Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 24 novembre 2017, n. 183851

Contratti di sviluppo agroindustriali - Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017 recante l’istituzione del regime di aiuti dei «Contratti di sviluppo agroindustriali» e ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 ottobre 2017, n. 239, ha integrato le disposizioni attuative stabilite per lo strumento dei contratti di sviluppo dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014. In particolare, il decreto 2 agosto 2017 integra il precedente decreto con un nuovo articolo, l’articolo 19-bis, che istituisce un nuovo regime di aiuti per i contratti di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale regime di aiuto, definito in conformità agli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01), è stato approvato dalla Commissione europea con decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final (SA.47694).

Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni stabilite dal decreto 2 agosto 2017 al fine di consentire l’applicazione delle stesse in conformità con il regime di aiuti approvato dalla Commissione europea e ai richiamati Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

 

1. Rispetto dei requisiti richiesti dai programmi di sviluppo rurale (PSR) regionali

L’articolo 19-bis, comma 2, del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto 2 agosto 2017, prevede, tra l’altro, che "... Ai fini dell’accesso alle agevolazioni ..., gli investimenti devono, altresì, rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati; a tale fine l’Agenzia richiede un parere alla regione nell’ambito delle attività di cui all’art. 9, comma 2.".

Con riferimento a tale aspetto, si evidenzia che l’Agenzia nel richiedere alla regione o alla provincia autonoma il parere di cui all’articolo 9, comma 2, del predetto decreto 9 dicembre 2014 e s.m.i., in merito alla compatibilità del piano progettuale con i programmi di sviluppo locale, è tenuta ad evidenziare, nel caso di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la necessità che detto parere riguardi anche la compatibilità del progetto ai requisiti ambientali previsti dai PSR. Rientrando detta verifica nell’ambito della più generale attività di valutazione della compatibilità del piano progettuale con i programmi di sviluppo locale, al fine di consentire il corretto svolgimento del procedimento amministrativo nei termini previsti, nel caso in cui la regione interessata non trasmetta il proprio parere entro 30 giorni dalla relativa richiesta, l’Agenzia può procedere, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, dello stesso decreto 9 dicembre 2014, considerando il progetto di investimento compatibile con i programmi di sviluppo locali anche con riferimento ai requisiti previsti dai PSR regionali.

 

2. Effetto di incentivazione per le imprese di grandi dimensioni

L’articolo 19-bis, comma 4, del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto 2 agosto 2017, stabilisce disposizioni specifiche inerenti all’effetto di incentivazione per le imprese di grandi dimensioni. In particolare, le imprese di grandi dimensioni, oltre a quanto previsto per tutti i soggetti beneficiari in merito all’avvio del progetto di investimento che deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazioni, "...devono descrivere nella domanda di   agevolazioni lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attività alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto.".

Lo stesso comma prevede, inoltre, che "L’Agenzia, nel corso delle attività istruttorie di cui all’art. 9, comma 4, provvede a verificare la credibilità dello scenario controfattuale e a confermare che l’aiuto produce un effetto di incentivazione.".

A tal riguardo si evidenzia che l’Agenzia nell’ambito dello svolgimento delle previste attività istruttorie può basare le proprie valutazioni su atti interni agli organi sociali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali di consiglio di amministrazione, verbali assembleari, ecc.) o su analisi di eventuali discontinuità negli importi degli investimenti di cui si prevede la realizzazione per effetto delle agevolazioni pubbliche, rispetto agli investimenti realizzati negli anni precedenti nelle unità produttive oggetto del programma di sviluppo. In ogni caso, qualora non sia individuabile uno specifico scenario controfattuale, dai piani aziendali delle imprese interessate deve, comunque, risultare un deficit di finanziamento, ovvero la presenza di costi di investimento superiori al valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dall’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

Per le domande presentate antecedentemente alla data di approvazione del regime di aiuti per i contratti di sviluppo agroindustriali (regime SA.47694 autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final), tali informazioni potranno essere reperite dall’Agenzia richiedendo specifiche integrazioni documentali.

 

3. Proporzionalità dell’aiuto per le imprese di grandi dimensioni

L’articolo 19-bis, comma 12, del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto 2 agosto 2017, stabilisce che "Le agevolazioni possono essere concesse nel rispetto delle seguenti condizioni: ... b) nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l’importo del sovraccosto netto di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.".

Con riferimento a tale aspetto, si chiarisce che il soggetto proponente, in sede di domanda delle agevolazioni o per le domande già presentate alla data di approvazione del regime di aiuti per i contratti di sviluppo agroindustriali (regime SA.47694 autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 9 giugno 2017 n. 3867 final) nell’ambito delle integrazioni documentali richieste dall’Agenzia, deve dimostrare che l’importo dell’aiuto richiesto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Si evidenzia, inoltre, che la condizione richiesta può essere dimostrata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui l’aiuto non determini un incremento del tasso interno di rendimento dell’investimento tale che lo stesso risulti superiore ai normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o al costo medio del capitale dell’impresa nel suo insieme o ai tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.