Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 settembre 2017, n. 22243

Tributi - Accertamento - Contenzioso tributario - Termine per la costituzione in giudizio - Notificazione a mezzo posta

 

Rilevato che:

 

1. con riguardo ad avviso di accertamento per Irpef-Irap-Iva dell'anno d'imposta 2003, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate, in quanto "la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente ... richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione di copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale" sicché, in difetto, "il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto", restando impraticabile "la concessione del termine per depositare copia della ricevuta di spedizione richiesto dall'appellante in udienza";

2. l'amministrazione ricorrente deduce la "nullità della sentenza e del procedimento" per: 1) "violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992", in quanto, ai fini della tempestività del ricorso tributario, "ove la tempestività dell'appello sia desumibile da altro documento dotato di medesima consistenza probatoria qualificata (quale appunto la cartolina di ricevimento del ricorso spedito per raccomandata postale, ove è riportata anche la data di spedizione), la sanzione dell'inammissibilità non può essere pronunciata", mentre "la tempestività della costituzione di parte appellante deve considerarsi rispettata allorché la stessa si sia costituita (come indiscutibilmente avvenuto nella fattispecie) entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla ricezione della notificazione dell'atto di appello presso la controparte appellata"; 2) "violazione e falsa applicazione dell'articolo 182 cod.proc.civ.", poiché sarebbe stato "preciso obbligo del giudice tributario ... accordare all'Agenzia appellante (che ne aveva all'uopo fatto richiesta in sede di udienza di discussione) apposito termine per documentare la data di avvio della procedura notificatoria";

3. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l'adozione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che:

 

4. i motivi di ricorso sono infondati, e la sentenza impugnata va quindi confermata - sia pure previa parziale correzione della motivazione - alla luce dei principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. 29 maggio 2017, n. 13452, Rv. 644364) in base ai quali, nel processo tributario:

4.1 «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione» (conf. ex multis, Cass. Sez. V, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14, 19138/16; Cass. Sez. VI-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);

4.2. «non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datati.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell'atto (o della sentenza)» (v. Cass. Sez. V, nn. 4615/08, 27991/11, 23593/12, 7645/14, 5376/15, 19138/16, 27286/16);

5. facendo applicazione dei richiamati principi alla fattispecie concreta, dagli atti di causa risulta che:

5.1. diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, la costituzione in giudizio della parte appellante, in data 16/02/2011, doveva ritenersi tempestiva, poiché il termine di trenta giorni di cui al combinato disposto degli artt. 53, comma 2, e 22, comma 1, d.lgs. 546/92 - sebbene perentorio, in quanto previsto a pena di improcedibilità - decorre dalla ricezione della raccomandata, pacificamente avvenuta in data 10/02/2011;

5.2. la produzione, al momento della tempestiva costituzione in giudizio di parte appellante, dell'avviso di ricevimento recante la data di spedizione del 7/02/2013 - però priva di un'asseverazione dell'ufficio postale, mediante stampigliatura meccanografica o apposito timbro datario - non risulta invece idonea ad assolvere la funzione probatoria che la legge assegna, a pena di decadenza, alla ricevuta di spedizione non prodotta tempestivamente dall'appellante;

5.3. la pacifica ricezione della raccomandata in data 10/02/2011 è giuridicamente irrilevante, in quanto intervenuta quando ormai il termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado - depositata il 24/12/2009 e non notificata - era irrimediabilmente spirato, ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U. n. 13453/17 cit., punto 6);

6. la decisione impugnata, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello, va quindi confermata, previa correzione della relativa motivazione in punto di tempestività della costituzione in giudizio, per quanto sopra chiarito;

7. al rigetto del ricorso non segue la condanna alle spese processuali, dovendo le stesse essere interamente compensate, tenuto conto della recente epoca dell'intervento nomofilattico di questa Corte;

8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. IV-L, ord. n. 1778/16 e Cass. VI-T, ord. n. 18893/16).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, e compensa integralmente le spese del giudizio.