al beneficio.

In particolare, mentre è rimasta invariata la parte relativa alle informazioni per comprovare l’esposizione familiare, per quella ambientale è necessario indicare i periodi di residenza in Italia del dichiarante, nonché eventuali altre informazioni, qualora disponibili, sull’esposizione.

Sono, invece, rimaste invariate le indicazioni richieste per precisare la modalità di pagamento prescelta, nonché quelle relative alla legge sulla privacy.

Si fa infine presente che le stesse considerazioni sin qui svolte valgono anche per le prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma, l’erogazione delle quali è stata regolata con circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13 cui è stato allegato il modulo 190/E che, mutatis mutandis, ricalca il citato modulo 190.

Tutto ciò considerato, si trasmettono, con la presente circolare, i nuovi modelli che sostituiscono quelli attualmente in uso e che dovranno essere, dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, utilizzati dai soggetti interessati, malati di mesotelioma non professionale e loro eredi, al fine di produrre l’istanza in parola.

 

Decorrenza

Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano alle istanze future, alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato, nonché a quelle eventualmente respinte a causa della mancata indicazione del luogo di residenza/abitazione in immobile con presenza di amianto e/o del luogo di residenza/abitazione in immobile sito in prossimità di azienda che abbia utilizzato amianto nelle lavorazioni.

Tali istanze dovranno essere riesaminate d’ufficio dalle Sedi competenti e conseguentemente accolte.

 

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Note:

1) Cfr circolare Inail 6 novembre 2015, n.76.

 

Allegato 1

(testo dell’allegato)

 

Allegato 2

(testo dell’allegato)