Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 febbraio 2017, n. 5185

Tributi - Contenzioso tributario - Contenuto essenziale del ricorso - Principio di autosufficienza - Verifica di decisività dei motivi

 

Fatti di causa

 

La Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso l'annullamento in primo grado della cartella di pagamento n. 29820080004622676 emessa nei confronti di M.M. in seguito a controllo automatizzato del modello Unico 2005.

Il giudice d'appello confermava le rationes decidendi addotte dal primo giudice circa l'errata notifica della cartella di pagamento e circa l'omesso invio dell'avviso bonario.

L'Agenzia ricorre per cassazione sulla base di sei motivi.

M.M. resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale sulla base di due motivi.

L'agente della riscossione SERIT Sicilia s.p.a. resta intimata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia, il secondo denuncia omessa motivazione su fatto controverso e decisivo, il terzo violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, art. 156, comma 3, c.p.c.

I motivi vanno scrutinati insieme perché logicamente connessi, assumendo tutti che l'impugnazione dell'atto impositivo avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice d'appello per tardività riguardo al dies a quo della notifica della cartella, notifica andata a buon fine come evincibile dall'allegazione della cartella ad un'istanza di sgravio presentata dal contribuente.

1.1. I motivi sono inammissibili.

Non riproducendo l'istanza di sgravio, il ricorso tradisce un difetto di autosufficienza, che impedisce la verifica di decisività dei motivi, proprio su quell'istanza focalizzati.

Si rammenta che la decisività della violazione è necessaria anche per l'omessa pronuncia, onde evitare cassazioni inutili (Cass. 2 agosto 2016, n. 16102, Rv. 641581).

2. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 139 c.p.c., art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, per aver il giudice d'appello ritenuto invalida la notifica della cartella avvenuta in domicilio diverso da quello anagrafico e tuttavia a mani di persona qualificatasi come madre convivente del destinatario.

2.1. Il motivo è inammissibile.

L'omessa trascrizione della relata di notifica priva il ricorso di autosufficienza.

Qualora oggetto del motivo di ricorso per cassazione sia una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale della relata stessa (Cass. 29 agosto 2005, n. 17424, Rv. 584010).

3. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis e 60 d.P.R. n. 600 del 1973, art. 139 c.p.c., art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per aver il giudice d'appello fatto discendere dalla nullità della notifica la nullità della cartella.

3.1. Il motivo è infondato.

Vero che la notifica è condizione integrativa dell'efficacia dell'atto impositivo e non requisito della sua esistenza giuridica, ma l'amministrazione che voglia tener fermo l'atto malgrado l'inidoneità della notifica ha l'onere di provare che l'atto stesso è giunto nella piena conoscenza del contribuente entro il termine di decadenza concesso all'ufficio (Cass. 27 febbraio 2009, n. 4760, Rv. 607286; Cass. 9 giugno 2010, n. 13852, Rv. 613636).

L'Agenzia delle entrate non ha assolto detto onere probatorio, con riguardo al termine di decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, malgrado la pertinente eccezione sollevata dal contribuente fin dall'impugnazione di primo grado (trascrizione autosufficiente a pag. 13-14 di controricorso).

4. Il sesto motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, art. 6 L. n. 212 del 2000, per aver il giudice d'appello attribuito rilievo al mancato invio dell'avviso bonario in fattispecie di omesso versamento dell'imposta dichiarata dal contribuente.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la riconosciuta infondatezza delle censure mosse nei confronti di una delle rationes decidendi rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure relative alle altre ragioni, le quali invero non potrebbero comunque determinare la cassazione della sentenza (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108, Rv. 621882).

Nella specie, la ratio decidendi circa l'omessa notificazione della cartella è idonea a giustificare da sé sola l'annullamento dell'atto impositivo, sicché la conferma di questa ratio priva di interesse l'impugnazione della ratio concorrente circa l'omesso invio dell'avviso bonario.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell'art. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c., artt. 1 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver il giudice d'appello rilevato il giudicato interno sull'omessa motivazione della cartella; il secondo denuncia omessa pronuncia, in subordine violazione delle predette norme, in subordine omessa motivazione, per non aver il giudice d'appello rilevato il giudicato interno sull'omessa notifica della cartella.

I motivi vanno scrutinati insieme per analogia delle censure.

5.1. I motivi sono infondati.

La questione fattuale o giuridica suscettibile di devoluzione in appello è la c.d. unità minima di statuizione, individuata dalla sequenza logica di fatto, norma ed effetto, sicché l'impugnazione relativa anche a uno solo di questi elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, impedendo che su di essa si formi il giudicato interno (Cass. 28 settembre 2012, n. 16583, Rv. 624791; Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217, Rv. 638957).

Nella specie, al giudice d'appello è stata devoluta la questione della validità della cartella sotto il profilo del contraddittorio endoprocedimentale e sotto il profilo della ritualità della notificazione, cosicché il giudicato interno non risulta essersi formato in primo grado per nessuno dei significati dedotti dal ricorso incidentale.

6. Rigettati sia il ricorso principale che l'incidentale, le spese devono essere compensate per reciprocità di soccombenza.

 

P.Q. M.

 

Rigetta il ricorso principale e l'incidentale, compensando le spese del giudizio di legittimità.