Prassi - INPS - Messaggio 19 maggio 2017, n. 2088

Titolare di pensione italiana e totalizzazione estera

 

Come noto, per la Gestione Privata il titolare di pensione italiana può presentare un’istanza al fine di avvalersi della totalizzazione estera. L’Istituto  erogherà al richiedente, sussistendone i requisiti, la prestazione più favorevole tra la pensione maturata in base ai soli periodi assicurativi italiani e la pensione maturata con il cumulo dei periodi italiani ed esteri (vedi, in particolare, circolare n. 109/2013, punto 10, circolare n. 88/2010, punto 5 e messaggio n. 9749 del 30 aprile 2008).

Per la Gestione Pubblica, la materia è stata disciplinata dall’ex INPDAP, in qualità di Istituzione competente in merito all’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/1998, che ha esteso i regolamenti comunitari n. 1408/71 e n. 574/72 ai regimi speciali dei dipendenti pubblici; l’ex INPDAP, pertanto, ha dato applicazione anche alle "disposizioni transitorie" di cui all’art. 1, paragrafo 11, del citato regolamento n. 1606/98.

L’INPS, come noto, non applicava le predette "disposizioni transitorie", in quanto per la Gestione Privata i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 hanno trovato applicazione fin dalla data di entrata in vigore.

In particolare, l’art. 1, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1606/1998 ha inserito l’art. 95 quater nel regolamento n. 1408/71, che disciplina, al paragrafo 5, la possibilità di riesame delle posizioni previdenziali già definite di coloro che siano cessati dal servizio con diritto a pensione prima del 25/10/1998, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1606/1998.

Invece l’ex INPDAP, ritenendo che non esistessero esplicite disposizioni sulla possibilità di presentare la domanda di totalizzazione da parte di coloro che fossero stati collocati a riposo con diritto a pensione dopo il 25/10/1998, e in analogia a quanto previsto per l’erogazione delle prestazioni aventi natura previdenziale (es.: ricongiunzione dei periodi INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 29/79), aveva disposto che le istanze di totalizzazione estera presentate da ex iscritti, in quiescenza con diritto a pensione dopo il 25/10/1998, non potessero essere accolte.

Di recente, sul tema in esame, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato che non esiste nei citati regolamenti alcuna norma dalla quale si possa desumere che l’istanza di totalizzazione di contributi previdenziali maturati in gestioni pensionistiche di diversi Stati membri dell’Unione Europea non possa essere presentata da un soggetto già titolare di trattamento pensionistico.

Pertanto, per effetto di quanto affermato dal Ministero vigilante, anche le istanze di totalizzazione estera, ai sensi dei regolamenti comunitari, presentate, in data successiva al 25/10/1998, dagli iscritti ex INPDAP, già cessati dal servizio con diritto a pensione, devono essere esaminate con gli stessi criteri indicati per la Gestione Privata.

Tra l’altro, la soppressione dell’INPDAP e la conseguente attribuzione delle relative funzioni all'INPS, rende necessario uniformare i criteri di accesso degli assicurati alle prestazioni in regime internazionale.

Pertanto, su richiesta degli interessati, le domande di pensione definite in difformità ai criteri sopra esposti, con riferimento alle quali non si sia verificata la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dall’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 639 del 1970, dovranno essere riesaminate e dovrà farsi luogo alla corresponsione, nei limiti prescrizionali, dei ratei pregressi. Decorso il termine di decadenza previsto dal comma 2 dell’articolo 47, non è ammissibile un ricorso/istanza di riesame avverso il provvedimento di diniego della prestazione. E’ ammissibile una nuova domanda della prestazione, stante il principio dell’indisponibilità del diritto previdenziale (Corte Costituzionale n. 246/1992). In tal caso  la decorrenza della prestazione è determinata in considerazione della nuova domanda, senza corresponsione di ratei pregressi.

I ricorsi amministrativi pendenti e le controversie giudiziarie in corso devono essere definiti sulla base dei predetti criteri, con eventuale richiesta della cessazione della materia del contendere.