Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 02 agosto 2016, n. 182

Regolamento di modifica ai requisiti visivi per il conseguimento o la convalida della patente nautica, previsti dall'Allegato I, paragrafo 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto

 

Art. 1

Requisiti visivi e uditivi

 

1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, è sostituito dal seguente:

«PARAGRAFO 3

REQUISITI VISIVI E UDITIVI

 

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro-otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.

B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di visus corretto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

C. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. La validità della patente non può eccedere i cinque anni.

E. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato è colpito da diplopia.

F. In caso di trapianto corneale, la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

G. Nel caso in cui è accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica».

 

Art. 2

Modello di certificato medico e dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico

 

1. L'annesso I e l'annesso II dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti rispettivamente dall'Annesso I e dall'Annesso II al presente decreto.

 

Art. 3

Revisione dei provvedimenti di revoca

 

1. Coloro ai quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto 29 luglio 2008, n. 146, e l'entrata in vigore del presente decreto, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi possono chiedere agli uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto 29 luglio 2008, n. 146, deve essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

3. La previsione di cui al comma 1 è portata a conoscenza delle associazioni di categoria e delle associazioni dilettantistiche del comparto nautico da diporto, nonché è pubblicata sui siti istituzionali degli uffici marittimi di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Art. 4

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Annesso I

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Annesso II

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 settembre 2016, n. 220.