Prassi - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 06 febbraio 2017, n. 2

Ammortizzatori Sociali: è possibile l'unità produttiva senza autonomia finanziaria

I chiarimenti Inps con la circolare 9/2017

 

L'intero progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, contenuto nel Decreto Legislativo n. 148/2015, assegna un ruolo centrale al concetto di "unità produttiva".

La puntuale individuazione di tale elemento è necessaria per definire:

- il requisito di anzianità di effettivo lavoro (90 giorni) che deve essere posseduto dal lavoratore alla data della richiesta dell'ammortizzatore;

- i limiti temporali di utilizzo degli ammortizzatori;

- la misura del contributo addizionale.

È evidente, quindi, la necessità di censire univocamente la definizione di "unità produttiva" tenendo conto anche dei nuovi adempimenti per il suo riconoscimento.

 

Unità produttiva nella prassi Inps

L'Inps con la circolare n. 9/2017 ha in parte confermato la definizione di unità produttiva indicata nella precedente circolare n. 139/2016 in tema di CIGO.

In via generale, l'unità produttiva presenta due caratteristiche:

- deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata dalla sua sostanziale indipendenza tecnica;

- in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva o del ciclo di vendita dell'azienda.

La summenzionata circolare 9 evidenzia quanto segue:

- Rispetto all'autonomia organizzativa, l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

- Rispetto al ciclo produttivo, il plesso organizzativo deve declinare, in tutto o in parte, l'attività di produzione o vendita di beni o servizi dell'impresa, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Con riferimento all'autonomia organizzativa, va registrata una importante novità rispetto a quanto indicato dallo stesso Istituto nella circolare 139/2016.

La novità risiede nell'alternatività del requisito "autonomia finanziaria" con il requisito "autonomia tecnico funzionale". Questo vuol dire, quindi, che l'unità produttiva può essere legittimamente priva dell'autonomia finanziaria.

Provando ad esemplificare, le aziende con due distinti stabilimenti produttivi possono legittimamente considerare i singoli opifici come due unità produttive.

Analogamente anche un'azienda della grande distribuzione, con diversi punti vendita, può considerare unità produttiva ciascun punto vendita.

Parimenti, anche una piccola azienda che annovera due distinti negozi in parti diverse della città, può correttamente considerare unità produttiva ciascun singolo negozio. Ovviamente purché, in tutti i casi, vi siano assegnati in via continuativa lavoratori dipendenti.

Particolare attenzione è stata posta nell'identificazione dell'unità produttiva in caso di cantieri edili e affini (compresa l'impiantistica industriale). Non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti.

In relazione a questi ultimi l'ente, con messaggio n. 7336/2015, precisava che nel settore dell'edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, dovesse essere in esecuzione di un contratto di appalto e i lavori dovessero avere una durata minima di almeno sei mesi.

Con la successiva circolare n. 139/2016, l'INPS, riformando l'indirizzo interpretativo contenuto nel messaggio n. 7336/2015, riduce tale durata ad un solo mese.

Per le aziende di impiantistica industriale, l'individuazione delle unità produttive passa attraverso le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini come sopra richiamate. Ipotizzando un'azienda edile, ogniqualvolta darà l'avvio ad un cantiere di durata superiore al mese (documento utile per attestarne la durata potrebbe essere la SCIA, segnalazione certificata inizio attività, oppure la CILA, comunicazione inizio lavori asseverata oltre ovviamente al contratto di appalto) per il quale prevederà di impiegare in via continuativa del personale dipendente, sarà tenuta a procedere all'apertura dell'unità produttiva secondo le prescritte modalità.

È qui opportuno evidenziare come, nel caso in cui un lavoratore presti attività anche in altra unità produttiva, esso dovrà essere assegnato a quella ove svolge l'attività in maniera prevalente secondo una logica di valutazione temporale.

Diversamente dai casi precedenti nell'ipotesi in cui un'azienda abbia un magazzino distinto dallo stabilimento, esso non potrà essere considerato autonomo qualora non abbia nei fatti alcuna maestranza impiegata.

 

Bilanciamenti del personale nelle diverse unità produttive

Nelle dinamiche gestionali delle aziende, si potrebbe porre un problema di bilanciamento dell'organico tra le diverse unità produttive quando è in corso un ammortizzatore sociale. Infatti, nell'ottica della definizione di unità produttiva come sopra individuata, può verificarsi che un'azienda abbia necessità di trasferire personale da un punto vendita ad un altro.

Se il personale passasse da una unità produttiva con CIGS ad una senza CIGS, il lavoratore uscirebbe dall'ammortizzatore sociale. Se, invece, il lavoratore passasse da una unità produttiva senza CIGS ad una con CIGS, il lavoratore non entrerebbe nel programma di cassa integrazione straordinaria in corso nella unità produttiva di destinazione, poiché privo del requisito dei 90 giorni. Qualora, il lavoratore passasse da una unità produttiva in CIGS ad un'altra sempre in CIGS attivate in un unico programma di ristrutturazione, il lavoratore avrebbe diritto a conservare il trattamento dell'ammortizzatore sociale che è in corso anche nella unità produttiva di destinazione.

 

Comunicazione del datore di lavoro

Per una più facile individuazione dell'unità produttiva l'Inps ha introdotto l'obbligo di valorizzazione, nel flusso UnieEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, dell'elemento denominato UnitaProduttiva. Tale valorizzazione è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di Marzo. Nell'ordinaria gestione il datore di lavoro dovrà procedere, entro l'ultimo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento (nuovo cantiere o nuovo stabilimento funzionalmente autonomo), all'apertura dell'unità produttiva avvalendosi della procedura telematica disponibile sul sito internet dell'INPS. Va da sé che il datore di lavoro dovrà aver cura di censire, nelle singole unità produttive, anche i lavoratori assegnati alle singole articolazioni aziendali.