Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 aprile 2017, n. 9851

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere - Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Mancata utilizzazione edificatoria dell'immobile nei termini di legge - Perdita del beneficio - Limiti - Forza maggiore - Fattispecie in tema di sequestro penale dell'immobile

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione

 

1. La società E. L. s.r.l. impugnava il provvedimento con cui l'agenzia delle entrate aveva revocato l'agevolazione fiscale richiesta dalla contribuente ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000 per aver omesso di sottoporre ad utilizzazione edificatoria entro il quinquennio il fondo acquistato con atto di compravendita del 14 settembre 2004.

La commissione tributaria provinciale di Verona rigettava il ricorso. Proposto appello da parte della contribuente, la commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, lo accoglieva sul rilievo che la mancata utilizzazione edificatoria del fondo entro il quinquennio era dipesa da causa di forza maggiore ravvisabile nel sequestro penale dell'area connesso al reato di smaltimento illecito di rifiuti perpetrato in epoca in cui i soci della società erano diversi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a tre motivi. Resiste la società contribuente con controricorso illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 472/1997 ed all'articolo 2697 cod. civ. Sostiene che la CTR ha errato nel non considerare che colui che invoca la causa di forza maggiore deve non solo fornire la prova della stessa ma anche della sua non imputabilità. Nel caso di specie la contribuente non aveva fornito la prova atta a superare la presunzione di v colpa ad essa ascrivile per non aver utilizzato ai fini edificatori l'area entro il quinquennio, tenuto conto dell'ascrivibilità della colpa alla società e non ai singoli soci.

4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR, con motivazione lacunosa, ha ritenuto che non fosse imputabile alla contribuente la responsabilità per i fatti che avevano portato al sequestro penale. In particolare, i giudici di appello avrebbero omesso di sottoporre a rigoroso esame la documentazione versata in atti da cui si evinceva che vi era stato sversamento illecito di rifiuti dopo l'acquisto del terreno da parte della società C. C. s.r.l., poi divenuta E. L. s.r.l., prima del mutamento della compagine dei soci e del mutamento della denominazione sociale.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la prova dell'imputabilità dell'illecito doveva sussistere in capo ai soci attuali e non, in generale, alla società. Nel caso in esame il terreno era stato acquistato nel settembre 2004 dalla società contribuente, sia pure con denominazione e compagine sociale diverse, ma la modifica della compagine sociale era irrilevante poiché era necessario verificare solamente se il fatto illecito che aveva portato al decreto penale di sequestro fosse o meno riconducibile alla società.

6. Osserva la Corte che i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono fondati.

Va premesso che le agevolazioni fiscali concesse ai sensi dell'art. 33, comma 3, della I. n.388 del 2000, rispondendo alla "ratio" di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, devono essere revocate ogni qualvolta si verifichi la mancata edificazione nel quinquennio, salvo che la mancata edificazione sia dipesa da forza maggiore. In generale, causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi per es. lieve ecc. o nelle varie specie in vigilando ecc. ( Cass. sez. V n. 13148 del 2016; Cass. sez. V n. 7067 del 26/03/2014; Cass. sez. II n. 17871 del 2003; Cass. sez. IlI n. 845 del 1995). E' dall'ordinamento, infatti, ricavabile una generale regola per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto. Ciò posto, nel caso che occupa risulta che il terreno è stato acquistato dalla società C. C. s.r.l. e dalla relazione del Corpo Forestale dello Stato, i cui passi rilevanti sono stati riportati dalla contribuente nel controricorso, si evince che la società B. L. e C. s.a.s. ha ivi trasportato fino al mese di ottobre 2004 rifiuti preparati dalla ditta V. R. che non corrispondevano al materiale inerte (terra da riempimento proveniente da scarto di vagliatura di frantumazione di demolizioni edilizie ) ma erano rifiuti miscelati tra loro senza aver subito alcun trattamento. Ora, tenuto conto che il comportamento, anche solo colposo, addebitabile alla parte esclude la forza maggiore, la CTR non ha considerato in alcun modo se potesse esigersi dalla società C. C. s.r.l. di vigilare sulla qualità dei rifiuti conferiti laddove, invece, avrebbe dovuto considerare che sussisteva, in capo a colui che rivestiva le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società, quantomeno la culpa in vigilando per non aver controllato la reale natura dei rifiuti, con conseguente esclusione della ravvisabilità della forza maggiore per la prevedibilità dell'evento ( il sequestro penale ).

Quanto al fatto che la società E. L. s.r.l. non potrebbe, in tesi, essere ritenuta responsabile per fatti imputabili alla società C. C. s.r.l. perché la compagine sociale era diversa, si osserva che con atto del 21 marzo 2005 le quote della C. C. s.r.l. erano divenute di proprietà di E. Group S.p.A. per il 98% del capitale e della signora M. C. per il 2% del capitale. Contestualmente la società C. C. s.r.l. aveva mutato la propria denominazione sociale in E. L. s.r.l..

Ora, va considerato che la disposizione agevolativa è ispirata alla ratio di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area sicché il beneficio fiscale viene ritratto dalla società, ente distinto dai soci sottoscrittori delle quote, e solo con riguardo ad essa occorre accertare se sia ravvisabile la prevedibilità dell'evento assunto come causa di forza maggiore, irrilevanti essendo i cambiamenti che si siano verificati all'interno della compagine sociale. Per tale ragione è irrilevante la circostanza che i soci acquirenti delle quote della società C. C. s.r.l. potessero essere ignari dello sversamento illecito dei rifiuti avvenuto prima dell'acquisto da parte loro delle quote sociali.

7. Il ricorso va, dunque, accolto e l'impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ., e il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano in considerazione dei non univoci orientamenti giurisprudenziali, all'epoca della proposizione del ricorso originario, in ordine alla fattispecie della forza maggiore e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna la resistente a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali di questo giudizio che liquida in euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.