Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 22 dicembre 2016, n. 127554

Finanziamenti agevolati a valere sul "Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti", istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Modalità e termini di presentazione delle domande di accesso, procedure di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati

1. Premessa

 

L’articolo 1, commi 199 e 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", ha istituito il "Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti" con la finalità di ripristinare la liquidità di piccole e medie imprese che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

In attuazione del comma 201 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 2016, n. 290, ha determinato i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo predetto.

Con la presente circolare sono definiti, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, del citato decreto interministeriale, modalità e termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l’accesso al finanziamento agevolato, nonché forniti gli ulteriori dettagli in merito all’attuazione degli interventi agevolati a valere sul Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti.

 

2. Definizioni

 

Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

b) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

c) legge n. 208/2015: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente all’articolo 1, commi 199, 200, 201 e 202;

d) Fondo: il Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti istituito presso il Ministero dalla legge n. 208/2015;

e) decreto: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 2016, n. 290;

f) "Regolamento di esenzione": regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

g) "Regolamento de minimis": regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

h) "Regolamento de minimis agricoltura": regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

i) "Regolamento de minimis pesca": regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

l) ESL: l’equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;

m) legge n. 241/1990: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

n) "PMI beneficiarie": micro, piccole e medie imprese come definite nell’allegato l del Regolamento di esenzione, che risultano parti offese in un procedimento penale a carico delle imprese debitrici di cui alla lettera o), in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo; (1)

o) imprese debitrici: le imprese imputate in un procedimento penale, in corso alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, nel quale la PMI beneficiaria risulta parte offesa, di uno o più dei seguenti delitti:

1) estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;

2) truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;

3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;

4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile; (1)

p) "impresa unica": l’impresa unica così come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;

q) codice antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

r) rating di legalità: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27", attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

s) DSAN: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

t) Carta nazionale dei servizi: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);

u) DURC: il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

v) procedura informatica: sistema per la presentazione delle domande e per la gestione degli interventi disposti dal decreto e dalla presente circolare, accessibile nell’apposita sezione "Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

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(1) Lettera sostituita dalla Circolare MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20 luglio 2017, n. 3203.

3. Presentazione delle domande di finanziamento agevolato

 

3.1. Le domande di finanziamento agevolato di cui al decreto possono essere presentate dalle PMI beneficiarie esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile, come già indicato, nell’apposita sezione "Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti" del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

 

3.2. L’accesso alla procedura informatica:

a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;

b) è riservato al rappresentante legale della PMI beneficiaria, come risultante dal certificato camerale della medesima, o ai soggetti delegati di cui al paragrafo 3.3.

 

3.3. Il rappresentante legale della PMI beneficiaria, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato.

 

3.4. La domanda ed i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l’improcedibilità della stessa.

 

3.5. La presentazione della domanda di finanziamento agevolato è articolata nelle seguenti due fasi:

a) compilazione della domanda di finanziamento agevolato, a partire dalle ore 10.00 del 3 marzo 2017:

1. accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al paragrafo 3.2;

2. immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, secondo quanto previsto nei paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 e nell’allegato n. 1 alla presente circolare, e caricamento degli allegati richiesti, seguendo le modalità indicate dalla procedura informatica medesima;

3. generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente i dati immessi, ed apposizione della firma digitale;

4. caricamento della domanda firmata digitalmente tramite apposita funzione resa disponibile dalla procedura informatica, che rilascia il "codice di predisposizione domanda" necessario per il successivo invio, secondo quanto riportato alla lettera b) del presente paragrafo;

b) invio della domanda di finanziamento agevolato, a partire dalle ore 10.00 del 3 aprile 2017:

1. accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al paragrafo 3.2;

2. immissione del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), punto 4 del  presente paragrafo; tale attività costituisce l’invio della domanda predisposta e la procedura informatica, ad esito positivo, ne completa l’acquisizione, rilasciando l’attestazione di avvenuta presentazione.

 

3.6. La domanda di finanziamento agevolato di cui al paragrafo 3.5 è redatta in formato digitale in forma di DSAN secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente circolare. A pena di inammissibilità, la PMI beneficiaria è tenuta ad inviare la domanda completa di ogni sua parte - e degli allegati da essa previsti - secondo quanto richiesto dalla procedura informatica.

 

3.7. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di finanziamento agevolato, alle PMI beneficiare è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura informatica.

 

3.8. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti alla PMI beneficiaria, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, la PMI beneficiaria è tenuta a:

a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

 

3.9. L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti alle PMI beneficiarie ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto, è effettuato automaticamente, nei casi applicabili, dalla procedura informatica sul Registro delle imprese; l’esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. Tale esito può essere verificato dalle PMI beneficiarie tramite la procedura informatica in fase di compilazione della domanda. Nei casi in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le PMI beneficiarie sono tenute ad effettuare i necessari aggiornamenti dei propri dati, come già previsto dal paragrafo 3.8.

 

3.10. Completate positivamente le attività di cui al paragrafo 3.5, lettera b), la procedura informatica attesta alla PMI beneficiaria il giorno, l’ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda di finanziamento agevolato ed il codice identificativo della stessa.

 

3.11. Ciascuna PMI beneficiaria può presentare un’unica domanda di finanziamento agevolato a valere sul decreto. La presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all’articolo 7 del decreto ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto, implica la rinuncia alla precedente domanda da parte della PMI beneficiaria. Non sono in ogni caso ammissibili le domande di finanziamento agevolato presentate dalla medesima PMI beneficiaria successivamente all’adozione nei suoi confronti del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all’articolo 7 del decreto.

 

3.12. La PMI beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero, attraverso la procedura informatica, eventuali concessioni di contributi in regime di "de minimis" ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda e occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni.

 

4. Valutazione delle domande

 

4.1. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero per il tramite della procedura informatica.

 

4.2 Nella valutazione della domanda, il Ministero procede:

a) alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dalla PMI beneficiaria tramite la procedura informatica;

b) al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità delle PMI beneficiarie di cui all’articolo 3 del decreto;

c) all’accertamento della correttezza e della conformità delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto presso gli uffici giudiziari competenti, e di quella inerente all’eventuale conseguimento, ai fini dell’accesso alla riserva di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto, del rating di legalità;

d) alla valutazione della capacità della PMI beneficiaria di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto, sulla base dei dati desumibili dai bilanci ovvero dalle dichiarazioni dei redditi e dei dati relativi agli impegni in essere. Relativamente alle sole imprese non costituite in forma di società di capitali, le capacità di rimborso di cui alla lettera b) dell’articolo 6, comma 7 del decreto, possono essere integrate con i dati di reddito dei soci della PMI beneficiaria desunti dall’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

e) alla determinazione dell’ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari della PMI beneficiaria;

f) al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo il disposto contenuto nell’articolo 5 del decreto e nella normativa comunitaria in esso richiamata;

g) alle altre verifiche che si rendano necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale. (1)

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(1) Paragrafo sostituito dalla Circolare MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20 luglio 2017, n. 3203.

4.3. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti alla PMI beneficiaria con PEC inviata tramite la procedura informatica. In tali casi rileva, per l’ordine cronologico ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione e per la decorrenza del termine di sessanta giorni per l’adozione del medesimo provvedimento, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di completamento della documentazione o di ricezione da parte del Ministero dei chiarimenti richiesti.

 

4.4. La PMI beneficiaria è tenuta a fornire, tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro un mese dalla richiesta del Ministero.

 

4.5. Nei casi di cui al paragrafo 3.11 rileva, per l’ordine cronologico di concessione e per la decorrenza del termine di sessanta giorni per l’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di presentazione della nuova domanda di finanziamento agevolato.

 

4.6. Nei casi di mancato accoglimento della domanda di finanziamento agevolato da parte del Ministero, l’impresa può procedere - entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto - alla presentazione di una nuova domanda.

 

5. Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato

 

5.1. Il Ministero procede alla adozione del provvedimento di concessione ed erogazione dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 7 del decreto secondo l’ordine cronologico (data, ora, minuto e secondo) di presentazione o di completamento delle domande e nei limiti delle risorse disponibili, tenuto conto della riserva di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto.

 

5.2. Ai fini dell’erogazione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal DURC.

 

5.3. In caso di domanda di finanziamento agevolato di importo superiore a 150.000,00 euro, il Ministero acquisisce la documentazione antimafia relativa alla PMI beneficiaria secondo quanto previsto dal codice antimafia. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di documentazione antimafia, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione anche in assenza di detta documentazione antimafia, concedendo il finanziamento agevolato sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dal codice antimafia.

 

5.4. Il provvedimento di concessione ed erogazione indica l’ammontare dell’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di ESL, definito secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto.

 

5.5. Il provvedimento di concessione ed erogazione definisce il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale la PMI beneficiaria è tenuta a rimborsare il finanziamento agevolato.

 

5.6. Il finanziamento agevolato è erogato in unica soluzione, entro un mese dall’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, sul conto corrente della PMI beneficiaria comunicato nel modulo di domanda.

 

5.7. In caso di variazioni che comportino la modifica dell’assetto societario della PMI beneficiaria ovvero in caso di cessione e di affitto d’azienda o di ramo d’azienda da parte della PMI beneficiaria medesima, quest’ultima deve darne, trasmettendo copia del relativo atto, tempestiva comunicazione al Ministero, che procede a valutare la permanenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. La PMI beneficiaria è altresì tenuta a comunicare al Ministero, attraverso DSAN, variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modulo di domanda con riferimento all’articolo 6, comma 3, del decreto, ivi compresi i casi di cui all’articolo 9, comma 1, dello stesso decreto.

 

5.8. La PMI beneficiaria è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del Fondo.

 

5.9. Alle scadenze previste dal piano di ammortamento di cui al paragrafo 5.5, la PMI beneficiaria versa l’importo delle rate secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione ed erogazione delle agevolazioni, e dà comunicazione al Ministero dell’avvenuto versamento nei modi e termini stabiliti nel medesimo provvedimento di concessione ed erogazione.

 

6. Disposizioni finali

 

6.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare, si rinvia a quanto disposto dal decreto.

 

6.2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 2 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.

 

Allegato 1

Domanda di finanziamento agevolato PMI vittime di mancati pagamenti

(Testo dell’allegato)

 

Allegato 2

Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 17 ottobre 2016 e dalla circolare 22 dicembre 2016, n. 127554

(Testo dell’allegato)