Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2017, n. 26418

Tributi - Imposta di registro - Compravendite immobiliari - Processo tributario

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 93/02/2015, depositata il 14 gennaio 2015, non notificata, dichiarò inammissibile l’appello proposto nei confronti dei signori T. B., D. M., N. M. e della società Monte P. S.r.l. dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Roma, che, pronunciando su ricorsi proposti dalle parti (Monte P. S.r.l. quale acquirente e le altre quali alienanti) di due compravendite immobiliari avverso i rispettivi avvisi di rettifica di valore e di liquidazione dell’imposta di registro, ne aveva accolto quelli aventi ad oggetto l’avviso n. 20071V00171000, mentre aveva dichiarato inammissibili per tardività gli altri proposti avverso l’avviso n. 2007V000162000.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

I contribuenti resistono con controricorso.

Con l’unico motivo, l’Amministrazione finanziaria denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 330 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., assumendo l’erroneità, da parte della pronuncia impugnata, relativamente alla declaratoria d’inammissibilità dell’appello notificato in unica copia allo stesso difensore costituito in primo grado per tutte le parti.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 15 dicembre 2008, n. 29290), portando a compimento un lungo percorso evolutivo della propria giurisprudenza in materia, hanno affermato il principio, applicabile sia al processo civile ordinario, sia al processo tributario, secondo il quale l’art. 330 c.p.c., nel prevedere che l’impugnazione deve essere notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo di notifica, ma identifica nel detto procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga ex lege dei poteri conferitigli con la procura alle liti per il giudizio a quo», a ciò conseguendo, nella prospettiva dell’attuazione del principio della ragionevole durata del processo, la validità della notifica in una sola copia dell’atto di appello presso l’unico difensore di più parti costituite in primo grado.

Detto principio è da ritenere da tempo largamente consolidato (tra le molte, in senso conforme, più di recente, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 13 gennaio 2014, n. 460; Cass. sez. 3, 23 giugno 2015, n. 12912, in tema di giudizio ordinario).

A detto principio la sentenza impugnata non si è dunque attenuta.

Né può valere in contrario quanto osservato dai controricorrenti in ordine al fatto che l’avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso in appello recasse l’indicazione, come destinataria dell’atto, della sola società P. S.r.l. presso l’avv. Di Matteo Gianni, atteso che il ricorso presso il medesimo notificato recava in epigrafe la chiara menzione delle altre parti destinatarie dell’atto medesimo, già difese in primo grado dallo stesso difensore; tuttavia, ove mai fosse residuato dubbio sull’individuazione degli effettivi destinatari dell’atto, non avrebbe comunque la CTR dovuto dichiarare l’appello inammissibile, ma integrare il contraddittorio nei confronti delle altre parti ove considerate pretermesse.

La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, va pertanto cassata e la causa rinviata per nuovo esame nel merito dell’appello proposto alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.